Le detrazioni fiscali nel passaggio agli eredi

Il frazionamento delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi

Può accadere che un contribuente deceda prima di aver terminato di beneficiare delle detrazioni fiscali di sua spettanza, quindi senza essere in grado di poterle riportare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo; oppure, in alcuni casi, anche degli anni successivi, nell’ipotesi in cui l’importo viene frazionato in varie quote successive, come succede per le spese mediche rilevanti oppure per i bonus edilizi; di conseguenza in queste situazioni può sorgere il dubbio se le detrazioni fiscali si trasmettono agli eredi.

In primo luogo è opportuno precisare che le detrazioni fiscali non vanno a fare parte nell’asse ereditario, vale a dire nel complesso dei beni da suddividere attraverso la successione degli eredi nel patrimonio del de cuius, bensì seguono delle procedure differenti, disposte dalla normativa fiscale, che effettua una distinzione secondo la tipologia delle spese fiscalmente agevolate che aveva sostenuto il de cuius quando ancora era in vita: talune possono essere trasmesse, anche se parzialmente, altre, invece, non lo possono essere.

La detrazione degli interessi sul mutuo per l’abitazione principale

La detrazione degli interessi sul mutuo ipotecario, stipulato per ottenere la sovvenzione dell’acquisto dell’abitazione principale, che è pari al 19% sugli interessi passivi e sugli oneri accessori:

  • per un importo non superiore a 4.000,00 euro annuali, perciò 760,00 euro per ciascun anno d’imposta;
  • il limite massimo diminuisce a 2.582,25 euro annuali nel caso si tratti di mutuo stipulato per lavori di ristrutturazione;

compete agli eredi del mutuatario deceduto solamente se hanno proceduto all’accollo del mutuo e sempre che nei loro confronti sussistano le condizioni stabilite dalle norme di riferimento per poter beneficiare di questa detrazione, me chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011.

Le detrazioni fiscali agli eredi delle spese per gli interventi edilizi

Completamente differente è la situazione relativamente alla detrazione delle spese per gli interventi edilizi, che fanno parte nel cosiddetto bonus ristrutturazioni,  che permette di ottenere il recupero del 50% delle spese fino ad un limite massimo di 96.000,00 euro, in questo caso la possibilità di trasmettere agli eredi le quote che non sono state beneficiate da parte del de cuius viene specificatamente prevista dall’art. 16-bis, comma 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che sancisce: “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Di conseguenza in tale ipotesi la detrazione di spettanza non potrà essere ripartita in maniera indistinta fra tutti gli eredi del contribuente deceduto, ma sarà attribuita solamente a chi abbia ottenuto, oppure mantenuto, il possesso del bene immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi edilizi fiscalmente agevolati, a titolo di esempio, il coniuge superstite che conviveva nella stessa abitazione. Inoltre è da tenere presente che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, ha chiarito che la detrazione fiscale agli eredi può essere trasmessa anche a “chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale”

Per questo motivo se, a titolo di esempio, il bene immobile risulta locato, nessuno degli eredi può usufruire della detrazione, dal momento che non può avere la disponibilità dei locali concessi al conduttore.

L’Agenzia delle Entrate, tramite la già citata Risposta a Interpello n. 192/2023, ha chiarito che “la predetta disposizione non può essere estesa ad altre spese in assenza di una esplicita disposizione di legge”, pertanto può essere applicata unicamente al caso che è stato descritto.

Le detrazioni fiscali agli eredi per le spese sanitarie

Le spese sanitarie, mediche e chirurgiche, come previsto dall’art. 15, comma1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono detraibili dall’Irpef nella percentuale del 19% per la parte che supera l’importo della franchigia di 129,11 euro. 

Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nell’anno di imposta preso in esame sia superiore al limite di 15.493,71 euro, la detrazione può essere beneficiata, invece che in unica soluzione, in modo frazionato, esattamente in 4 quote annuali costanti e di uguale ammontare.

La motivazione della suddetta possibilità viene chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate  con la Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 ed è quello di permettere ai contribuenti, con problemi di capienza, totale o parziale, di imposta, e che in conseguenza di questo non sarebbero in grado di poter ottenere la detrazione in un unico anno di imposta, “di poter beneficiare interamente dell’agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico”.

Nell’ipotesi in cui il contribuente deceda prima di aver potuto beneficiare interamente della detrazione di sua spettanza, l’erede che provvede alla presentazione della dichiarazione dei redditi per suo conto potrà portare i detrazione, in unica soluzione, le quote rimanenti, questo aspetto è stato recentemente chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta a Interpello n. 192 del 6 febbraio 2023, evidenziando che “in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi”.

La detrazione per le spese per i mezzi di locomozione per i disabili

Identica regola di suddivisione della detrazione in 4 quote annuali fisse e di uguale importo, prevista per le spese sanitarie, viene applicata anche alle spese relative ai mezzi di locomozione in uso ai soggetti disabili con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Anche per tale tipologia di spese vi è stato un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 ha chiarito che, “nell’ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue” ed in questo modo potrà beneficiare della detrazione di spettanza del de cuius fino al raggiungimento dell’importo dell’imposta dovuta, ma senza la possibilità di poterla riportare negli anni seguenti.

Le detrazioni non beneficiate, cosa succede in caso di decesso anche dell’erede L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a Interpello n. 612 del 20 settembre 2021 ha anche chiarito che quanto detto sull’argomento è valido solamente per il primo passaggio ereditario, in altre parole, nell’ipotesi di decesso anche dell’erede che aveva ottenuto le detrazioni non beneficiate da parte del soggetto che aveva sostenuto le spese fiscalmente agevolabili, “le quote residue non si trasferiscono al successivo erede”, in maniera simile a quanto ha luogo in caso di vendita, oppure di donazione, dall’erede che aveva il possesso diretto e materiale del bene immobile, le quote rimanenti della detrazione non vengono trasmesse all’acquirente oppure al donatario, come chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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