Con il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, meglio conosciuto come “Decreto Liquidità”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 ed in vigore dal 9 aprile 2020, sono state stabilite ulteriori proroghe per quanto riguarda i termini di esecuzione dei versamenti sia ai fini fiscali che contributivi. Nel complesso, la sospensione dei versamenti risulta essere diversificata in base:
- all’importo complessivo dei ricavi o dei compensi del periodo d’imposta 2019;
- al parametro percentuale della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e di aprile 2020 in rapporto agli stessi mesi dell’anno 2019;
- alla collocazione in specificate zone colpite in maggior misura;
- alla tipologia dell’attività esercitata.
Nello specifico, per i soggetti che esercitano attività d’impresa, di arte o di professione, con conseguimento di ricavi o di compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno solare 2019, viene stabilita la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e di maggio 2020 riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’addizionale regionale, l’addizionale comunale, l’Iva, i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi Inail, con la condizione necessaria che venga riscontrata una riduzione del fatturato o dei corrispettivi quantomeno del 33% in rapporto allo stesso mese dell’anno 2019.
Nel caso in cui i ricavi o i compensi conseguiti nell’anno solare 2019 siano superiori a 50 milioni di euro, necessita che la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi risulti quantomeno del 50%.
I versamenti vengono sospesi anche per i soggetti che esercitano attività d’impresa, di arte o di professione che hanno iniziato le attività stesse con decorrenza dal 1 aprile 2019.
In base a quanto stabilito dall’art. 18, comma 7, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, i versamenti che beneficiano della sospensione in seguito alle nuove norme possono essere eseguiti, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- ovvero tramite rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020.
Non viene effettuato il rimborso di quanto già versato.
I soggetti con ricavi o compensi dell’anno 2019 inferiori a 50 milioni di euro
L’art. 18, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, stabilisce che per i soggetti che esercitano attività d’impresa, di arte o di professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, viene prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e di maggio 2020 riguardanti:
- l’Iva;
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, ed alle trattenute relative all’addizionale regionale e all’addizionale comunale, che gli anzidetti soggetti eseguono nella loro qualità di sostituti d’imposta;
- i contributi previdenziali ed assistenziali ed dei premi Inail per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei sopraindicati versamenti viene applicata:
- nel mese di aprile 2020, con la necessaria condizione che questi soggetti abbiano sopportato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, di conseguenza il raffronto deve essere effettuato tra importi al lordo dell’Iva, quantomeno del 33% nel mese di marzo 2020con riferimento al corrispondente mese del precedente periodo d’imposta;
- nel mese di maggio 2020, con la necessaria condizione che questi soggetti abbiano sopportato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi quantomeno del 33% nel mese di aprile 2020 con riferimento al corrispondente mese del precedente periodo d’imposta.
In base a quanto stabilito dall’art. 18, comma 7, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, i versamenti che beneficiano della sospensione in seguito alle nuove norme possono essere eseguiti, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- ovvero tramite rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020.
Non viene effettuato il rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi o compensi dell’anno 2019 inferiori a 2 milioni di euro
L’art. 62 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, stabilisce che i soggetti che esercitano attività d’impresa, di arte o di professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, che non esercitano l’attività in determinati settori o Province maggiormente colpiti dall’emergenza, hanno usufruito della sospensione dei versamenti:
- riguardanti l’Iva, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi Inail;
- che avevano scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020.
Questi soggetti, per poter usufruire delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e di maggio 2020 devono pertanto attenersi al nuovo requisito della riduzione del fatturato o dei corrispettivi quantomeno del 33%, come in precedenza riportato.
Sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi o compensi dell’anno 2019 superiori a 50 milioni di euro
L’art. 18, commi 3 e 4, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, stabilisce che i soggetti che esercitano attività d’impresa, di arte o di professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, viene prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 riguardanti:
- l’Iva;
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, ed alle trattenute relative all’addizionale regionale e all’addizionale comunale, che gli anzidetti soggetti eseguono nella loro qualità di sostituti d’imposta;
- i contributi previdenziali ed assistenziali ed dei premi Inail per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei sopraindicati versamenti viene applicata:
- nel mese di aprile 2020, con la necessaria condizione che questi soggetti abbiano sopportato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi, di conseguenza il raffronto deve essere effettuato tra importi al lordo dell’Iva, quantomeno del 50% nel mese di marzo 2020con riferimento al corrispondente mese del precedente periodo d’imposta;
- nel mese di maggio 2020, con la necessaria condizione che questi soggetti abbiano sopportato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi quantomeno del 50% nel mese di aprile 2020 con riferimento al corrispondente mese del precedente periodo d’imposta.
In base a quanto stabilito dall’art. 18, comma 7, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, i versamenti che beneficiano della sospensione in seguito alle nuove norme possono essere eseguiti, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- ovvero tramite rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020.
Non viene effettuato il rimborso di quanto già versato.
I soggetti che hanno iniziato l’attività con decorrenza dal 1 aprile 2019
L’art. 18, comma 5, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 stabilisce la sospensione dei versamenti anche per i soggetti che esercitano attività d’impresa, di arte o di professione, indipendentemente dal riscontro della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e di aprile 2020, che hanno:
- il domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dello Stato;
- iniziato le attività stesse con decorrenza dal 1 aprile 2019.
Anche per questi soggetti si tratta dei versamenti riguardanti:
- l’Iva;
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, ed alle trattenute relative all’addizionale regionale e all’addizionale comunale, che gli anzidetti soggetti eseguono nella loro qualità di sostituti d’imposta;
- i contributi previdenziali ed assistenziali ed dei premi Inail per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti che beneficiano della sospensione in seguito alle nuove norme possono essere eseguiti, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- ovvero tramite rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020.
I soggetti domiciliati o aventi sede legale oppure operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
L’art. 18, comma 6, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, stabilisce la sospensione dei versamenti Iva nei mesi di aprile e di maggio 2020 relativamente ai soggetti che esercitano attività d’impresa, di arte o di professione:
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
- indipendentemente dall’importo complessivo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente.
La sospensione dei versamenti Iva viene applicata:
- nel mese di aprile 2020, con la necessaria condizione che questi soggetti abbiano sopportato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi quantomeno del 33% nel mese di marzo 2020con riferimento al corrispondente mese del precedente periodo d’imposta;
- nel mese di maggio 2020, con la necessaria condizione che questi soggetti abbiano sopportato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi quantomeno del 33% nel mese di aprile 2020 con riferimento al corrispondente mese del precedente periodo d’imposta.
In base a quanto stabilito dall’art. 18, comma 7, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, i versamenti che beneficiano della sospensione in seguito alle nuove norme possono essere eseguiti, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- ovvero tramite rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020.
Non viene effettuato il rimborso di quanto già versato.
I soggetti che esercitano l’attività in specificati settori colpiti in maggior misura dall’emergenza
In base a quanto previsto dall’art. 18, comma 8, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, in riferimento ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale oppure la sede operativa nel territorio dello Stato e che esercitano l’attività nei settori colpiti in maggior misura dall’emergenza sanitaria, quali ad esempio turismo, ristorazione, trasporti, servizi di assistenza, attività sportive, intrattenimento, attività culturali, ecc., rimane invariata la sospensione, stabilita dall’art. 8 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dall’art. 61 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, con decorrenza dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, dei termini riguardanti i versamenti:
- delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, che gli anzidetti soggetti effettuano nella loro qualità di sostituti d’imposta;
- dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail per l’assicurazione obbligatoria.
Per questi soggetti erano anche gia stati sospesi i termini dei versamenti riguardanti l’Iva, in scadenza nel mese di marzo 2020.
I soggetti in questione devono provvedere ad eseguire i versamenti sospesi in precedenza dall’art. 8 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dall’art. 61 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che cadendo di domenica, viene posticipato al 1 giugno 2020;
- ovvero tramite rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, con decorrenza dal mese di maggio 2020.
