Contributi Inps sospesi, versamenti entro il 16 marzo 2021

L’Inps, tramite il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, ha fornito le istruzioni contabili per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020 e sospesi ai sensi degli articoli 13, 13-bis e 13-quater del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, meglio conosciuto come “Decreto Ristori”.

I contributi oggetto della sospensione possono essere versati, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi:

  • in unica soluzione, entro il giorno 16 marzo 2021;
  • tramite rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di uguale importo,  non al di sotto di 50,00 euro, con versamento della prima rata entro il giorno 16 marzo 2021 e le successive rate entro il giorno 16 di ogni mese.

Diversamente, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nei mesi di novembre e di dicembre 2020, dovranno essere versate in unica soluzione, entro il giorno 16 marzo 2021.

Per quanto riguarda l’aspetto operativo, l’Inps evidenzia che:

  • le aziende con dipendenti devono utilizzare la causale contributo “DSOS” ed indicare la matricola dell’azienda seguita dal codice utilizzato nelle denunce (N974, N975 o N976);
  • le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, beneficiarie della sospensione di cui all’art. 13-quater, commi 1 e 2, sono tenute alla presentazione di apposita istanza, disponibile nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”.

La sospensione dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020

Gli articoli 13 e 13-bis del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 hanno sospeso i termini di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, in favore di datori di lavoro privati:

  • la cui sede operativa è situata nel territorio dello Stato;
  • che svolgono come attività prevalente una di quelle che fanno riferimento ai codici ATECO indicati nell’Allegato 1.

In aggiunta, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, sono destinatari della sospensione anche i datori di lavoro privati:

  • la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle cosiddette zone rosse;
  • che svolgono come attività prevalente una di quelle che fanno riferimenti ai codici ATECO indicati nell’Allegato 2.

L’art. 13-quater, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 ha sospeso, invece, i termini di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, in favore di esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che:

  • abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;
  • abbiano subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

I versamenti sono stati sospesi anche per in favore dei soggetti che hanno iniziato l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019.

Indipendentemente dai requisiti concernenti i ricavi o i compensi e la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, il successivo comma 3 ha sospeso i versamenti contributivi anche in favore dei soggetti di seguito indicati:

  • esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercenti le attività dei servizi di ristorazione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone arancioni e rosse”;
  • esercenti nei settori economici indicati nell’Allegato 2, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”;
  • esercenti le attività alberghiere, le attività di agenzie di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.
Inps pagamenti 2021

Le scadenze per il versamento

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione ai sensi degli articoli 13, 13-bis e 13-quater del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 possono essere versati, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi:

  • in unica soluzione, entro il giorno 16 marzo 2021;
  • tramite rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di uguale importo,  non al di sotto di 50,00 euro, con versamento della prima rata entro il giorno 16 marzo 2021 e le successive rate entro il giorno 16 di ogni mese.

In caso di mancato versamento di due rate, anche se non consecutive, si verifica il decadimento dal beneficio della rateizzazione.

Diversamente, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi e ricadenti nel periodo di sospensione dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il giorno 16 marzo 2021.

I chiarimenti forniti dall’Inps

L’Inps, attraverso il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, ha fornito le istruzioni contabili per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020 e sospesi ai sensi degli articoli 13, 13-bis e 13-quater del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, meglio conosciuto come “Decreto Ristori”.

Nello specifico, viene precisato che le aziende con dipendenti sono obbligate alla compilazione della “Sezione INPS” del Modello F24 mediante l’utilizzazione:

  • del codice contributo “DSOS” ed indicando la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce (N974, N975 e N976);
  • del codice N974 in due distinte righenel caso in cui i soggetti rientrino sia nella sospensione del mese di novembre 2020 (articoli 13 e 13-bis) che in quella del mese di dicembre 2020 (art. 13-quater, comma 3);
  • della abituale causale “RC01” per il versamento delle rate sospese per rateizzazioni ordinarie accordate dall’Istituto.

Per quanto riguarda i committenti tenuti al versamento dei contributi relativi alla Gestione separata viene applicata la sospensione riguardante il mese di dicembre 2020, che ha come competenza il mese di novembre 2020, stabilita dall’art. 13-quater, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020.

I suddetti soggetti sono obbligati alla compilazione, per ciascun periodo mensile interessato, della “Sezione INPS” del Modello F24, indicando come causale contributo “CXX/C10”.

Relativamente alle aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, beneficiarie della sospensione dei contributi relativi al secondo trimestre 2020, in scadenza il giorno 16 dicembre 2020, verrà assegnato il codice di autorizzazione:

  • “4Y”, per le aziende beneficiarie della sospensione di cui all’art. 13-quater, commi 1 e 2, dietro presentazione di opportuna richiesta che risulta disponibile all’interno del “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”;
  • “4X”, per le aziende beneficiarie della sospensione di cui all’art. 13-quater, comma 3.

Approssimandosi la scadenza del giorno 16 marzo 2021, l’Inps provvederà ad inviare alle suddette aziende, che risulteranno a debito, una comunicazione contenente le specifiche per poter eseguire il versamento in unica soluzione oppure mediante rateizzazione. Per quanto riguarda i lavoratori agricoli autonomi, che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13-quater del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, viene evidenziato che possono procedere al versamento della rata del mese di dicembre 2020 concernente i piani di rateazione accordati dall’Istituto, in un’unica soluzione entro il giorno 16 marzo 2021, dietro presentazione di opportuna richiesta disponibile all’interno del “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura”.

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