Tramite la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’Inps ha illustrato le prime istruzioni per permettere alle imprese di poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale in base alle procedure speciali introdotte dagli articoli da 19 a 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, meglio conosciuto come Decreto “Cura Italia”, per poter affrontare i danni economici provocati dalla diffusione della pandemia Covid-19.
In particolare, le anzidette misure si riferiscono:
- alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
- all’assegno ordinario;
- alla cassa integrazione in deroga.
Nello specifico, relativamente alle procedure di pagamento della CIGO speciale, per le imprese permane invariata l’opportunità di procedere ad anticipare le prestazioni e di compensare in seguito gli importi, così come l’opportunità di procedere alla richiesta del pagamento diretto da parte dell’Inps.
L’Inps specifica che, in conseguenza dell’eccezionale contesto di emergenza, le imprese potranno procedere alla richiesta del pagamento diretto senza alcun obbligo di presentare i documenti attestanti le problematicità economiche dell’impresa.
Un ulteriore rilevante chiarimento concerne l’opportunità di accedere alla CIGO per le imprese che, alla data del 23 febbraio 2020, già beneficiano di un trattamento di CIGS e che devono procedere alla sospensione del correlato programma quale effetto della sospensione dell’attività produttiva in conseguenza dell’emergenza pandemica.
In relazione a questa ipotesi, regolata dall’art. 20 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, l’Inps specifica che la stessa riguarda solamente le imprese in CIGS che sono ammesse anche alla disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, mentre per le imprese non ammesse sussiste tuttavia la possibilità di presentare la richiesta di CIG in deroga.
Le misure speciali di integrazione salariale, istruzioni Inps per la CIGO e per l’assegno ordinario
Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessi tramite le procedure agevolate stabilite dall’art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, l’Inps rammenta quanto di seguito:
- possono accedervi solamente i datori di lavoro facenti parte della categoria delle imprese specificate all’art. 10 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che esercitano, per la maggiore, attività di tipo industriale;
- spetta ai lavoratori dipendenti che, alla data del 23 febbraio 2020, risultano essere alle dipendenze delle imprese che richiedono la prestazione.
Tuttavia, ai fini della conservazione della suddetta caratteristica, nei casi di trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 del Codice Civile e nell’ipotesi di un lavoratore dipendente che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto, deve essere conteggiato anche il lasso di tempo nel corso del quale il lavoratore dipendente stesso è stato alle dipendenze della precedente impresa.
Oltre a quanto sopra, l’Inps sottolinea che nell’eventualità della presenza di ferie pregresse non ancora beneficiate da parte dei lavoratori dipendenti interessati la fattispecie non risulta essere di impedimento all’eventuale accoglienza dell’istanza di CIGO o di assegno ordinario, di conseguenza nelle richieste non dovrà essere inserito questo dato informativo.
Il periodo del trattamento ordinario
Una ulteriore ma rilevante precisazione è quella relativa alla durata massima di 9 settimane, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, del trattamento di CIGO regolato dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Su questo punto viene evidenziato che il trattamentoin argomento fa venire meno quanto di seguito indicato:
- il limite dei 24 mesi, ovvero dei 30 mesi relativamente alle imprese del settore edile e lapideo nel quinquennio mobile, fissato per la durata massima cumulativa dei trattamenti dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015;
- il limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’art. 12, comma 5, dello stesso Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Per questo motivo, l’Inps precisa che possono effettuare la richiesta del trattamento di CIGO e di assegno ordinario con indicazione della causale “Covid-19 nazionale” anche le imprese che già hanno raggiunto i sopraddetti limiti.
Il procedimento sindacale semplificato
Uno degli argomenti esaminati dalla Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 è anche il procedimento semplificato di informazione e di consultazione sindacale che è necessaria, in base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all’atto della presentazione della richiesta di CIGO.
