Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, meglio conosciuto come Decreto Cura Italia, introduce vari provvedimenti per quanto riguarda i versamenti e le effettuazioni degli adempimenti di natura fiscale fiscali, prevedendo delle specifiche disposizioni:
- per i soggetti che esercitano leattività che risultano danneggiate in maggior misura dalle conseguenze della diffusione del Covid-19;
- per isoggetti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguitoricavi o compensi per un ammontare superiore a 2 milioni di euro.
Nello specifico, vengono previste:
- la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, percontributi previdenziali e assistenzialie per premi Inail,in scadenza fino al 30 aprile 2020, relativamente ai contribuenti che operano negli individuati settoriche sono considerati danneggiati in maggior misura dalle conseguenze della diffusione del Covid-19, quali ad esempio gli addetti dei settori ristorazione, turistico, fieristico, spettacolo, cultura e sportivo;
- la sospensione dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativamente ai contribuenti che non esercitano le attività negli indicati settori e che nell’anno 2019 hanno realizzato ricavio compensi per un ammontarenon superiore a 2 milioni di euro;
- la posticipazione al 20 marzo 2020 della scadenza del 16 marzo 2020 relativamente a tutti gli altri contribuenti.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere eseguiti, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure in un massimo di 5 rate mensilidi uguale importo con decorrenza dal mese di maggio 2020.
Tutti gli adempimenti di natura fiscale, di natura diversa dai versamenti, che sono in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, come ad esempio la presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
Viene esplicitamente stabilito che non sono ricompresi nella sospensione in questione i termini fissati dall’art. 1 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020in relazione ai dati occorrenti per la predisposizione della dichiarazione precompilata, di conseguenza, tra gli altri, vengono confermati:
- la proroga dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;
- la scadenza del 31 marzo 2020 per la consegna ai contribuenti/sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre Certificazioni dei sostituti d’imposta riguardanti l’anno 2019;
- il differimento dal 28 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 della scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati attinenti agli oneri deducibili e detraibili da impiegare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi riguardanti l’anno 2019;
- la proroga dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 della scadenza per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate riguardanti l’anno 2019.
Al contrario, per quanto riguarda i contribuenti che non rientrano nelle sopra indicate categorie, ovverosia coloro che, nel periodo d’imposta precedente, hanno realizzato un fatturato superiore a 2 milioni di euro e che non esercitano l’attività negli individuati settoriche sono considerati danneggiati in maggior misura dalle conseguenze della diffusione del Covid-19,vengono in sostanza riconosciute:
- la rimessione al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020;
- l’interruzione dei termini degli adempimenti fiscali in scadenza dal periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute riguardanti le addizionali regionali e comunali.
La rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo
L’articolo 60 del Decreto Legge stabilisce che tutti i versamenti che sono scaduti lo scorso 16 marzo 2020 vengono differiti al prossimo 20 marzo 2020.
Nello specifico si tratta di tutti i versamenti fiscali e di tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituti, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali.
I versamenti che rientrano nella suddetta posticipazione sono quelli scaduti lo scorso 16 marzo 2020, ed esattamente:
- Imposta sul Valore Aggiunto
versamento Iva mese di febbraio 2020 e versamento saldo Iva anno 2019, in un’unica soluzione oppure in forma rateizzata.
- Imposta sugli Intrattenimenti e Imposta sul Valore Aggiunto forfetaria
versamento Isi, codice tributo 5123, e Iva forfetaria, codice tributo 6729, dovute per l’anno 2020 per quanto riguarda gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, installati entro il 29 febbraio 2020 oppure non disinstallati entro il 31 dicembre 2019.
- Ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute operate nel mese di febbraio 2020:
- sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice tributo 1001;
- sui redditi di lavoro autonomo, codice tributo 1040;
- sulle prestazioni aventi origine da contratti d’appalto e/o d’opera eseguite a favore dei condomìni, da parte di soggetti nell’esercizio di impresa oppure di attività commerciali non abituali, codice tributo 1019 a titolo di Irpef o 1020 a titolo di Ires;
- da parte degli intermediari immobiliari e dei soggetti che gestiscono portali telematici che hanno effettuato interventi nell’incasso dei canoni e/o nel pagamento dei corrispettivi connessi ai contratti di locazione breve, codice tributo 1919;
- sulle provvigioni aventi origine da rapporti di agenzia, commissione, rappresentanza di commercio e mediazione, codice tributo 1040;
- per l’utilizzazione di marchi e di opere dell’ingegno, codice tributo 1040;
- per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro che risultano tuttora in essere dopo il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, codice tributo 1040, e con apporto di capitale oppure misto, codice tributo 1030.
