La selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica fiscale passa attraverso il conto corrente

Fisco Agenzia EntrateL’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 197357 del 31/08/2018 ha provveduto a fornire istruzioni molto importanti in relazione alla selezione dei contribuenti da dover sottoporre a controllo fiscale.

Con il suddetto Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’osservazione del rischio di evasione fiscale sarà eseguita sulla base delle informazioni finanziarie fornite dagli istituti bancari e dagli istituti finanziari.

Di conseguenza sarà dato specifico rilievo ai saldi ed alle movimentazioni dei conti correnti e degli investimenti finanziari allo scopo di esaminare i contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale.

La fase sperimentale delle regole di selezione dei contribuenti sarà in primo luogo intrapresa nei confronti delle società di persone e delle società di capitali, ma ne è successivamente previsto l’allargamento anche alle persone fisiche.

Preme segnalare che, al momento, l’Agenzia delle Entrate ha a sua disposizione le posizioni finanziarie dei contribuenti a partire dall’anno 2012, perciò le recenti regole di selezione delle posizioni a rischio sono state avviate con considerevole ritardo, infatti la previsione originaria, del 2011, è divenuta, di fatto, operativa solamente lo scorso 31/08/2018.

Rimane in ogni caso immutata la possibilità, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di verificare i contribuenti sulla base delle movimentazioni extracontabili provenienti dai rapporti finanziari.

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate potrà:
  • selezionare i contribuenti determinando i profili di rischio sulla base dei rapporti finanziari presso gli istituti bancari e gli intermediari finanziari
  • verificare le movimentazioni extracontabili sulla base delle indagini finanziarie effettuate

Riepilogando, con il suddetto Provvedimento n. 197357 del 31/08/2018, l’Agenzia delle Entrate ha dato esecuzione alle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, introducendo nuove modalità di selezione dei contribuenti con profili di rischio.

Difatti, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento, i contribuenti da sottoporre a controllo fiscale verranno selezionati sulla base delle risultanze dei rapporti finanziari: di conseguenza le movimentazioni, i saldi, gli investimenti ed i finanziamenti saranno oggetto di valutazione allo scopo di controllare eventuali incongruenze con le dichiarazioni fiscali presentate.

E’ opportuno evidenziare che la nuova previsione non si sostituisce in nessun modo all’accertamento di maggiori imponibili attraverso indagini finanziarie.

Nel proseguo vengono illustrate le disposizioni esecutive racchiuse nel Provvedimento n. 197357 del 31/08/2018.

Quali sono le regole di selezione dei profili di rischio

Con il Provvedimento sopra citato è stato iniziato il periodo di sperimentazione del procedimento di analisi del rischio di evasione per quanto riguarda le società di persone e le società di capitali impostato sull’utilizzazione integrata delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti nell’Anagrafe Tributaria.

Dopo una prima fase di verifica è stata prevista l’estensione anche alle persone fisiche. Ad oggi, le nuove disposizioni si applicano solamente con riferimento alle società di persone ed alle società di capitali.

Il nuovo procedimento individua in particolare le società di persone e le società di capitali per le quali, pur risultando nei conti correnti movimenti in accredito in base alle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, per l’anno di imposta 2016: 

  • è stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA;
  • è stata presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA priva di dati contabili significativi.

Bancomat prelievi banca

In relazione alle modalità pratiche, viene precisato che la Divisione Contribuenti trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l’elenco delle posizioni di competenza.

Per ciascuna posizione trasmessa, viene comunicata la relazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari, nonché gli ulteriori elementi significativi presenti nell’Anagrafe Tributaria.

Di conseguenza verranno incrociati i dati relativi a saldi, movimentazioni di conti correnti, investimenti finanziari ed i dati relativi alle dichiarazioni presentate, allo scopo di cogliere eventuali incoerenze e profili di rischio fiscale, di conseguenza potrebbero essere selezionati quei contribuenti che, per l’anno d’imposta 2016 hanno dichiarato un volume d’affari modesto a fronte di movimentazioni su conto corrente particolarmente rilevanti.

Le indagini finanziarie rimangono immutate

Tenendo in considerazione che i dati finanziari hanno adesso rilevanza anche allo scopo della selezione dei contribuenti, si evidenzia che rimane immutata la possibilità di accertare maggiori imponibili sulla base delle indagini finanziarie. 

Si rammenta che in conseguenza delle modificazioni previste dal Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016, convertito con la Legge n. 225 del 22/10/2016, l’istituto delle indagini bancarie è stato limitato ulteriormente nella sua applicazione, oltre a ciò, in conseguenza della Sentenza n. 228 del 06/10/2014 della Corte Costituzionale, la funzionalità dell’istituto è stata decisamente ridotta con la soppressione della presunzione sui prelevamenti a carico dei professionisti.

Con il Decreto Legge n. 193/2016 il Legislatore ha in sostanza concretizzato quanto previsto nella Sentenza della Corte Costituzionale ed ha ulteriormente limitato l’applicazione dell’istituto con l’inserimento di alcune soglie di rilevanza dei prelevamenti, nello specifico 1.000,00 euro al giorno e almeno 5.000,00 euro al mese.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 228 del 06/10/2014, ha segnato una considerevole diversità nell’applicazione dell’istituto tra professionisti ed imprenditori. La situazione può essere in sostanza rappresentata come di seguito:

Prima della Sentenza n. 228/2014

Lavoratori autonomi I prelievi ed i versamenti vengono imputati a reddito
Imprenditori

 

Dopo la Sentenza n. 228/2014

Lavoratori autonomi I versamenti vengono imputati a reddito
Imprenditori I prelievi ed i versamenti vengono imputati a reddito

Con la modificazione apportata dal Decreto Legge n. 193/2016 viene previsto che sono considerati come ricavi i prelevamenti: 

  • per importi superiori a 1.000,00 euro giornalieri;
  • ed in ogni caso superiori ad almeno 5.000,00 euro mensili.

Sull’argomento si è espressa l’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2017, la quale ha indicato che:

  • la disciplina non ha carattere retroattivo e che in conseguenza di ciò si applicherà a decorrere dal 03/12/2016;
  • le modifiche riguardano soltanto i prelevamenti, al contrario di quanto riportato per una svista nei documenti dei lavori parlamentari;
  • è confermata l’applicazione congiunta della doppia soglia, nello specifico scostamenti di almeno 5.000,00 euro mensili conseguenti a prelevamenti di almeno 1.000,00 euro giornalieri.

Prima della Sentenza n. 228/2014

Lavoratori autonomi I prelievi ed i versamenti vengono imputati a reddito
Imprenditori

 

Dopo la Sentenza n. 228/2014

Lavoratori autonomi I versamenti (non i prelievi) vengono imputati a reddito
Imprenditori I prelievi ed i versamenti vengono imputati a reddito

 

Dopo il Decreto Legge n. 193/2016

Lavoratori autonomi I versamenti (non i prelievi) vengono imputati a reddito
 

Imprenditori

I versamenti vengono imputati a reddito
I prelievi vengono imputati a reddito solo se superiori a 1.000,00 euro giornalieri ed a 5.000,00 mensili

 

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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