La Legge di Bilancio 2020, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha modificato in maniera ulteriore le limitazioni per l’utilizzazione del denaro contante, il divieto di pagamento in contanti e la tracciabilità del pagamento delle spese detraibili Irpef al 19%.
Le limitazioni dei contanti ed il loro utilizzo
Sulla base della normativa attualmente in vigore, le limitazioni per l’utilizzazione dei contanti sono quelli di seguito indicati:
- 3.000,00 euro quale limite per i pagamenti in contanti;
- 1.000,00 euro quale limite giornaliero di prelevamento in contanti dal conto corrente;
- 5.000,00 euro quale pagamento in contanti in un mese dal conto corrente.
Con la Legge di Bilancio 2020 le limitazioni per l’utilizzazione del denaro per i pagamenti in contanti sono state variate. Esattamente, a partire dal 1 luglio 2020, il limite per i pagamenti in contanti sarà abbassato a 2.000,00 euro.
L’importo subirà una successiva diminuzione a partire dal 1 gennaio 2022, di conseguenza da tale data in poi il limite sarà fissato a 1.000,00 euro.
Le suddette limitazioni all’utilizzazione dei contanti comportano che:
- inizialmente, dal 1 luglio 2020, fino all’importo di 1.999,99 euro, e successivamente, dal 1 gennaio 2022, fino all’importo di 999,99 euro, sia possibile eseguire i pagamenti in contanti da un soggetto ad un altro;
- inizialmente, dal 1 luglio 2020, dall’importo di 2.000,00 euro in poi, e successivamente, dal 1 gennaio 2022, dall’importo di 1.000,00 in poi, sia obbligatorio procedere all’utilizzo di strumenti tracciabili quali assegno bancario, assegno circolare, bonifico bancario, carta di credito, ecc., per poter eseguire pagamenti da un soggetto ad un altro.
La progressiva diminuzione del denaro circolante
Queste nuove limitazioni per l’utilizzazione dei contanti determineranno una graduale e progressiva diminuzione del denaro circolante. Difatti, dal 1 luglio 2020, qualunque trasferimento di denaro da un soggetto ad un altro per un importo superiore ai 1.999,99 euro, e successivamente, dal 1 gennaio 2022, per un importo superiore ai 999,99 euro, dovrà essere effettuata medianti canali tracciabili quali assegno bancario, assegno circolare, bonifico bancario, carta di credito, ecc..
Tutte queste limitazioni vengono poste al chiaro scopo di favorire la tracciabilità dei pagamenti quale strategia di lotta all’evasione fiscale, è evidente che il pagamento tracciabile delle spese farà automaticamente sorgere l’obbligo dell’emissione del documento fiscale ai soggetti che effettuano le prestazioni. E’ comunque obiettivamente difficoltoso comprendere se le suddette misure saranno efficaci ai fini della prevenzione dell’evasione fiscale.
Appare evidente che con i pagamenti tracciabili, il soggetto che percepisce l’accredito sarà obbligato alla emissione del correlato documento fiscale e ciò allo scopo di evitare di essere assoggettato ad un potenziale controllo da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria.
E’ in ogni caso da dover effettuare una doverosa riflessione, infatti, anche nell’eventuale ipotesi in cui il soggetto che effettua la prestazione provveda immediatamente ad emettere il regolare documento fiscale, provveda alla immediata trasmissione dello stesso al Sistema di Interscambio e provveda a consegnare la copia di cortesia al cliente, ma, in completo e totale accordo con cliente, incassi in contanti il relativo importo, ovviamente nel caso in cui questo sia al di sotto dei limiti previsti, non andrebbe a commettere nessuna violazione alle normative vigenti, sia dal punto di vista fiscale che del riciclaggio, l’unica penalizzazione la subirebbe il cliente che non potrebbe usufruire della detrazione Irpef se la tipologia di spesa rientra nell’elenco di quelle che hanno l’obbligo del pagamento tracciato.
Le sanzioni previste per coloro che eludono le limitazioni sui contanti
Nel caso in cui si verifichi la mancata osservanza del limite dei contanti, la sanzione amministrativa applicabile varia da un minimo di 3.000,00 euro fino ad un massimo di 50.000,00 euro. La violazione riguarda tutti i soggetti che risultano implicati e di conseguenza, sia il soggetto che cede il denaro, sia il soggetto che lo riceve.
Quanto sopra riguarda anche i casi relativi alle donazioni ed ai prestiti, tra chiunque effettuati, anche tra familiari e parenti. La limitazione non considera sia il versamento che il prelevamento effettuati per cassa in contanti dal proprio conto corrente poiché in questi casi non può trattarsi di un trasferimento tra soggetti diversi.
La tracciabilità delle spese ai fini delle detrazioni Irpef
La restrizione sulle limitazioni dei contanti, che è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2020, ha variato notevolmente anche le modalità per le detrazioni del 19% delle spese ai fini dell’Irpef. In seguito alle innovazioni entrate in vigore dal 1 gennaio 2020, per poter beneficiare delle detrazioni ai fini dell’Irpef, è obbligatorio che il pagamento delle spese sia tracciato.
