Tramite il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51374 del 22 febbraio 2021 è stata differita al 31 marzo 2021 la scadenza entro la quale, da parte dei contribuenti che hanno sostenuto le spese nel corso dell’anno 2020 per gli interventi indicati dall’art. 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, deve essere trasmessa la comunicazione:
- per il cosiddetto “sconto in fattura”;
- oppure per la cessione del credito d’imposta corrispondente all’importo della detrazione.
La scadenza, inizialmente stabilita al 16 marzo 2021 dal paragrafo 4.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 del 8 agosto 2020, viene prorogata solamente per quanto riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno 2020.
Per poter determinare il momento del sostenimento delle spese si procede come di seguito indicato:
- in base al principio di cassa, ovverosia la data in cui viene effettuato il pagamento, nel caso in cui le spese vengano sostenute dal beneficiario dell’agevolazione al di fuori dell’esercizio di attività di impresa;
- in base al principio di competenza economica, così come stabilito dall’art. 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel caso in cui le spese vengano sostenute dal beneficiario dell’agevolazione nell’esercizio di impresa.
Il quadro normativo dello sconto in fattura
In conseguenza di quanto stabilito dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, i soggetti che, nel corso:
- dell’anno 2020;
- dell’anno 2021;
- dell’anno 2022, quest’ultimo solamente per quanto riguarda gli interventi che danno accesso al “superbonus del 110%” di cui all’art. 119;
sostengono le spese relative agli interventi indicati al successivo comma 2 della stessa disposizione, al posto dell’utilizzazione diretta della detrazione che compete, possono provvedere ad esercitare l’opzione alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo uguale al corrispettivo medesimo, anticipato dai fornitori che hanno eseguito gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo corrispondente alla detrazione che compete, con la possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di uguale ammontare, con la possibilità di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La suddetta alternativa potrà essere effettuata tramite la trasmissione di un’apposita comunicazione da inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 marzo dell’anno successivo a quello nel quale è avvenuto il sostenimento delle spese, come previsto dal paragrafo 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 del 8 agosto 2020.
In conseguenza del richiamato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51374 del 22 febbraio 2021, per le spese sostenute nel corso dell’anno 2020, la scadenza per la trasmissione della comunicazione è stata prorogata al 31 marzo 2021.
E’ doveroso ricordare che nel caso di mancata trasmissione della comunicazione entro la scadenza stabilita e con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 del 8 agosto 2020, l’opzione dello sconto in fattura, nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, diviene totalmente priva di efficacia.
Gli interventi per i quali è possibile effettuare lo sconto in fattura
In base a quanto stabilito dall’art. 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, l’opzione dello sconto in fattura può essere effettuata in maniera valida per quanto riguarda le detrazioni edilizie di seguito indicate:
- detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e h), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, cosiddetto “ecobonus”, di cui all’art. 14 del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 ed ai commi da 344 a 347, dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, inclusi quelli per i quali compete la detrazione nella versione “superbonus 110%” ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;
- detrazione Irpef/Ires che compete per tutti gli interventi di miglioramento sismico, cosiddetto “sismabonus”, di cui all’art. 16, commi 1-bis – 1-septies, del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, inclusi quelli per i quali spetta la detrazione nella versione “superbonus 110%” ai sensi dell’art. 119, comma 4, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;
- detrazione Irpef/Ires per gli interventi di recupero o di restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, cosiddetto “bonus facciate”, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
- detrazione Irpef/Ires per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, inclusi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119, comma 8, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.
La determinazione del sostenimento delle spese per lo sconto in fattura
In base a quanto precisato dal paragrafo 4 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 8 agosto 2020, relativamente alla determinazione del momento in cui le spese possono essere considerate sostenute, e quindi può essere effettuato lo sconto in fattura, si deve procedere ad effettuare una distinzione, ed esattamente:
- nel caso in cui le spese vengano sostenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, il periodo di imposta del loro sostenimento deve essere determinato in base al principio di cassa, pertanto, ad avere rilevanza non è il momento di inizio, di esecuzione o di completamento degli interventi, ma il momento in cui viene eseguito il pagamento delle spese;
- nel caso in cui le spese vengano sostenute nell’esercizio di impresa, il momento del loro sostenimento deve essere determinato avendo attenzione al principio della competenza temporale, pertanto, ad avere rilevanza non sono né il momento di inizio dei lavori, né quello in cui viene eseguito il pagamento delle spese, ma quello in cui le spese si possono ritenere sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, sulla base dei principi fissati dall’art. 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.