Allo scopo di limitare le conseguenze negative provenienti dalle misure di prevenzione e di contenimento collegate all’emergenza pandemica da Covid-19, l’art. 65 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, più comunemente noto come “Decreto Cura Italia”, prevede il riconoscimento, a beneficio dei soggetti che esercitano attività d’impresa, di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’importo del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per i fabbricati facenti parte della categoria catastale C/1, denominata negozi e botteghe.
Possono usufruire di questo credito d’imposta i locatari:
- esercenti un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali, così come individuate nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;
- intestatari di un contratto di locazione di un fabbricato facente parte della categoria catastale C/1, denominata negozi e botteghe.
Nel contesto della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020, risposta 3.1, è stato precisato che il credito d’imposta per la locazione di negozi e botteghe compete sui canoni di locazione pagati.
Questa specifica agevolazione ha come obiettivo il contenimento delle conseguenze negative provenienti dalle misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza pandemica nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale è in corso la conduzione in locazione di un fabbricato facente parte della categoria catastale C/1, denominata negozi e botteghe.
Sebbene la norma faccia riferimento, in modo generico, al 60% dell’importo del canone di locazione, la stessa ha come obiettivo quello di fornire un aiuto all’impresa per quanto riguarda il costo sostenuto per il canone di locazione, pertanto, in concordanza con questo obiettivo, il suddetto credito d’imposta andrà a maturare solamente in conseguenza dell’effettuazione del pagamento del canone stesso.
Oltre a questo L’Agenzia delle Entrate evidenzia che rimangono esclusi dal credito d’imposta in questione i fabbricati facenti parte della categoria catastale D/8, come indicato nella Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, risposta 3.2.
L’esame dell’aspetto soggettivo
Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, la norma è finalizzata a concretizzare la sua efficacia unicamente in favore dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, rimanendo di conseguenza esclusi i soggetti che esercitano arti e professioni, i cosiddetti liberi professionisti.

L’esame dell’aspetto oggettivo per usufruire del credito di imposta sulla locazione
Come visto il credito d’impostaviene riconosciutoai fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1, denominata negozi e botteghe,a prescindere dalla superficie del locale oggetto della locazione.
Di conseguenza rimangono escluse dal credito d’imposta tutte le altre categorie catastali riguardanti i fabbricati strumentali, quali ad esempio:
- uffici e studi privati, categoria catastale A/10;
- magazzini e depositi, categoria catastale C/2;
- laboratori, categoria catastale C/3;
- fabbricati strumentali a destinazione speciale, intero gruppo catastale D.
Questa restrizione ha avuto di recente conferma nella Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate ha ripetuto che: “gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8”.
È totalmente palese che la disposizione sia certamente criticabile, dal momento che non solo i negozi hanno dovuto subire i blocchi stabiliti dai Decreti emanati nel mese di marzo.
Perciò viene auspicato, come d’altra parte prospettato su diversi organi di informazione, che in sede di conversione in Legge del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, il credito d’imposta possa essere ammesso anche a favore di fabbricati che vengono utilizzati in locazione e che risultano censiti in categorie catastali diverse dalla C/1.
Inoltre è da tenere presente che il credito d’imposta si riferisce alle locazioni, senza però richiamare nessuna particolare tipologia di contratto di locazione, di fabbricati in categoria C/1.
Di conseguenza nessun credito di imposta spetta ai soggetti che esercitano attività d’impresa e che impiegano un fabbricato censito in categoria C/1 per effetto di un titolo giuridico diverso dalla locazione.
Così come nessun credito d’imposta spetta soggetti che esercitano attività d’impresa nel caso in cui impieghino il fabbricato di categoria C/1 in conseguenza di un contratto di comodato oppure posseduto a titolo di proprietà, a prescindere dalla esistenza o meno di un potenziale mutuo per il quale viene pagata una rata periodica.
Si deve anche evidenziare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che:
- il credito d’imposta spetta ai contratti di locazione relativi a negozi e botteghe;
- rimangono esclusi i contratti che hanno per oggetto, oltre alla possibilità dell’uso del fabbricato, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda oppure altre forme contrattuali che disciplinino i rapporti tra proprietario e locatario per i fabbricati aventi uso commerciale.
Le attività d’impresa non ammesse all’agevolazione del credito di imposta sulla locazione
Per effetto di specifica disposizione normativa, il credito d’imposta non viene applicato alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020.
Nello specifico si tratta delle attività commerciali che non sono state sospese per prevenire e contenere la diffusione del contagio da Covid-19.
Elenco delle attività di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità specificate nell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, che non possono usufruire del credito d’imposta:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Elenco delle attività attinenti i servizi alla persona specificate nell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, che non possono usufruire del credito d’imposta:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Di conseguenza, possono usufruire del credito d’imposta le imprese di ristorazione che esercitano l’attività in un fabbricato di categoria C/1 utilizzato in locazione, dal momento che risultano sospese dal menzionato Decreto.
Contrariamente, il credito d’imposta non spetta ai supermercati, dal momento che risultano tra le attività escluse dalla sospensione.

Il pagamento del canone del mese di marzo 2020
Sulla base del contenuto testuale della disposizione si potrebbe ritenere che il credito competa per quanto riguarda il canone di marzo 2020, a prescindere dal fatto che il canone stesso sia stato pagato o meno al proprietario.
Esattamente la disposizione indica “canone di locazione relativo al mese di marzo”, ma non richiama anche il presupposto che tale canone debba anche essere stato pagato ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta.
Di diverso parere è invece l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta 3.1 contenuta nella propria Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha asseritoche: “L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo”.
La spiegazione indicata dall’Agenzia delle Entrate appare essere adeguata alla relazione tecnica al Decreto dove viene fatto riferimento al pagamento del canone, specificando che il credito d’imposta riguarda i costi sostenuti nel mese di marzo 2020 relativamente ai canoni di locazione di fabbricati facenti parte della categoria catastale C/1, denominata negozi e botteghe.
Conseguentemente, seguendo la posizione dell’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui verrà pagato il canone di locazione di competenza del mese di marzo 2020 verrà a maturare anche il diritto all’utilizzazione del credito d’imposta.
Le modalità di utilizzazione del credito d’imposta
Relativamente alle modalità di utilizzazione del credito d’imposta, che come già detto è pari al 60% dell’importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, l’articolo 65, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce che lo stesso può essere utilizzato unicamente in compensazione nell’ambito del Modello F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi. Come specificato con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 20 marzo 2020, l’importo può essere utilizzato a decorrere dal 25 marzo 2020 unicamente in compensazione, tramite utilizzazione del Modello di pagamento F24, da presentare solamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate mediante il codice tributo “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020”.