Entro il termine del 16 marzo 2021 le società di capitali e gli enti commerciali devono provvedere all’effettuazione del versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, che appartiene alla categoria delle tasse di concessione governativa.
Le società di capitali e gli enti commerciali hanno l’obbligo di effettuare, entro il 16 marzo di ogni anno, il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno.
La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali è dovuta per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’articolo 23, nota 3, Tariffa, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, relativo alla Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.
Nello specifico si tratta di una tassa annuale di importo fisso, che è in ogni caso dovuta indipendentemente dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine.
Il criterio in base al quale viene quantificata la tassa è costituito:
- dal capitale sociale della società di capitali;
- dal fondo di dotazione dell’ente commerciale;
per l’importo di questi elementi che risulta esistente alla data del 1 gennaio dell’anno di riferimento. Il tributo è interamente deducibile, sia dall’imponibile ai fini dell’Ires che dall’imponibile ai fini dell’Irap.
I soggetti obbligati al versamento
I soggetti obbligati al versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali sono quelli di seguito indicati:
- società di capitali (Società per Azioni, società a responsabilità limitata, Società in accomandita per Azioni);
- società di capitali in liquidazione volontaria, società di capitali sottoposte a procedure concorsuali, con esclusione del fallimento, ciò sempre nel caso in cui esista l’obbligo e/o l’onere della tenuta di libri numerati e bollati in base alle disposizioni del Codice Civile, come precisato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 108/E del 3 maggio 1996;
- enti commerciali di cui all’articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), quindi gli enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, come precisato dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 265/E del 23 dicembre 1996.
Riepilogando, ai fini dell’esecuzione del versamento, è doveroso prestare attenzione che sono obbligate al versamento della tassa anche:
- le società di capitali in liquidazione volontaria;
- le società di capitali sottoposte a procedure concorsuali, con la sola esclusione del fallimento, sempre che, ovviamente, come precisato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 108/E del 3 maggio 1996, esista l’obbligo e/o l’onere della tenuta delle scritture contabili e/o sociali da assoggettare a vidimazione nei modi prescritti dalle norme del Codice Civile.
I soggetti esonerati dal versamento
I soggetti esonerati dal versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali sono quelli di seguito indicati:
- ditte individuali;
- società di persone;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- società di capitali dichiarate fallite;
- enti non commerciali;
- società di capitali sportive dilettantistiche;
- consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili, come precisato dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 411461 del 10 novembre 1990.
Per tutti i soggetti sopra elencati, ad esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l’obbligo dell’assoggettamento all’imposta di bollo nella misura doppia, pari quindi a 32,00 euro, da applicare ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, del libro giornale, del libro degli inventari e degli altri libri sociali eventualmente utilizzati.
Le società cooperative e le società di mutua assicurazione sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di 67,00 euro ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine

I libri sociali per i quali è obbligatoria la vidimazione
In base a quanto stabilito dall’articolo 2421 del Codice Civile, per le Società per Azioni sono previsti i libri sociali di seguito indicati:
- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione:
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale o del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
- libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies del Codice Civile.
In base a quanto stabilito dall’articolo 2478 del Codice Civile, per le società a responsabilità limitata sono previsti i libri sociali di seguito indicati:
- libro dei soci;
- libro delle decisioni dei soci;
- libro delle decisioni degli Amministratori;
- libro delle decisioni del Collegio Sindacale o del Revisore nominati ai sensi dell’art. 2477 del Codice Civile.
Per quanto riguarda il libro giornale ed il libro degli inventari permane solamente l’obbligo della numerazione progressiva per anno e dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante applicazione di marche per l’importo di 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
Relativamente a tutti i libri e registri previsti unicamente dalle disposizioni fiscali, il solo adempimento da soddisfare permane la numerazione progressiva, che deve essere apposta alla messa in uso dei libri e registri.
L’importo della tassa annuale libri sociali
Latassa annuale vidimazione libri sociali viene versata in forma forfettaria e l’importo è stabilito in misura fissa indipendentemente dal numero dei libri o dei registri e delle relative pagine utilizzate e/o stampate nel corso dell’anno solare.
Il tributo è dovuto per tutte le formalità di numerazione e di bollatura effettuate nell’anno solare di riferimento, comprese quelle compiute prima dell’effettuazione del versamento del tributo stesso.
L’importo dovuto varia in base all’ammontare del capitale sociale della società o del fondo di dotazione dell’ente risultante al 1 gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento.
In dettaglio, per l’importo da versare entro il 16 marzo 2021 devono essere presi in considerazione i riferimenti di seguito indicati:
- se alla data del 1 gennaio 2021 l’importo del capitale sociale della società o del fondo in dotazione dell’ente commerciale risulta inferiore o uguale a 516.456,90 euro l’importo della tassa è di 309,87 euro;
- se alla data del 1 gennaio 2021 l’importo del capitale sociale della società o del fondo in dotazione dell’ente commerciale risulta superiore a 516.456,90 euro l’importo della tassa è di 516,46 euro.