In conseguenza di quanto sopra, a partire da quest’anno devono essere tracciabili i pagamenti delle spese di seguito indicate:
- mediche e mediche specialistiche;
- addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
- funebri;
- interessi passivi mutui prima casa;
- intermediazioni immobiliari per abitazione principale;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- assicurazioni rischio morte e infortuni;
- erogazioni liberali;
- frequenza scuole e università;
- canoni locazione studenti universitari fuori sede;
- attività sportive per ragazzi;
- abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;
Per effetto della suddetta nuova disposizione normativa, con decorrenza dall’anno 2020, tutte le sopraindicate spese detraibili al 19% dall’Irpef, a norma dell’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non potranno più essere pagate con l’utilizzazione del contante.
Le spese che rimangono detraibili anche se pagate in contanti
Tuttavia possono ancora essere pagate in contanti, ed essere detratte ai fini dell’Irpef le spese di seguito specificate:
- gli acquisti di medicinali e di apparecchiature medicali, in questo caso all’Amministrazione Finanziaria i dati tracciati arriveranno comunque tramite scontrino parlante;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche oppure dalle strutture private che risultano essere accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per le prestazioni effettuate presso gli ospedali e le strutture pubbliche sarà invece necessario effettuare il pagamento con metodo tracciabile.
Infine è da evidenziare che il fatto di ottenere il beneficio fiscale non è obbligatorio, ma facoltativo, di conseguenza il contribuente può anche liberamente decidere di effettuare il pagamento in contanti senza poi poter usufruire della detrazione .
Le spese tracciabili mediante ricevuta cartacea
E’ da osservare che il percorso di dematerializzazione degli adempimenti fiscali non è stato ancora totalmente completato, al contrario le nuove normative inseriscono nuovi oneri di natura cartacea. Quanto sopra significa che, anche per quanto riguarda i pagamenti delle spese effettuati mediante metodi digitali e tracciabili, per poter beneficiare delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, sarà obbligatoria la conservazione per cinque anni dei documenti cartacei.
A solo titolo di esempio, nel caso in cui venga effettuato il pagamento mediante bancomat di una delle spese per le quali sussiste l’obbligo dell’utilizzazione di un metodo tracciabile, non sarà sufficiente la conservazione di una copia del documento fiscale rilasciato, ma dovrà essere conservata anche la copia del pagamento POS oppure di un altro giustificativo della spesa quale l’estratto conto.
Per poter beneficiare delle detrazioni del 19% ai fini dell’Irpef diviene fondamentale il fatto di dover fornire all’Amministrazione Finanziaria una prova dello strumento di pagamento tracciato che è stato utilizzato. A tale scopo è sicuramente consigliabile far inserire, nel documento fiscale rilasciato da parte del prestatore, attraverso quale sistema è stato effettuato il pagamento.
E’ importante tenere in considerazione che da adesso in poi il soggetto che effettua il pagamento deve coincidere con il soggetto che beneficia della detrazione fiscale, di conseguenza la carta di credito utilizzata o il conto corrente dal quale viene effettuato il bonifico devono essere intestati al soggetto che ha ricevuto la prestazione, possono fare eccezione solamente le spese relative ai familiari a carico che non hanno ancora la maggiore età.
Il bonus per i pagamenti effettuati mediante moneta elettronica
L’art. 1, comma, 288 della Legge di Bilancio 2020, allo scopo di dare un ulteriore incentivo all’utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici, ha stabilito un bonus in denaro in favore dei soggetti che solitamente eseguono acquisti mediante moneta elettronica, a condizione che ciò avvenga al di fuori dell’attività di impresa o dell’esercizio della professione.
L’obbligo dei pagamenti tracciabili dovrebbe slittare di tre mesi
Al momento della stesura della presente informativa l’orientamento del Consiglio dei Ministri si sta indirizzando verso la concessione di tre mesi di tempo per potersi adeguare alle innovazioni sull’obbligo dei pagamenti tracciabili per poter usufruire delle detrazioni fiscali.
Infatti, stando alle ultime novità, è in fase di discussione in Parlamento un emendamento al Mille Proroghe per poter concedere tre mesi di tempo ai contribuenti per potersi adeguare adeguarsi agli importanti cambiamenti e, se verrà inclusa la variazione presentata con detto Decreto Mille Proroghe, l’obbligo della tracciabilità dovrebbe partire dal 1 aprile 2020.
Di conseguenza per le detrazioni fiscali dovremmo avere ancora un po’ di tempo per adeguarci alle nuove disposizioni normative relative alla tracciabilità dei pagamenti. Il tutto dal momento che non è stata data un capillare informazione disorientando così i contribuenti che, in molti casi inconsapevoli, dal 1 gennaio 2020 hanno continuato a pagare in contanti le spese che invece hanno l’obbligo del pagamento tracciabile.
Per questo motivo, nel caso in cui venga concesso lo slittamento, tutte le spese soggette a detrazione, comprese quelle mediche e sanitarie, saranno ammesse per beneficiare delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui siano state pagate in contanti fino al 31 marzo 2020.