Non viene effettuato il rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti per i soggetti che esercitano più attività
In conseguenza di quanto precisato al paragrafo 1.2 della Circolare Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, nel caso in cui un soggetto svolga l’esercizio più attività nell’ambito della medesima impresa e solamente una oppura una parte di tali attività sia compresa nei settori descritti dai menzionati art. 8 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e art. 61 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per poter usufruire della sospensione dei versamenti è indispensabile che le attività facenti parte di quelle oggetto di sospensione vengano esercitate in modo prevalente in rapporto alle altre esercitate dalla stessa impresa, prendendo quale riferimento il maggiore ammontare dei ricavi o dei compensi che ne conseguono, con riferimento all’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive
In base a quanto stabilito dall’art. 18, comma 8, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, rimane ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi Inail, a norma dell’art. 61, comma 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
I versamenti che beneficiano della sospensione in seguito alle nuove norme possono essere eseguiti, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- ovvero tramite rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020.
Non viene effettuato il rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti per gli enti non commerciali
L’art. 18, comma 5, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 ha previsto che relativamente agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosicivilmente riconosciuti, che esercitano attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, vengono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e di maggio 2020 riguardanti:
- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, ed alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che gli anzidetti soggetti eseguono nella loro qualità di sostituti d’imposta;
- i contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi Inail per l’assicurazione obbligatoria.
In base a quanto stabilito dall’art. 18, comma 7, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 n. 23, i versamenti che beneficiano della sospensione in seguito alle nuove norme possono essere eseguiti, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- ovvero tramite rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020.
Non viene effettuato il rimborso di quanto già versato.
Gli acconti Irpef, Ires e Irap per l’anno 2020
L’art. 20 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 stabilisce, in sostanza, la riduzione all’80% della misura degli acconti Irpef, Ires e Irap dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi l’anno 2020 per i soggetti solari, nel caso in cui gli acconti vengano conteggiati con il cosiddetto criterio previsionale.
In particolare, viene stabilito che non verranno applicate le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento dei sopraindicati acconti, nel caso in cui l’importo versato sia come minimo uguale all’80% dell’ammontare che risulterebbe dovuto a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa all’anno 2020, ossia in base ai modelli Redditi/2021 e Irap/2021.
La sospensione delle ritenute d’acconto per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro
L’art. 19 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, che adegua con modificazioni il comma 7 dell’art. 62 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, stabilisce che i professionisti e gli intermediari del commercio, quindi i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, quali a titolo di esempio i professionisti e gli artisti, oppure redditi per rapporti di agenzia, di rappresentanza di commercio, di commissione, di mediazione e di procacciamento di affari, hanno la possibilità di richiedere ai propri committenti che non venga operata la ritenuta d’acconto al momento del pagamento dei propri compensi, nel caso in cui il pagamento venga effettuato nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Per poter procedere all’applicazione di questa norma, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver incassato nell’anno 2019 ricavi o compensi per un importo complessivo non superiore a 400.000,00 euro;
- non aver sopportato costi per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente,rispetto al momento dell’applicabilità della ritenuta.
La richiesta può essere specificata nella fattura, con uno specifico richiamo alla norma e di conseguenza non verrà indicato il rigo relativo alla ritenuta d’accontocon l’importo da trattenere.
Sarà poi cura del percipiente procedere direttamente al versamento dell’importo della ritenuta non operata, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure in cinque rate mensili con decorrenza dal mese di luglio 2020, senza l’applicazione di sanzioni o di interessi.
La collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate, gli Enti di previdenza e l’Inail ai fini delle verifiche
L’art. 18, comma 9, del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 dispone che l’Inps, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza e l’Inail procedano alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati identificativi dei soggetti che hanno provveduto ad effettuare la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in base alle norme previste dallo stesso art. 18 e che sono già state illustrate in precedenza. L’Agenzia delle Entrate provvederà poi a comunicare agli Enti suddetti i risultati dei riscontri eseguiti sulle verifiche dei requisiti riguardanti il fatturato ed i corrispettivi, che hanno rilevanza ai fini della sospensione dei versamenti.