L’Agenzia delle Entrate tramite la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, ha illustrato la norma relativa al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusa nell’art. 1, comma 1053 e seguenti della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
Gli aspetti primari che sono oggetto di esame sono quelli di seguito indicati:
- i beni oggetto di agevolazione, attraverso la conferma che la stessa spetta anche per i beni acquistati in leasing, con riferimento al costo sostenuto dal concedente, ed ai beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
- i profili temporali, attraverso la precisazione per cui l’agevolazione spetta per i beni acquistati dal 16 novembre 2020 e, nell’ipotesi di prenotazione dell’investimento dalla suddetta data, sono operative le norme della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e non quelle relative ad agevolazioni precedenti, anche nel caso in cui abbiano ad oggetto gli stessi beni;
- l’utilizzazione in compensazione, la quale non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se del credito deve essere effettuata indicazione nell’apposito quadro RU, e neppure dell’apposizione del visto di conformità sulla stessa;
- nell’ipotesi di operazioni straordinarie avviene il conseguente trasferimento del credito d’imposta in capo al soggetto avente causa.

L’ambito oggettivo degli investimenti in beni strumentali
Risultano agevolati anche gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati attraverso contratto di locazione finanziaria.
Infatti, a giudizio dell’Amministrazione Finanziaria, nella disposizione agevolativa il non effettuato riferimento ai contratti di locazione finanziaria deve essere attribuito ad una semplice carenza di coordinamento formale e non di certo all’intenzione da parte del Legislatore di delimitare le modalità di realizzazione degli investimenti agevolabili solamente attraverso l’acquisto in proprietà dei beni.
Nell’ipotesi dell’acquisto in locazione finanziaria, il criterio di comparazione del credito d’imposta che compete al locatario è costituito dal costo per l’acquisto del bene che viene sostenuto da parte del locatore, e pertanto non ha nessun rilievo il valore del riscatto versato al momento dell’esercizio dell’opzione correlata.
Per quanto riguarda i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, l’Agenzia delle Entrate provvede a confermare che rientrano nell’agevolazione a prescindere dal fatto che, relativamente all’aspetto contabile e fiscale, il contribuente effettui la scelta di dedurre oppure di non dedurre l’intero costo del bene nell’esercizio nel quale viene sostenuto, e di conseguenza procedere, in quest’ultima circostanza, all’ammortamento del bene stesso.
L’ambito temporale degli investimenti
Per effetto di esplicita disposizione normativa, risultano rientranti nell’agevolazione gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Inoltre, l’agevolazione compete anche per gli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2023 con il vincolo che, nel frattempo, e più precisamente entro la data del 31 dicembre 2022:
- l’ordine concernente debba risultare approvato da parte del venditore;
- sia stato effettuato il pagamento di acconti per una quota pari ad almeno il 20%del costo di acquisto.
Nella circostanza in cui gli investimenti agevolabili vengano realizzati nel periodo di tempo che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, sussiste, per questo motivo, una parziale possibilità di sovrapporre la nuova disposizione normativa con quella stabilita dall’art. 1, commi da 184 a 197, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 in riferimento agli investimenti riguardanti:
- i beni materiali “ordinari”, ma non quelli “4.0”;
- i beni inclusi nell’Allegato A e nell’Allegato B alla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016;
realizzati con decorrenza dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, con il vincolo che:
- entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine concernente debba risultare approvato da parte del venditore;
- sia stato effettuato il pagamento di acconti per una quota pari ad almeno il 20%del costo di acquisto.
In base alla Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, dal punto di vista temporale le due disposizioni normative devono essere collegate, provvedendo a differenziare le due casistiche di seguito indicate:
- gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, ossia precedentemente alla decorrenza della nuova disposizione, si sia proceduto all’effettuazione della prenotazione, ovvero sia all’ordine vincolante che al versamento dell’acconto del 20%;
- gli investimenti per i quali alla data sopraindicata non siano avvenute le suddette condizioni.
Nella prima ipotesi, gli investimenti, sempre se realizzati e completati, entro il 30 giugno 2021, rimangono assoggettati alla disciplina normativa precedente.
Invece, nel secondo caso, viene applicata la nuova disciplina normativa introdotta attraverso la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

L’utilizzazione in compensazione degli investimenti in beni strumentali
Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1059, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il credito d’imposta viene suddiviso in tre quote annuali di uguale importo e può essere utilizzato unicamente in compensazione tramite il Modello F24 con decorrenza dall’anno di entrata in funzione dei beni strumentali che sono oggetto dell’investimento.
Inoltre la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 precisa che, nell’ipotesi in cui la quota annuale, oppure una parte della stessa, del credito d’imposta non venga utilizzata, l’importo rimanente può essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato con decorrenza già dall’anno seguente.
A titolo di esempio, in relazione ad un credito d’imposta di 3.000,00 euro:
- nell’anno N di entrata in funzione del bene può essere utilizzato in compensazione un importo pari a 800,00 euro;
- nell’anno N+1 una somma di 1.200,00 euro (con recupero dei 200,00 euro non utilizzati nell’anno N);
- nell’anno N+2 un importo di 700,00 euro;
- nell’anno N+3 il residuo ammontare di 300,00 euro.
Oltre a ciò, viene anche precisato che, in base a quanto disposto dall’art. 1, commi 1059 e 1059-bis, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, può essere utilizzato in compensazione in una sola quota annuale:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “ordinari”, ma non quelli “4.0”, realizzati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “ordinari”, ma non quelli “4.0”, realizzati nello stesso periodo di tempo dai soggetti che hanno un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Di conseguenza, la possibilità di utilizzazione in un’unica quota, non riguarda:
- il credito d’imposta per gli stessi investimenti realizzati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1055, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020;
- il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”, realizzati in base a quanto previsto dall’art. 1, commi da 1056 a 1058, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020;
per i quali il soggetto beneficiario proseguirà a beneficiare del credito in tre quote annuali, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi realizzati.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’utilizzazione del credito in un’unica quota costituisce una facoltà e che, nella circostanza in cui questa facoltà non venga avviata, il contribuente procederà all’utilizzazione del credito in tre quote annuali di uguale importo.
Ugualmente, nel caso in cui il contribuente effettui la scelta di beneficiare del credito d’imposta in un’unica quota, il credito non utilizzato, sia totalmente che parzialmente, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni relative ai successivi periodi di imposta.
In particolare riferimento agli adempimenti dichiarativi, viene data conferma che per il credito deve essere effettuata indicazione nell’apposito quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma la sua utilizzazione in compensazione non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione stessa.
L’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, deve essere riferito unicamente:
- ai crediti relativi all’Iva;
- ai crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali;
- ai crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- ai crediti relativi all’Irap;
di importo superiore a 5.000,00 euro all’anno.
Oltre a ciò, essendo un credito d’imposta avente origine agevolativa, non viene richiesta l’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione nel quale il credito stesso viene indicato.
In conseguenza di eventuali operazioni straordinarie, contraddistinte dal trasferimento dell’azienda oppure di un ramo dell’azienda nell’ambito del quale è contenuto il bene che beneficia dell’agevolazione, l’avente causa può beneficiare del credito d’imposta maturato in capo al dante causa in base alle norme in origine stabilite in capo quest’ultimo, a prescindere dal cambio di proprietà del complesso aziendale.
Al contrario, di regola, rimane fermo il fatto che il credito d’imposta in questione non può essere trasferito ad altri soggetti.
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com



Settembre 20th, 2021
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