La proroga richiesta dalla Consulta dei Caaf sulle limitazioni dei contanti
L’emendamento che potrà decretare la proroga dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese detraibili è stato presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha pertanto raccolto la richiesta della Consulta dei Caaf, la quale aveva avanzato le proprie perplessità sulle limitazioni dei contanti innanzitutto per quanto ha riguardato la mancanza di un’adeguata informazione e di un corrispondente aggiornamento sia per i contribuenti che per le strutture.
Tuttavia, come detto in precedenza, non c’è ancora l’ufficialità, anche perché all’interno del Consiglio dei Ministri sono in essere alcuni dissensi.
Ciò nonostante risultano comunque in gioco le detrazioni fiscali delle quali tutti i contribuenti che, per vari motivi, hanno pagato, e pagheranno, le spese in contanti nel primo trimestre del 2020, non potranno beneficiare nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa all’anno 2020.
Una volta superata questa difficoltà, l’emendamento sarà poi esaminato dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali alla Camera dei Deputati.
E’ ancora molto diffuso l’utilizzo dei contanti
A questo punto si riesce ad intravvedere una soluzione per tutti i contribuenti che non si adegueranno alla innovazione quest’anno. Si cercherà di persuadere il contribuente ad effettuare pagamenti solamente con sistemi tracciabili in modo da non fargli perdere il diritto alle detrazioni fiscali. Un problema non di poco conto per un Paese abituato all’utilizzo dei contanti ed a tutt’oggi un po’ in ritardo rispetto ad altri Paesi Europei nei sistemi di pagamento elettronici.
Infatti dal Rapporto Ambrosetti presentato nel 2019, risulta che il “Cashless Society Index 2018” riguardante l’Italia permane fermo al sestultimo posto in Europa, esattamente in 23ma posizione su 28 Paesi, con un punteggio di 3,5 che risulta superiore solamente a quello raggiunto da Ungheria, Croazia, Grecia, Romania e Bulgaria.
Viceversa si confermano ai vertici i Paesi del Nord Europa, nel dettaglio la Danimarca al primo posto con un punteggio di 8,3 che risulta stabile rispetto alle precedenti edizioni 2016 e 2017, seguita dalla Svezia con 7,6 e dalla Finlandia con 7,4.
Il concreto rischio insuccesso della precompilata 2021
Oltre al fatto dell’istituzione della riforma, esiste il notevole rischio di un insuccesso che possa subire la precompilata 2021 dal momento che l’Agenzia delle Entrate ancora non è in grado di poter identificare le modalità di pagamento utilizzate da parte del contribuente. La risoluzione di questo problema non sarà certo semplice, infatti le imprese ed i professionisti dovranno fare in modo che i pagamenti vengano identificati in base al mezzo che verrà adottato da parte del contribuente, ovverosia contanti, assegni, bonifici, carte di debito o credito, ecc..
A quel punto sarà compito dell’Agenzia delle Entrate procedere alla classificazione dei pagamenti concedendo o meno il diritto di detrazione delle spese. In realtà si tratterà di un lavoro paziente, per alcuni aspetti anche difficoltoso e complesso, che determinerà costi per gli operatori che riceveranno i pagamenti, dal momento che tutte le informazioni contabili dovranno essere integrate riportando il dettaglio delle modalità di pagamento.
Nella pratica i medici, le scuole, le università, le palestre, le agenzie immobiliari, le compagnie di assicurazione, le imprese funebri, i veterinari, ecc., diverranno certificatori indiretti provvedendo ad integrare le comunicazioni per la precompilata con le modalità di pagamento utilizzate, circostanza che renderà l’adempimento ancora più complesso e di conseguenza a rischio inesattezze.
Ultim’ora: per i pagamenti tracciabili salta il rinvio per avere diritto alle detrazioni
Proprio al momento di pubblicare online la presente trattazione si apprende che per i pagamenti tracciabili è saltato il rinvio per avere diritto alle detrazioni. Dopo che il Consiglio dei Ministri appariva deciso allo spostamento della data dal 1 gennaio 2020 al 1 aprile 2020, è invece arrivato il contrordine.
Di conseguenza nessun rinvio per l’obbligo di utilizzare i pagamenti tracciabili per poter avere diritto a beneficiare della detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi. Infatti l’obbligo della tracciabilità delle spese che ammettono la detrazione rimane in vigore per tutte quelle sostenute dall’inizio dell’anno ad oggi.
Successivamente all’emendamento presentato al Decreto Milleproroghe, con il preciso scopo di riconoscere più tempo ai contribuenti per potersi adattare alle nuove norme sulle detrazione delle spese e sui pagamenti tracciabili, il Consiglio dei Ministri ha fatto un’inaspettata marcia indietro e pertanto quanto è stato detto sull’argomento rimane in vigore a partire dal 1 gennaio 2020 e non è stato rinviato al 1 aprile 2020.
In pratica tutto ciò significa che, per tutte le spese che danno diritto alla detrazione, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti rimane valido dall’inizio del 2020, con la conseguenza che tutte le spese sostenute per le quali i pagamenti sono stati effettuati in maniera diversa non daranno diritto a nessuna detrazione.