Esterometro, i chiarimenti di Telefisco 2021

L’Agenzia delle Entrate, tra le risposte rese nel corso di Telefisco 2021, ha confermato che era possibile procedere alla presentazione dell’esterometro concernente il quarto trimestre 2020, entro il termine del 1 febbraio 2021, con le specifiche tecniche in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente è stato possibile procedere alla compilazione del tracciato utilizzando la versione ridotta dei “codici natura” che individuano le operazioni senza applicazione dell’Iva.

Tra le varie risposte in materia di esterometro, è stato anche chiarito quanto di seguito:

  • il codice natura “N6.9 – inversione contabile” non può essere utilizzato per gli acquisti di beni o di servizi da un fornitore UE, in questa ipotesi, è ritenuto sufficiente indicare l’imponibile riportato dal fornitore estero e l’aliquota e l’imposta applicate dal cessionario o committente italiano soggetto all’adempimento;
  • con decorrenza dalle operazioni eseguite dal 1 gennaio 2022, i dati concernenti l’esterometro dovranno essere trasmessi in via telematica avvalendosi del Sistema di Interscambio, “entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”, nell’ipotesi di documenti analogici, il momento di ricezione è in ogni caso da individuare nella consegna del documento al cessionario o committente, il quale ne acquisisce la disponibilità.

L’art. 1, comma 1103, della Legge di Bilancio 2021 ha disposto che, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, non sarà più obbligatoria la presentazione dell’esterometro dal momento che i dati concernenti le operazioni di:

  • cessione di beni e prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
  • cessione di beni e prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;

dovranno essere trasmessi in via telematica mediante utilizzazione del Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.

In particolare:

  • la trasmissione telematica dei dati concernenti le operazioni compiute nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, e pertanto entro 12 giorni dalla data di esecuzione dell’operazione;
  • la trasmissione telematica dei dati concernenti le operazioni ricevute da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di esecuzione dell’operazione.
Esterometro 2021

L’art. 1, comma 1104, della Legge di Bilancio 2021 revisiona il sistema sanzionatorio quale effetto della soppressione della comunicazione dell’esterometro, disponendo che, relativamente alle operazioni eseguite con decorrenza dal 1 gennaio 2022, nell’ipotesi di omessa oppure di errata trasmissione dei dati, viene applicata la sanzione di 2,00 euro per ogni fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.

La suddetta sanzione viene ridotta alla metà, nel limite massimo di 200,00 euro per ogni mese, nel caso in cui la trasmissione venga eseguita entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nello stesso termine, viene eseguita la corretta trasmissione dei dati.

Per tutto l’anno 2021 rimane ancora obbligatoria la comunicazione dei dati concernenti le operazioni transfrontaliere con cadenza trimestrale, esattamente entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare, tenuto conto delle novità introdotte attraverso il Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 e del correlato Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 166579 del 30 aprile 2020, mediante i quali sono stati rivisti i “codici natura” che dovranno essere utilizzati in modo obbligatorio nelle comunicazioni che saranno trasmesse a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Nel corso di Telefisco 2021, relativamente alla presentazione dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie precisazioni che vengono riportate nel prosieguo della presente informativa.

Esterometro: la presentazione dei dati concernenti il quarto trimestre 2020

Durante lo svolgimento di Telefisco 2021, è stato confermata la possibilità di poter presentare l’esterometro concernente il quarto trimestre 2020, entro la scadenza del 1 febbraio 2021, utilizzando le specifiche tecniche in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Dal momento che la comunicazione in questione si riferisce all’anno 2020, non sussiste l’obbligo della compilazione del tracciato con i nuovi e più dettagliati codici, che entrano in vigore dall’anno 2021, come specificato nel Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020 e nel correlato Provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 166579 del 30 aprile 2020.

Diversamente, viene data la conferma della possibilità della compilazione del tracciato utilizzando la versione più ridotta dei “codici natura” che individuano le operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva.

La precisazione rilasciata in riferimento all’esterometro concorda con una precedente FAQ dell’Agenzia delle Entrate in materia di fattura elettronica.

Esattamente, con la FAQ n. 149 del 15 ottobre 2020, era stato precisato che le fatture elettroniche aventi la data di emissione precedente al 31 dicembre 2020, e poi trasmesse al Sistema di Interscambio nei primi giorni di gennaio del 2021, non sarebbero state scartate anche se la loro predisposizione fosse effettuata tramite il vecchio tracciato basato sulle specifiche tecniche non più in corso di validità nel nuovo anno.

Le nuove codifiche con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Con decorrenza dalla comunicazione concernente il primo trimestre 2021, da presentarsi entro il termine del 30 aprile 2021, diverrà operante l’obbligo dell’utilizzazione delle nuove specifiche tecniche.

Nello specifico, viene introdotto un più rilevante livello di dettaglio nella codifica delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva.

A titolo di esempio, per quanto riguarda le operazioni non imponibili, in sostituzione del codice generico “N3 – Non imponibili”, dovrà essere indicata la motivazione della non imponibilità all’Iva, effettuato la distinzione tra:

  • le esportazioni (N3.1);
  • le cessioni intracomunitarie (N3.2);
  • le cessioni verso la Repubblica di San Marino (N3.3);
  • le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4);
  • le operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento (N3.5);
  • le altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).
Codici esterometro

Il codice natura per gli acquisti effettuati da soggetti non residenti

Tra le ulteriori precisazioni rilasciate durante Telefisco 2021, è stato reso noto che il codice natura “N6.9 – inversione contabile” non può essere utilizzato per quanto riguarda gli acquisti di beni o di servizi da un fornitore UE.

Nella suddetta situazione, è sufficiente procedere a indicare l’imponibile che è stato riportato dal fornitore estero e l’aliquota e l’imposta applicate dal cessionario o committente italiano soggetto alla presentazione dell’esterometro.

Si può arrivare a conclusioni simili anche per quanto riguarda gli acquisti effettuati da un soggetto extra-UE, comprovate per mezzo di autofattura emessa dall’acquirente italiano.

Infatti, il campo “Natura” dell’operazione deve essere compilato unicamente nel caso di acquisti effettuati senza applicazione dell’Iva, e quindi per gli acquisti non imponibili oppure esenti.

Le novità dell’esterometro con decorrenza dal 1 gennaio 2022

L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, Legge di Bilancio 2021, ha stabilito che, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, i dati concernenti le operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano dovranno essere trasmessi con procedura telematica mediante l’utilizzazione del Sistema di Interscambio.

In relazione agli acquisti, la sopraindicata norma evidenzia che la suddetta trasmissione “è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.

Durante lo svolgimento di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata relativamente a come poter stabilire la data di ricevimento del documento di acquisto per le fatture ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano. Nell’ipotesi di documenti in formato analogico, il momento del ricevimento è in ogni caso da identificare nella consegna del documento al cessionario o committente, il quale ne acquisisce la disponibilità e la possibilità di utilizzo.

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