- Libri contabili e sociali
Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura, vidimazione e numerazione dei registri e dei libri contabili e sociali, codice tributo 7085.
La sopraindicata rimessione in termini, che è opzionale per la quasi totalità dei contribuenti, è in sostanza obbligatoria per quanto riguarda i contribuenti che presentano i requisiti di seguito indicati:
- nel periodo d’imposta precedente hanno maturato ricavi o compensi per un ammontare superiore a 2 milioni di euro;
- non fanno parte degli individuati settori che risultano danneggiati in maggior misura dalle conseguenze della diffusione del Covid-19.
La sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro
Il Decreto stabilisce la sospensione dei versamenti in scadenza dal 08 marzo 2020 al 31 marzo 2020 a beneficio dei soggetti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 2 milioni di euro.
Di conseguenza saranno oggetto di sospensione i versamenti:
- dell’Iva;
- delle addizionali regionali e comunali Irpef;
- delle ritenute alla fonte;
- dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
I sopraindicati versamenti, che fanno parte nella sospensione, dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, con l’opportunità di poter versare gli importi in un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, sempre con decorrenza dal mese di maggio 2020.

La sospensione dei versamenti per i soggetti operanti negli individuati settori
Il Decreto rimanda anche gli adempimenti collegati al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, per quanto riguarda le imprese operanti negli individuati settori,indipendentemente dai ricavi o dai compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente, superiori o inferiori a 2 milioni di euro.
Nello specifico, il Decreto si ricollega all’articolo 8 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, che era indirizzato soltanto ai soggetti operanti nel settore turistico, ed amplia i connessi vantaggi anche ai soggetti che operano in altri settori tra i quali:
- le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, ed inoltre i soggetti che hanno in gestione gli stadi, gli impianti sportivi, le palestre, i club e le strutture per danza, fitness e culturismo, i centri sportivi, le piscine ed i centri natatori;
- i soggetti che hanno in gestione i teatri, le sale da concerto, le sale cinematografiche, ivi inclusi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, ed inoltre le discoteche, le sale da ballo, i nightclub, le sale gioco e biliardi;
- i soggetti che hanno in gestione le ricevitorie del lotto, delle lotterie, delle scommesse, ivi inclusa la gestione di macchine e di apparecchi correlati;
- i soggetti che curano l’organizzazione di corsi, di fiere ed eventi, ivi inclusi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- i soggetti che hanno la gestione delle attività di ristorazione, delle gelaterie, delle pasticcerie, dei bar e dei pub;
- i soggetti che curano la gestione dei musei, delle biblioteche, degli archivi, dei luoghi e dei monumenti storici, nonché degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali;
- i soggetti che hanno la gestione degli asili nido e dei servizi di assistenza diurna per minori disabili, dei servizi educativi e delle scuole per l’infanzia, dei servizi didattici di primo e di secondo grado, dei corsi di formazione professionale, delle scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, delle scuole di guida professionale per autisti;
- i soggetti che esercitano attività di assistenza sociale non residenziale per gli anziani e per i disabili;
- le aziende termali di cui alla Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 ed i centri per il benessere fisico;
- i soggetti che hanno la gestione dei parchi divertimento o dei parchi tematici;
- i soggetti che hanno la gestione delle stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime e aeroportuali;
- i soggetti che hanno la gestione dei servizi di trasporto merci e di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi inclusa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- i soggetti che hanno la gestione di servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacustre e lagunare;
- i soggetti che hanno la gestione di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative oppure di strutture e di attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- i soggetti che esercitano l’attività di guida e di assistenza turistica;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7, della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
Per questi soggetti, ad eccezione delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, viene stabilito che le proroghe sono relative alle ritenute, ai contributi previdenziali ed assicurativi, riguardanti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020, ed anche l’Iva dovuta nel mese di marzo 2020.
La scadenza per il versamento dei suddetti tributi e contributi viene fissata al prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, oppure in 5 rate mensili di uguale importo a decorrere dal mese di maggio 2020, in tutti e casi senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Invece, per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, il Decreto stabilisce una più lunga sospensione dei versamenti.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere eseguiti, senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure tramite rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020.