Nel caso in cui le società o gli enti obbligati al versamento del tributo effettuino delle variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione successivamente alla data del 01 gennaio 2021, anche se eseguite anteriormente al versamento della tassa per l’anno 2021, queste variazioni non hanno nessuna rilevanza nella determinazione dell’importo del versamento della tassa per l’anno 2021, ma avranno efficacia sull’importo che sarà dovuto per l’anno 2022.
I soggetti che effettuano la bollatura volontaria del libro giornale e del libro degli inventari sono tenuti al versamento della tassa di concessione governativa per l’importo di 67,00 euro ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.
Per quanto riguarda la bollatura volontaria del libro giornale e del libro degli inventaripermane l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante applicazione di marche per l’importo di 16,00 euro ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
E’ opportuno precisare che per pagina deve intendersi una facciata, qualunque sia il numero di linee, e per quelle formate mediante l’impiego di tabulati meccanografici, ogni facciata utilizzabile.

Le modalità per il versamento della tassa vidimazione libri sociali
Le modalità per l’effettuazione del versamento della tassa vidimazione libri sociali si contraddistinguono:
- per le società di capitali e per gli enti commerciali che si trovano nel loro primo anno di attività;
- per le società di capitali e per gli enti commerciali che si trovano in un anno di attività successivo al primo.
Le società di capitali e gli enti commerciali che si trovano nel loro primo anno di attività devono effettuare il versamento della tassa anteriormente alla presentazione del Modello AA7/9, relativo alla Dichiarazione di inizio attività.
In questo caso il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Per quanto riguarda gli anni di attività successivi al primo la tassa annuale vidimazione libri sociali deve essere versata entro il16 marzo di ogni anno.
In questo caso il versamento deve essere effettuato unicamente in via telematica tramite il Modello F24, indicando nella Sezione “Erario” il Codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali.
In caso di trasferimento della sede sociale e di variazione della competenza di Uffici dell’Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con il Modello F24, la società di capitali o l’ente commerciale che ha già provveduto all’effettuazione del versamento della tassa non è tenuta ad eseguire un altro versamento dal momento che il trasferimento non prescrive una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.
L’importo da versare può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili tramite il Modello F24, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata unicamente mediante utilizzazione dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
La verifica dell’effettuazione del versamento
Nel caso in cui il libro o il registro venga presentato per la bollatura e la numerazione precedentemente alla scadenza del termine stabilito per il versamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto ad effettuare la richiesta della ricevuta che attesti l’esecuzione del versamento, come precisato dalla Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 170/E del 20 novembre 2000.
La verifica dell’esecuzione del versamento viene compiuta in un momento successivo, anche in occasione di eventuali verifiche, ispezioni o accertamenti da parte degli organi preposti.
L’omesso o il tardivo versamento ed il ravvedimento operoso
Nell’ipotesi di mancato o di ritardato versamento le società di capitali o gli enti commerciali che intendano provvedere alla regolarizzazione spontanea della propria posizione, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Per l’omesso e/o il ritardato versamento della tassa annuale di vidimazione libri sociali è prevista una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’importo della tassa stessa, come stabilito dall’articolo 9, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 e dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
Di conseguenza, se viene presa in considerazione la sanzione dal 100% al 200% dell’importo della tassa, in caso di ravvedimento operoso la sanzione viene ridotta come di seguito indicato:
- al 10% (ossia 1/10 del 100%), nell’ipotesi in cui il versamento venga eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- al 12,5% (ossia 1/8 del 100%), nell’ipotesi in cui il versamento venga eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno.
E’ opportuno ricordare che, a differenza di quanto avviene per gli altri tributi, il ravvedimento operoso della tassa vidimazione libri sociali è da considerarsi atipico per quanto di seguito indicato:
- il versamento della tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere effettuato tramite il Modello F24, indicando il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento 2021;
- il versamento della sanzione deve essere effettuato tramite il Modello F23, indicando:
- nel campo 6: il codice ufficio “RCC”;
- la causale “SZ” nel campo 9;
- nel campo 11: il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle CC.GG”.
Si ritiene opportuno segnalare che, secondo una parte della dottrina, la corretta sanzione da applicare in caso di omesso o di ritardato versamento è quella prevista dall’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, pari pertanto al 30% dell’importo dovuto e che questa diversa interpretazione comporta una differente riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso. Anche per quanto riguarda la tassa annuale vidimazione libri sociali, come avviene per tutte le imposte e le tasse, la deducibilità fiscale ai fini del reddito d’impresa avverrà nel periodo di imposta nel corso del quale viene effettuato il versamento.