Iva ed e-commerce, cosa cambierà dal 1 luglio 2021

Si sta approssimando la data del 1 luglio 2021, ossia quando dovrà essere sempre applicata l’Imposta sul Valore Aggiunto del Paese di destinazione dei beni destinati ai consumatori privati, non titolari di partita Iva, di un altro Paese dell’Unione Europea.

Per poter procedere agli adempimenti previsti sarà possibile ricorrere all’utilizzazione dello sportello unico nazionale. Il rischio più grande al quale si può andare incontro è quello di non applicare correttamente l’aliquota Iva sulle varie tipologie di beni. Com’è noto l’Iva è un’imposta di consumo, il cui onere viene adesso trasferito dal venditore al compratore. Se quest’ultimo svolge un’attività di impresa, di lavoro autonomo o professione, di norma può portare l’Iva degli acquisti in detrazione e quindi la stessa non rimane a suo carico.

Nell’ipotesi in cui l’acquisto venga invece effettuato al di fuori da questo ambito, vale a dire da un privato consumatore, la mancanza del diritto alla detrazione pone a carico del soggetto il costo del tributo. Al tale proposito ormai si usa affermare che il soggetto che esercita un’attività economica è il contribuente di diritto, mentre il consumatore è il contribuente di fatto.

L’Imposta sul Valore Aggiunto viene applicata sulla base delle normativa europee, nello specifico dalla vigente Direttiva n. 2006/112/UE del 28 novembre 2006. Vista la natura di questo tributo, il relativo gettito deve essere assegnato allo Stato nel territorio del quale avviene il consumo. Anteriormente all’anno 1993 l’Imposta sul Valore Aggiunto veniva comunque assolta al momento del passaggio in dogana, ossia quando il bene entrava nel territorio dello Stato di destinazione.

In conseguenza dell’attuazione del regime transitorio degli scambi intracomunitari, gli acquisti effettuati da parte del privato consumatore hanno rilevanza territorialmente facendo riferimento a tre diversi metodi:

  1. nel caso in cui il consumatore acquisti il bene in un altro Stato, ma poi lo porti con sé a destinazione, l’Iva da pagare è quella dello Stato di acquisto. Questa norma viene derogata, chiaramente, per quanto riguarda l’acquisto di mezzi di trasporto comunitariamente nuovi, considerando tali gli autoveicoli fino a sei mesi dalla prima immatricolazione e fino a 6.000 km. di percorrenza, fino a tre mesi e fino a 100 ore di navigazione per le imbarcazioni, fino a tre mesi e fino a 40 ore di volo gli aerei. L’Iva è dovuta al momento di ogni immatricolazione, con conseguente restituzione dell’imposta sulle immatricolazioni precedenti;
  2. nel caso in cui se il fornitore spedisca i beni al consumatore con destinazione in un altro Stato, ma il totale delle vendite annue verso i privati di ciascuno Stato estero non supera 35.000,00 euro, oppure 100.000,00 euro verso la Germania, l’Olanda e il Lussemburgo, l’imposta dovuta è quella dello Stato da cui partono i beni, a meno che il fornitore non abbia effettuato l’opzione, anche per singolo Stato, per l’Iva del Paese di destinazione;
  3. nel caso in cui avvenga il superamento degli importi di cui al punto 2), conosciuti come soglie di protezione, il venditore applica l’Iva dello Stato di destinazione, per il cui adempimento deve obbligatoriamente identificarsi, ossia acquisire la partita Iva di quello Stato, e procedere all’effettuazione di tutti gli adempimenti formali e sostanziali per poter assolvere il tributo.
Iva su ecommerce

A decorrere dal 1 luglio 2021, l’entrata in vigore iniziale era prevista dal 1 gennaio 2021, ma è stato rimandata a livello europeo in conseguenza dei problemi anche organizzativi conseguenti alla pandemia in corso, verrà meno il metodo 2), ossia scompariranno le soglie di protezione, salvo una ben più contenuta, pari a 10.000,00 euro, per la totalità delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi elettronici ai privati consumatori di tutti gli altri Stati europei.

In modo particolare nel corso degli ultimi due anni la crescita esponenziale delle vendite di beni online consequenziale alle difficoltà di spostamento dei consumatori nei periodi di confinamento per la pandemia ha portato i venditori ad identificarsi in più di un Stato, dal momento che non soltanto le imprese che hanno aperto il proprio sito internet di commercio online, ma anche quelle che provvedono ad appoggiarsi alle conosciute piattaforme internazionali, non sempre vendono alle piattaforme, che a loro volta rivendono ai consumatori, ma devono provvedere alle spedizioni direttamente a questi ultimi, con regolazioni in termini di compensi provvigionali dei rapporti con la piattaforma.

Con l’inizio delle nuove direttive, la normativa europea permetterà di non dover procedere all’apertura delle partite Iva in tutti gli Stati dai quali possono pervenire ordini dai privati consumatori dal momento che verrà esteso alle cessioni di beni l’attuale mOSS, mini One Stop Shop, che diverrà OSS, lo sportello unico al momento usufruibile solamente per l’imposta dovuta sui servizi online venduti ai privati consumatori di altri Stati dell’Unione Europea, inclusi quelli di telecomunicazione ed i sempre più largamente diffusi sistemi di ricezione televisiva dai canali in streaming.

L’Imposta sul Valore Aggiunto verrà fatta convergere presso la propria amministrazione finanziaria, che al momento è situata nell’Ufficio Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, alla quale dovrà essere trasmessa, in modalità telematica, la distinta comunicazione dell’importo dell’imposta dovuta ad ogni singolo Stato estero.  Il versamento dell’Iva dovrà essere effettuato in Italia con periodicità trimestrale, senza poter portare in detrazione l’Iva sugli acquisti di beni e di servizi utilizzati per lo svolgimento dell’attività.  

Dagli schemi di recepimento di tali normative non appare possibile poter effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta, e di conseguenza le imprese si troveranno in modo sostanziale a maturare un credito ai fini dell’Iva. In questa nuova situazione, l’aspetto che sicuramente può creare notevoli problematicità è quello relativo alla corretta individuazione dell’aliquota dell’imposta dovuta in ognuno degli Stati esteri in cui vengono inviati i beni.

Iva adempimenti e-commerce

Nell’ipotesi in cui venga applicata l’aliquota ordinaria al posto di quella ridotta il venditore diminuisce il proprio margine, in quanto il prezzo di vendita al pubblico è Iva inclusa. Nell’ipotesi in cui venga liquidata un’imposta inferiore rispetto a quella dovuta c’è il concreto rischio di un accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria dello Stato estero, con l’evidente e notevole problematicità e difficoltà di un eventuale procedimento di contenzioso.

Per una più completa informazione su questa vasta e complessa materia, è possibile aprire e/o scaricare i corrispondenti documenti tramite i link sottostanti:

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