Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il Comunicato Stampa n. 49 del 13 marzo 2021, ha preannunciato il rinvio di alcune scadenze fiscali, che verranno poi ufficializzate nel Decreto Legge Sostegni di imminente promulgazione, dando accoglienza alle varie richieste da parte degli operatori che hanno l’onere della gestione dei molteplici adempimenti collegati alle misure straordinarie emanate dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare la grave crisi economico-sociale provocata dalla pandemia da Covid-19.
I rinvii previsti si riferiscono:
- alle scadenze di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e di consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021, che vengono prorogate dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021;
- alle scadenze per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati attinenti all’anno 2020 degli oneri deducibili e detraibili da usare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (Modelli 730/2021 e Modelli Redditi Persone Fisiche 2021), che vengono prorogate dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021;
- alla scadenza di messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate riguardanti l’anno 2020 (Modelli 730/2021 e Modelli Redditi Persone Fisiche 2021), che viene prorogata dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021;
- alla scadenza per il completamento della procedura di conservazione delle fatture elettroniche riguardanti l’anno 2019, per la quale è previsto un rinvio di 3 mesi.
La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2021
Le Certificazioni Uniche 2021, riguardanti l’anno 2020, dovranno essere trasmesse con procedura telematica all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze:
- del 31 marzo 2021, rispetto alla precedente scadenza del 16 marzo 2021;
- oppure del 2 novembre 2021, che è la scadenza di presentazione del Modello 770/2021, tenendo presente che il 31 ottobre e il 1 novembre sono giorni festivi, in riferimento alle Certificazioni Uniche che non hanno rilevanza per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, ad esempio quelle concernenti i redditi di lavoro autonomo professionale, d’impresa oppure esenti.
La consegna ai contribuenti-sostituiti delle certificazioni uniche per l’anno 2020
Anche la scadenza relativa alla consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2021, concernenti l’anno 2020, è prorogata dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021.
Al contrario rimane confermata la scadenza del 16 marzo 2021 relativa alla consegna ai contribuenti-sostituiti delle altre certificazioni del sostituto d’imposta riguardanti l’anno 2020, quali ad esempio:
- le certificazioni relative ai dividendi ed agli utili (Modelli CUPE);
- le certificazioni in forma libera di altri redditi che non rientrano nella Certificazione Unica, quali ad esempio gli interessi.
La trasmissione telematica dei dati riguardanti l’anno 2020 per la precompilazione delle dichiarazioni
Viene rinviata dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 anche la scadenza per eseguire la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti l’anno 2020 degli oneri deducibili e detraibili da usare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (Modelli 730/2021 e Modelli Redditi Persone Fisiche 2021).
Di conseguenza si tratta delle comunicazioni riguardanti l’anno 2020 relativamente:
- agli interessi passivi ed oneri accessori attinenti ai mutui agrari e fondiari;
- ai premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- alle spese funebri;
- alle spese universitarie, ai relativi rimborsi e contributi;
- alle spese scolastiche ed ai relativi rimborsi (questa comunicazione è comunque facoltativa);
- alle rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili, ed ai relativi rimborsi;
- ai dati relativi ai bonifici di pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici;
- ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
- ai contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del sostituto d’imposta;
- ai contributi sanitari ad Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale ed a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, versati direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta;
- alle spese sanitarierimborsate per effetto dei contributi versati ad Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale ed a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- alle erogazioni liberali in denaro ricevute da ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, effettuate da persone fisiche (questa comunicazione è comunque facoltativa).

La comunicazione relativa alle spese veterinarie
Come indicato nel Comunicato Stampa n. 49 del 13 marzo 2021, il rinvio al 31 marzo 2021 viene applicato anche alla trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nell’anno 2020.
Con il Comunicato Stampa n. 49 del 13 marzo 2021 viene confermato che, al contrario, il rinvio al 31 marzo 2021 non comprende la comunicazioneal Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 e dei rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, il cui termine è scaduto in data 8 febbraio 2021, in conseguenza del rinvio, rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2021, disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021.
Le comunicazioni da parte degli amministratori di condomino
Fanno parte del rinvio al 31 marzo 2021 anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio delle spese attinenti:
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, incluso il “bonus facciate”, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, rivolti all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- all’installazione negli edifici di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Nelle comunicazioni devono essere anche indicati i dati attinenti agli interventi sulle parti comuni per i quali è stata effettuata l’opzione per la cessione della corrispondente detrazione fiscale oppure per lo sconto sul corrispettivo.
La comunicazione della scelta per la cessione della detrazione oppure per lo sconto sul corrispettivo per determinati interventi edilizi
E’ da tenere presente che tramite il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51374 del 22 febbraio 2021 era già stato rinviata dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 la scadenza per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, attraverso il previsto modello, della comunicazione della scelta per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante oppure lo sconto sul corrispettivo per quanto riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno 2020 relativamente agli interventi elencati dall’art. 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, in base al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 del 8 agosto 2020 e successive modificazioni.
A norma dell’art. 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, in deroga alle disposizioni indicate negli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale oppure di scegliere per lo sconto sul corrispettivo riguarda le tipologie di interventi di seguito indicati:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- efficienza energetica di cui all’art. 14 del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, inclusi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110%, ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi 1-bis – 1-septies, del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, inclusi quelli per i quali spetta la detrazione del 110%, di cui all’art. 119, comma 4, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, “bonus facciate”;
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, inclusi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110%, ai sensi dell’art. 119, commi 5 e 6, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, inclusi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110%, ai sensi dell’art. 119, comma 8, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.
La messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate riguardanti l’anno 2020
In conseguenza dei sopraindicati rinvii concernenti la trasmissione dei dati delle Certificazioni Uniche e degli oneri deducibili e detraibili, viene di conseguenza prorogata dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021 la scadenza per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate riguardanti l’anno 2020 (Modelli 730/2021 e Modelli Redditi Persone Fisiche 2021).
La conservazione delle fatture elettroniche riguardanti l’anno 2019
Mediante il Comunicato Stampa n. 49 del 13 marzo 2021 è stato anche reso noto che verrà prevista la proroga di 3 mesi del termine per il completamento della procedura di conservazione delle fatture elettroniche riguardanti l’anno 2019, che è scaduto il 10 marzo 2021.
Il rinvio “tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie”, valutato che l’obbligo, divenuto praticamente diffuso, della fatturazione elettronica fra soggetti residenti nelle operazioni tra soggetti privati ha avuto introduzione per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2019. Visto che la procedura di conservazione dei documenti elettronici deve completarsi entro il termine di 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi attinente al periodo d’imposta al quale i documenti si riferiscono, anche per i documenti aventi rilevanza ai fini Iva, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 e della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017, e che le dichiarazioni dei redditi concernenti il periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, le fatture elettroniche emesse e ricevute nel corso dell’anno 2019 avrebbero dovuto essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.