La definizione delle irregolarità formali
La norma sulle irregolarità formali permette di definire e di regolarizzare:
- le infrazioni;
- le irregolarità;
- l’inosservanza di obblighi o di adempimenti di natura formale;
che sono state commesse fino al 31 ottobre 2022, da parte:
- del contribuente;
- del sostituto d’imposta;
- dell’intermediario;
- di altro soggetto tenuto ad adempimenti, anche solo di comunicazione di dati, ma che hanno comunque rilevanza fiscale;
per le quali hanno competenza gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate per l’irrogazione delle sanzioni amministrative correlate, sempre che le stesse non abbiano rilevanza sulla definizione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- Iva;
- Irap;
- imposte sostitutive;
- ritenute alla fonte;
- crediti d’imposta.
Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, che sono oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente alla data del 1 gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.
I soggetti che possono usufruirne
Possono usufruirne tutti i contribuenti, a prescindere dall’attività esercitata, dal regime contabile utilizzato e dalla natura giuridica, compresi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti obbligati, per legge, alla comunicazione di dati relativi ad operazioni che hanno rilevanza ai fini fiscali.
Le violazioni che possono essere definite
In linea generale, si tratta delle irregolarità formali e delle omissioni per le quali, in mancanza di omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione, sono stabilite pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi oppure in misura fissa.
Le violazioni che possono essere definite sono:
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente, come previsto dall’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, come previsto dall’articolo 1, comma 2-ter, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, come previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta, come previsto dall’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli Uffici Fiscali o dalla Guardia di Finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, come previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva, come previsto dall’articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione, come previsto dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento, come previsto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, come previsto dall’articolo 7-bis, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari, come previsto dall’articolo 10, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, come previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014;
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011;
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, come previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, come previsto dall’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente, come previsto dall’articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997;
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della “remissionein bonis” come previsto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012;
- mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie, come previsto dall’articolo 11, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.

Le violazioni che non possono essere definite
In aggiunta alle violazioni di natura sostanziale, vale a dire quelle che vanno ad incidere sulla definizione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali che riguardano altri ambiti impositivi (a titolo di esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.) non è prevista la possibilità di beneficiare della definizione regolamentata dall’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge 197 del 29 dicembre 2022 per:
- le violazioni formali che sono oggetto di rapporto concluso, ossia il cui procedimento risulta terminato in modo definitivo alla data del 1 gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023;
- le violazioni formali che sono oggetto di rapporto in corso alla data del 1 gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata in data precedente al termine previsto per il versamento della prima rata dovuta per la definizione stessa;
- gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntarydisclosure), come previsto dall’articolo 5-quater, del Decreto Legge n. 167 del 28 giugno 1990;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite oppure possedute al di fuori dell’Italia;
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, nello specifico, di compilazione del quadro RW e quelle riguardanti l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari, come previsto dall’articolo 1, del Decreto Legge n. 167 del 28 giugno 1990;
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della “remissione in bonis” quali, a titolo di esempio, la comunicazione all’Enea dei dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter beneficiare della detrazione d’imposta sulle spese attinenti.
Le modalità per effettuare la definizione delle irregolarità formali
Per la definizione e la regolarizzazione delle irregolarità formali è necessario effettuare il versamento dell’importo di 200,00 euro per ogni periodo d’imposta al quale le stesse si riferiscono, tale versamento deve essere eseguito in 2 rate di uguale importo da versare, rispettivamente entro il
- 31 marzo 2023;
- 31 marzo 2024.
È inoltre possibile provvedere ad effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata.
Per permettere di effettuare il versamento delle suddette somme mediante Modello F24 , è stata effettuata l’istituzione del codice tributo di seguito indicato:
- “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022”.
Nella fase di redazione del Modello F24 il sopraindicato codice tributo deve essere indicato nella sezione “ERARIO”, unicamente in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta al quale si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
Nel caso in cui le violazioni formali non si riferiscano ad uno specifico periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno solare nel quale sono state commesse le violazioni stesse.
Per quanto riguarda i soggetti che hanno il periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui ha termine il periodo d’imposta per il quale vengono definite e regolarizzate le violazioni formali.
Nell’ipotesi in cui il versamento delle somme dovute venga effettuato in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, in cui “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero totale delle rate (a titolo di esempio: “0102”, nel caso di versamento della prima delle due rate).
Invece, in caso di versamento effettuato in un’unica soluzione, nel sopraindicato campo deve essere indicato il valore “0101”.
E’ possibile usufruire della compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.
Il perfezionamento della definizione agevolata delle irregolarità formali
E’ importante tenere conto che l’effettuazione del versamento dell’importo dovuto non è sufficiente al fine di perfezionare la procedura della definizione agevolata delle irregolarità formali.
Infatti, per il perfezionamento della definizione, è anche necessario, oltre che eseguire il versamento delle somme dovute, provvedere alla rimozione delle irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine stabilito per l’effettuazione del versamento della seconda rata, vale a dire entro il 31 marzo 2024.
Qualora per un “giustificato motivo” non venga effettuata la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta che sono oggetto della regolarizzazione, la stessa genera comunque effetto se la rimozione di tutte le violazioni formali viene effettuata entro il termine non inferiore a 30 giorni fissato da parte dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso la scadenza del 31 marzo 2024 deve essere sempre rispettata in ipotesi di violazione formale constatata oppure per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente al soggetto interessato.
Comunque, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione delle violazioni formali che sono state regolarmente rimosse.
Per concludere:
- la rimozione delle violazioni formali non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria, avuto riguardo ai profili della violazione formale (a titolo di esempio: l’erronea applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, in ogni modo, non ha comportato il mancato versamento dell’imposta);
- il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà nessun diritto all’ottenimento del rimborso delle somme versate.
I riferimenti normativi
E per concludere, ecco un elenco di tutte le norme e i provvedimenti che regolarizzano le irregolarità formali e come risolverle.
Provvedimento Direttoriale n. 62274 del 15 marzo 2019 – (Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018)
Circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 – (Definizione agevolata delle irregolarità formali -Articolo 9 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 – Chiarimenti)
Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 – (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale”)
Provvedimento Direttoriale n. 27629 del 30 gennaio 2023 – (Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022)
Risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023 – (Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Legge n. 197 del 29 dicembre 2022).
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com