L’art. 22 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, più comunemente noto come “Decreto Liquidità” ha disposto una proroga aggiuntiva per quanto riguarda i termini riguardanti la consegna ai soggetti percipienti e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2020, relativa ai redditi dell’anno 2019.
In particolare, sono state disposte le ulteriori proroghe di seguito indicate:
- dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per la consegna ai soggetti percipienti delle Certificazioni Uniche 2020;
- dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine, senza l’applicazione delle sanzioni, per eseguire la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 aventi rilevanza per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative all’anno 2019, nello specifico i Modelli 730/2020 ed i Modelli Redditi Persone Fisiche/2020.
Al contrarionon sonostate disposte proroghe aggiuntive per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate degli elementi riguardanti gli oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno 2019, comprendendo le spese veterinarie ma con esclusione delle spese sanitarie, dei quali avvalersi per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Di conseguenza il termine per l’effettuazione degli invii degli elementi anzidetti è venuto a scadere il 31 marzo 2020.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha dato i primi chiarimenti in relativamente alla norma indicata fornendo la precisazione che la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 comprendente unicamente redditi esenti oppure non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata, potrà essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770/2020, è più precisamente entro il 2 novembre 2020, dal momento che il 31 ottobre 2020 è sabato.
Pertanto, riepilogando, le Certificazioni Uniche 2020, riguardanti l’anno 2019, devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze di seguito indicate:
- 30 aprile 2020 nei casi in cui hanno rilevanza ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, scadenza fissata dall’art. 22 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, rispetto all’antecedente rinvio al 31 marzo 2020 stabilito dall’art. 1 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ed alla originaria scadenza del 9 marzo 2020, dal momento che il 7 marzo 2020 era sabato;
- 2 novembre 2020, dal momento che il 31 ottobre 2020 è sabato, nei casi in cui non comprendano elementi dei quali avvalersi per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, e che rappresenta anche la scadenza per la presentazione del Modello 770/2020.
Il termine per la consegna della Certificazione Unica 2020 ai soggetti percipienti
In base a quanto stabilito dell’art. 22, comma 1, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 viene posticipata al 30 aprile 2020 la scadenza per effettuare la consegna ai soggetti percipienti della Certificazione Unica 2020.
La scadenza entro la quale i sostituti d’imposta devono effettuare la consegna ai soggetti percipienti interessati delle Certificazioni Uniche riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati e i redditi di lavoro autonomo è stata,quindi, posticipata al 30 aprile 2020 rispetto al 31 marzo 2020, scadenza prevista dall’art. 4, comma 6-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998 e successive modificazioni.
Il differimento è stato disposto in conseguenza delle difficoltà causate dall’emergenza pandemica da Covid-19, con l’intento di:
- permettere ai soggetti sostituti d’imposta di poter disporre di un maggiore lasso di tempo per provvedere all’esecuzione dell’adempimento;
- consentire ai cittadini, ed anche ai soggetti che effettuano l’assistenza fiscale, di avere a disposizione le informazioni e gli elementi occorrenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2020
L’art. 22, comma 2, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 prevede che relativamente alle Certificazioni Uniche 2020 trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate oltre il 31 marzo 2020, scadenza stabilita dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, ma comunque non oltre il 30 aprile 2020, non è prevista l’applicazione di sanzioni per adempimento tardivo.
Si ricorda che l’art. 4, comma 6-quinquies, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998 dispone che in caso di certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100,00 euro, in deroga a quanto stabilito dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e fino ad un importo massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta.
Di conseguenza le Certificazioni Uniche 2020 possono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 30 aprile 2020 senza che vengano applicate le sanzioni per adempimento tardivo.
La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche sui redditi esenti oppure non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
Come è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate tramite la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche comprendenti unicamente redditi esenti oppure non dichiarabili attraverso la dichiarazione precompilata, prevista dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, può essere effettuata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770, perciò entro il 2 novembre 2020, dal momento che il 31 ottobre 2020 è sabato.
Pertanto, a titolo di esempio, quanto sopra si riferisce alle Certificazioni Uniche relative:
- ai compensi di lavoro autonomo percepiti nell’esercizio abituale di arti o di professioni, comprese quelle riguardanti i contribuenti minimi, di cui all’art. 27 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, oppure i contribuenti in regime forfetario, di cui alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- alle provvigioni;
- ai corrispettivi corrisposti dai condomìni per le attività riguardanti contratti di appalto;
- ai redditi esenti.
In realtà, sebbene l’art. 22 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 faccia riferimento soltanto all’art. 4, comma 6-quater, del del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, una diversa e restrittiva interpretazione della disposizione andrebbe a contrastare con il fondamento di tutto il provvedimento legislativo, che è diretto ad agevolare i contribuenti nel compimento degli adempimenti.
Concludendo le Certificazioni Uniche 2020, riguardanti l’anno 2019, devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze di seguito indicate:
- 30 aprile 2020 nei casi in cui hanno rilevanza ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, scadenza fissata dall’art. 22 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, rispetto all’antecedente rinvio al 31 marzo 2020 stabilito dall’art. 1 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ed alla originaria scadenza del 9 marzo 2020, dal momento che il 7 marzo 2020 era sabato;
- 2 novembre 2020, dal momento che il 31 ottobre 2020 è sabato, nei casi in cui non comprendano elementi dei quali avvalersi per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, e che rappresenta anche la scadenza per la presentazione del Modello 770/2020.