In breve, le imprese che presentano la richiesta di CIGO sono esonerate dall’ottemperanza del procedimento di informazione sindacale previsto dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Rimangono da ottemperare, invece, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere effettuati, anche tramite via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
A questo proposito l’Inps precisa che, al momento della presentazione della richiesta di concessione di CIGO e di assegno ordinario, non sarà necessario dover dare comunicazione all’Inps circa l’esecuzione delle suddette osservanze, per cui l’Istituto ammetterà il provvedimento di autorizzazione nel caso risultino rispettati tutti gli altri requisiti.
Le procedure di pagamento della CIGO
Relativamente alle procedure di pagamento delle prestazioni, per le imprese permangono invariate le eventualità di procedere:
- all’anticipazione delle prestazioni e di compensare in seguito gli importi;
- in via di straordinaria, alla richiesta del pagamento diretto da parte dell’Inps.
Sul questo punto, nella Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 viene chiarito che conseguentemente all’eccezionale contesto di emergenza, le imprese potranno procedere alla richiesta del pagamento diretto da parte dell’Inps senza essere obbligate a fornire i documenti attestanti le difficoltà finanziarie nelle quali le stesse si stanno trovando.
Identica condizione è ritenuta valida anche per quanto riguarda le richieste di assegno ordinario garantito dal Fondo di Integrazione Salariale.
Il trattamento ordinario per le imprese che già fruiscono di CIGS
Un’ulteriore rilevante chiarimento è quello relativo alla possibilità di accedere alla CIGO ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 per quanto riguarda le imprese che, nel contempo:
- alla data del 23 febbraio 2020 già beneficiano di un trattamento di CIGS;
- devono interrompere il correlato programma per effetto dell’interruzione dell’attività produttiva in conseguenza dell’emergenza pandemica.
In relazione a questa ipotesi, regolamentata dall’art. 20 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, l’Inps precisa che sono interessate solamente le imprese in CIGS che rientrano anche nella regolamentazione delle integrazioni salariali ordinarie, mentre, per quelle non ammesse, quali ad esempio, le imprese del commercio e le agenzie di viaggio e turismo che occupano oltre 50 lavoratori dipendenti, sussiste in ogni caso l’eventualità di poter presentare la richiesta di Cassa integrazione salariale in deroga.
La Cassa integrazione salariale in deroga
L’art. 22, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce, per effetto dell’emergenza pandemica da Covid-19, che le Regioni e le Province autonome interessate possano procedere ad approvare trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro ed in ogni caso per un periodo non superiore a 9 settimane, in relazione alle imprese:
- del settore privato, comprese quelle agricole, della pesca e del terzo settore, inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- per le quali non trovano attuazione le tutele disciplinate dalle normative in vigore per quanto riguarda la sospensione oppure la riduzione di orario, in continuità di rapporto di lavoro.
Sull’argomento, l’Inps conferma che le imprese che hanno diritto di avere accesso alle prestazioni ordinarie, CIGO e Assegno ordinario garantito dal Fondo di Integrazione Salariale oppure dagli altri Fondi di solidarietà ai sensi del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, dovranno effettuare la richiesta della prestazione indicando la causale “Covid-19 nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non saranno in grado di avere accesso alle prestazioni in deroga.
Relativamente agli accordi sindacali stabiliti dall’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, si evidenzia che le imprese che occupano fino ai 5 lavoratori dipendenti sono escluse dall’accordo, mentre per quelle che occupano un numero di lavoratori dipendenti superiore a quello anzidetto, la CIG in deroga verrà autorizzata da parte delle Regioni e delle Province autonome tramite accordo preliminare, effettuato anche mediante procedura telematica, con le organizzazioni sindacali più significative a livello nazionale per le imprese.
Il suddetto accordo verrà considerato inoltre completato con la conclusione del procedimento semplificato di informazione, consultazione ed esame congiunto stabilito dall’art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Oltre a ciò la norma riconosce ai fruitori dei suddetti trattamenti sia la contribuzione figurativa che i relativi oneri accessori, quali ad esempio l’Assegno per il nucleo familiare,nel caso siano di spettanza.