La sospensione degli altri adempimenti e scadenze di natura fiscale
L’art. 62 del Decreto Legge Cura Italia stabilisce, per tutti le tipologie di contribuenti, la sospensione dei termini degli adempimenti di natura fiscale in scadenza dal periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, di natura diversa dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute riguardanti le addizionali regionali e comunali, solamente per quanto riguarda i versamenti, il Decreto ha fissato regole diverse in base alla tipologia di contribuente.
Il Decreto stabilisce che i suddetti adempimenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione delle sanzioni.
Tra i più importanti adempimenti oggetto di sospensione vi è certamente la Dichiarazione Annuale Iva per l’anno 2019, la cui scadenza originaria era prevista entro il prossimo 30 aprile 2020 e per la quale la presentazione viene differita al 30 giugno 2020.
Nel Decreto viene chiaramente stabilito che non sono ricompresi nella sospensione in questione i termini previsti dall’art. 1 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020relativamente ai dati occorrenti per la predisposizione della dichiarazione precompilata, di conseguenza vengono confermati:
- la proroga dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 della scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;
- la scadenza del31 marzo 2020 per la consegna ai contribuenti/sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre Certificazioni dei sostituti d’imposta riguardanti l’anno 2019;
- il differimento dal 28 febbraio 2020 al31 marzo 2020dellascadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati attinenti agli oneri deducibili e detraibili da impiegare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi riguardanti l’anno 2019;
- la proroga dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020della scadenza per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate riguardanti l’anno 2019;
- l’anticipazione all’anno 2020 di tutte le nuove scadenze concernenti i Modelli 730, che sarebbero dovute entrare in vigore dall’anno 2021.
La sospensione dei versamenti per specifiche tipologie di contribuenti
Relativamente ai contribuenti che esercitano attività d’impresa, di arti o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dello Stato, e che, nel periodo di imposta precedente a quello in corso, realizzano ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 2 milioni di euro, vengono sospesi i versamenti da autoliquidazione che sono in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 e riguardanti:
- le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, che i suddetti contribuenti effettuano in qualità di sostituti d’imposta;
- le trattenute riguardanti le addizionali regionali e comunali, che i suddetti contribuenti effettuano in qualità di sostituti d’imposta;
- l’Imposta sul Valore Aggiunto;
- i contributi previdenziali ed assistenziali;
- i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
I versamenti oggetto di sospensione potranno essere eseguiti, senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure tramite rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo con decorrenza dal mese di maggio 2020.
La sospensione dei versamenti relativi all’Imposta sul Valore Aggiunto, viene applicata, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o dei compensi conseguiti, ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, di arti o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

L’assoggettamento alle ritenute d’acconto
I compensi incassati fino al 31 marzo 2020 dai contribuenti con ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400.000,00 euro non vengono assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dagli articoli 25 e 25/bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, a seguito della presentazione di un’apposita dichiarazione da parte del percipiente.
Non possono, però, usufruire della agevolazione in questione i contribuenti che, nel mese precedente, hanno sostenuto costi per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate a cura del percipiente entro il 31 maggio 2020, in un’unica soluzione, oppure tramite rateazione fino ad un massimo di 5 ratemensili di uguale importo con decorrenza dal mese di maggio 2020.
La sospensione dei versamenti degli atti impositivi
Dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, sono oggetto di sospensione le scadenze concernenti le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e del contenzioso da parte degli Enti impositori.
Di conseguenza, nel suddetto periodo di tempo, in pratica, viene interrotta qualunque tipologia di attività impositiva, quale, a titolo di esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.
Inoltre, per talune tipologie di atti impositivi, sono oggetto di sospensione le scadenze di versamento.
Gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito
A decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020 sono oggetto di sospensione le scadenze di versamento correlate agli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi per quanto riguarda l’Irpef e le relative addizionali, l’Ires, l’Iva e l’Irap.
Analoga sospensione è in vigore per gli accertamenti relativi ai tributi locali che, dal 1 gennaio 2020, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, sono esecutivi, dal momento che, in seguito all’accertamento, non è più previsto il periodo intermedio costituito dalla notifica della cartella di pagamento, ma ha subito inizio la procedura di esecuzione.
Tuttavia non sono oggetto di sospensione le scadenze di versamento delle rate da dilazione, che di regola il contribuente richiede direttamente all’Agente della Riscossione quando gli è stato affidato il credito.
I versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine di sospensione, di conseguenza entro il 30 giugno 2020.
Sebbene, al momento, il punto non possa essere considerato certo, si può ritenere che rimangano immutate le normali regole di rateizzazione delle somme che, per quanto riguarda i tributi erariali, comportano come condizione necessaria, che sia già avvenuto l’affidamento delle somme all’Agente della Riscossione.
