Acconti Irpef, Ires e Irap, riduzione all’80% con il criterio previsionale

L’art. 20 del “Decreto Liquidità”, Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, dispone la riduzione all’80% della misura degli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi l’anno 2020 per i soggetti solari, nel caso in cui gli acconti stessi risultino conteggiati con la cosiddetta procedura previsionale.

Tramite la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire varie precisazioni relativamente a questa norma.

Più precisamente, la disposizione prevede la non applicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso oppure insufficiente versamento dei acconti sopraindicati, nel caso in cui l’importo versato risulti come minimo pari all’80% dell’importo che risulterebbe dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione riguardante l’anno 2020, ossia, in base ai Modelli Redditi/2021 ed ai Modelli Irap/2021.

L’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 4 della Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha rilasciato delle precisazioni relativamente a questa agevolazione evidenziando che, oltre alle imposte esplicitamente indicate, la suddetta riduzione viene applicata anche ai tributi di seguito indicati:

  • Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali, delle addizionali comunali e dell’Irap dovuta dai contribuenti che procedono alla determinazione del reddito utilizzando metodi forfetari;
  • Cedolare secca sui canoni di locazione, stabilita dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011;
  • Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero, stabilita dall’art. 19, commi 18 – 22, del Decreto Legge n.  201 del 6 dicembre 2011;
  • Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero, stabilita dall’art. 19, commi 13 – 17, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Inoltre è stato anche evidenziato che la norma viene applicata ad ambedue le rate dell’accontodovuto per l’anzidetto periodo d’imposta.

Oltre a ciò, per evitare l’applicazione del regime sanzionatorio, previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, il limite minimo dell’80% può essere salvaguardato anche nel caso di versamento omesso oppure insufficiente, a condizione che venga sanato tramite il ravvedimento operoso, in base alle procedure ordinarie.

In buona sostanza, sussiste la possibilità di sanare l’omesso oppure insufficiente versamento dei sopraindicati acconti procedendo a versare, oltre alla quota capitale ed agli interessi, anche la sanzione ridotta calcolata in base alla data di regolarizzazione della violazione, come indicato al paragrafo 4.2.1 della Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Acconti Irpef

L’ambito di applicazione della riduzione degli acconti Irpef, Ires e Irap

Sebbene la rubrica del menzionato art. 20 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 indichi testualmente “Metodo previsionale acconti giugno”, la norma deve intendersi riferita ad ambedue le rate dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2020, come evidenziato al paragrafo 4.2.2. della Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, il suddetto documento di prassi sembra che non chiarisca se, ferma rimanendo la non applicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso in cui l’acconto versato globalmente per l’anno 2020 sia come minimo pari all’80% dell’imposta dovuta per lo stesso anno, la prima rata debba in ogni caso essere non inferiore al 40%, oppure al 50% per i soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, rispetto all’importo dovuto in totale, e quindi, in pratica, non inferiore al 32% oppure al 40% per quanto riguarda i soggetti agli ISA, dell’imposta che si prevede dovuta per l’anno 2020.

In questo senso, si ritiene possa trovare applicazione quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 69 del 2 marzo 1989, convertito dalla Legge n. 154 del 27 aprile 1989, in base al quale le sanzioni previste non vengono applicate“in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l’importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso”.

Riassumendo, considerato che, per l’anno 2020, l’importo dovuto a titolo di acconto sulla base della relativa dichiarazione risulta pari all’80% dell’imposta che si prevede dovuta per tale anno, pare ragionevole essere orientati per la non applicabilità delle sanzioni previste nel caso in cui la prima rata risulti non inferiore al 32%, vale a dire il 40% dell’80%, dell’imposta, oppure al 40%, vale a dire il 50% dell’80%, per quanto riguarda i soggetti agli ISA.

I tributi interessati dalla riduzione degli acconti Irpef, Ires e Irap

Come evidenziato al paragrafo 4.1 della Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, oltre alle imposte specificatamente indicate, quali acconti Irpef, Ires e Irap, la riduzione viene applicata anche ai tributi di seguito indicati:

  • Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali, delle addizionali comunali e dell’Irap dovuta dai contribuenti che procedono alla determinazione del reddito utilizzando criteri forfetari, stabilita dall’art. 1, comma 54 e seguenti, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, e criteri di vantaggio, stabilita dall’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011;
  • Cedolare secca sui canoni di locazione, stabilita dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011;
  • Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero, stabilita dall’art. 19, commi 18 – 22, del Decreto Legge n.  201 del 6 dicembre 2011;
  • Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero, stabilita dall’art. 19, commi 13 – 17, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Anche se non specificati nella Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, si può ritenere che la variazione della misura dell’acconto calcolato non il metodo previsionale riguardi anche i tributi di seguito indicati:

  • maggiorazione Ires del 10,5% a carico delle società non operative, stabilita dall’art. 2 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011;
  • addizionale Ires del 3,5% a carico degli intermediari finanziari e della Banca d’Italia, stabilita dall’art. 1, comma 65, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
  • addizionale Ires del 4% a carico delle imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’energia, stabilita dall’art. 3 della Legge n. 7 del 6 febbraio 2009;
  • addizionale acconti Irpef e Ires del 25% sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, cosiddetta tassa etica, stabilita dall’art. 1, comma 466, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, a carico delle attività individuate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009.
Riduzioni Irpef Ires

Le condizioni per poter applicare la riduzione degli acconti Irpef, Ires e Irap

Perché la riduzione possa essere applicata, è indispensabile che l’acconto venga conteggiato mediante il criterio previsionale, ossia utilizzando il riferimento dell’imposta che sarà dovuta per l’anno 2020, valutando i redditi che prevedibilmente saranno realizzati nel suddetto anno, al netto delle ritenute subite, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta di spettanza.

Al contrario, non è stabilita alcuna riduzione nell’ipotesi in cui l’acconto venga conteggiato mediante il criterio storico, nel qual caso rimangono perciò applicabili i principi generali.

La possibilità di raggiungimento del limite minimo col ravvedimento operoso

Al fine di evitare l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, il limite minimo dell’80% può essere salvaguardato anche nel caso di un versamento omesso oppure insufficiente, a condizione che venga sanato tramite il ravvedimento operoso, in base alle procedure ordinarie.

Tuttavia quanto sopra è vincolato alla circostanza che non sia ancora avvenuta la notificazione degli atti di liquidazione oppure di accertamento, incluse le comunicazioni inviate al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, relative alle risultanze:

  • della liquidazione automatica, di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e all’art. 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972;
  • del controllo formale, di cui all’art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.

In buona sostanza, sussiste la possibilità di sanare l’omesso oppure insufficiente versamento dei sopraindicati acconti procedendo a versare, oltre alla quota capitale ed agli interessi, anche la sanzione ridotta calcolata in base alla data di regolarizzazione della violazione, come indicato al paragrafo 4.2.1 della Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

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