A titolo di esempio, nel caso in cui un avviso di accertamento esecutivo sia stato notificato il 20 gennaio 2020, il pagamento deve essere effettuato non entro i normali 60 giorni, perciò entro il 20 marzo 2020, ma invece entro il 30 giugno 2020.
Dovrebbero essere oggetto di sospensione, ma il punto non può ancora essere considerato certo, anche le rate derivanti da accertamento con adesione definito in conseguenza della notifica dell’accertamento esecutivo.
L’equivalente può dirsi per quanto riguarda le somme dovute in conseguenza di conciliazione giudiziale o di intimazione per effetto di sentenza, a condizione che l’atto avverso il quale è stata fatta impugnazione sia stato un accertamento esecutivo.
La sospensione deve intendersi operativa anche per gli avvisi di addebito che, al momento, costituiscono l’unica modalità di riscossione per quanto riguarda i contributi Inps.
Non sono, invece, oggetto di sospensione le scadenze di pagamento per quanto riguarda le altre tipologie di contributi, salvo che siano state intimate mediante cartella di pagamento.
Versamenti e scadenze delle cartelle di pagamento
A decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020 sono oggetto di sospensione le scadenze di versamento per quanto riguarda le cartelle di pagamento.
Non sono, invece, oggetto di sospensione le scadenze di pagamento derivanti da intimazioni di pagamento, da comunicazioni preventive di ipoteca oppure di fermo amministrativo.
In ogni caso non si tratta di un accadimento che può recare pregiudizio ai contribuenti, dal momento che trattandosi di atti che vengono notificati in periodi di tempo successivi rispetto alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati i relativi interessi moratori.
Non dovrebbero essere oggetto di sospensione neppure le scadenze di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di regola il contribuente richiede direttamente all’Agente della Riscossione.
I versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine di sospensione, di conseguenza entro il 30 giugno 2020.
Sebbene, al momento, il punto non possa essere considerato certo, si può ritenere che rimangano immutate le normali regole di dilazione delle somme.
A titolo di esempio, nel caso in cui una cartella di pagamento sia stata notificata il 20 gennaio 2020, il pagamento deve essere effettuato non entro i normali 60 giorni, perciò entro il 20 marzo 2020, ma invece entro il 30 giugno 2020.
La rottamazione dei ruoli ed il saldo e stralcio degli omessi versamenti
Il termine per il pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28 febbraio 2020 viene prorogato al 31 maggio 2020.
Allo stesso modo, il termine per il pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31 marzo 2020 viene prorogato al 31 maggio 2020.
Gli avvisi bonari
Gli avvisi bonari, emessi in conseguenza della liquidazione automatica o del controllo formale della dichiarazione, non beneficiano invece di nessuna sospensione.
Per questo motivo i pagamenti, sia di tutte le somme che delle rate da dilazione, devono essere effettuati entro le scadenze ordinariamente previste.
Gli altri atti impositivi
La sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 è valida solamente per gli accertamenti esecutivi, per gli avvisi di addebito Inps e per le cartelle di pagamento.
Tutti gli altri atti devono considerarsi esclusi dalla sospensione, di conseguenza, devono essere effettuati entro le scadenze ordinarie i versamenti che derivano da:
- avvisi di recupero dei crediti d’imposta;
- accertamenti con adesione definiti anteriormente all’accertamento, quindi nel corso della verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione per dichiarazioni di successione, per agevolazioni prima casa, per la piccola proprietà contadina, per riqualificazione atti;
- accertamenti di valore ai fini dell’Imposta di Registro.
La sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici
In base a quanto previsto dall’art. 36 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, sono oggetto di sospensione le scadenze del periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 riguardanti i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.
I versamenti sospesi devono essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 10 giugno 2020 senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi e non è prevista la procedura di rimborso di quanto già versato.
La sospensione dei versamenti del Prelievo Erariale Unico su apparecchi da gioco
viene differita al 29 maggio 2020 la scadenza prevista per il 30 aprile 2020 per quanto riguarda il versamento del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo canone concessorio.
Gli importi dovuti possono essere versati in 8 rate mensili di uguale importo, delle quali:
- la prima entro il 29 maggio 2020;
- le successive entro l’ultimo giorno del mese da giugno 2020 a novembre 2020;
- l’ultima entro il 18 dicembre 2020.
In questo caso sono dovuti gli interessi legali, nella misura dello 0,05% annuo, che devono essere conteggiati giorno per giorno.