L’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, meglio conosciuto come Decreto Cura Italia, ha stabilito delle proroghe nelle approvazioni di bilancio. Nello specifico:
- la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, con l’assemblea che può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, vale a dire entro il prossimo 28 giugno 2020, che, tra l’altro, viene a cadere di domenica, e questa particolare circostanza deve essere tenuta presente;
- di adottare un elenco di regole allo scopo di poter concretamente agevolare lo svolgimento delle assemblee, indipendentemente dagli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per quanto riguarda il primo punto, la News Legislativa Assonime pubblicata il 18 marzo 2020 evidenzia quanto di seguito indicato:
- l’utilizzazione del termine più esteso si possa prospettare solamente quale eventuale possibilità, di conseguenza le società possono tenere l’assemblea nella data ritenuta più appropriata in considerazione delle proprie necessità, quali ad esempio il pagamento dei dividendi oppure l’attuazione di decisioni aggiuntive rispetto all’approvazione del bilancio;
- la decisione dell’utilizzazione del suddetto maggior termine non deve essere motivata da parte della società;
- il maggior termine dovrebbe essere correlato alla data della prima convocazione dell’assemblea.
Relativamente al secondo punto viene decretato, tra l’altro, che, tramite l’avviso di convocazione delle assemblee, le società possono informare, anche derogando alle diverse norme statutarie:
- della possibilità di poter effettuare l’espressione del voto in via elettronica oppure per corrispondenza;
- della possibilità di poter effettuare l’intervento all’assemblea attraverso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
Inoltre l’assemblea può svolgersi anche unicamente attraverso l’utilizzazione di mezzi di telecomunicazione.
I termini dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
L’art. 106, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 in primo luogo dispone, in via generale, che, derogando a quanto stabilito dall’art. 2364, comma 2, del Codice Civile, per le società per azioni e le società in accomandita per azioni, e dall’art. 2478-bis, comma 1, del Codice Civile, per le società a responsabilità limitata, o derogando anche alle diverse norme statutarie, l’assemblea ordinaria viene convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il prossimo 28 giugno 2020, che, tra l’altro, viene a cadere di domenica, e questa particolare circostanza deve essere tenuta presente.
E’ da tenere in considerazione che l’utilizzazione del termine più esteso si possa prospettare solamente quale eventuale possibilità.
Di conseguenza le società possono tenere l’assemblea nella data ritenuta più appropriata in considerazione delle proprie necessità, quali ad esempio:
- il pagamento dei dividendi;
- l’attuazione di decisioni aggiuntive rispetto all’approvazione del bilancio.
In ogni caso la decisione dell’utilizzazione del suddetto maggior termine non deve essere motivata da parte della società.
Inoltre, il maggior termine dovrebbe essere correlato alla data della prima convocazione dell’assemblea, come evidenziato dalla News Legislativa Assonime pubblicata il 18 marzo 2020.
Il prospetto successivo riassume i termini degli adempimenti collegati alla procedura di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, a seguito della deroga stabilita dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, avendo quale riferimento l’ipotesi in cui l’assemblea di approvazione venga tenuta, in prima convocazione, in data 28 giugno 2020.
Tipologia adempimento | Scadenza ordinariamente prevista | Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 |
Redazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 29 maggio 2020 |
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli Amministratori | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 29 maggio 2020 |
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio Sindacale | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 29 maggio 2020 |
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Revisore (se presente) | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo | 29 maggio 2020 |
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di Amministratori, Collegio Sindacale e Revisore (se presente) presso la sede sociale | Durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione | 12 giugno 2020 |
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure su un quotidiano dell’avviso di convocazione dell’assemblea | Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea | 13 giugno 2020 |
Convocazione dell’assemblea mediante altri mezzi | Ricevimento della convocazione almeno 8 giorni prima dell’assemblea (nelle s.r.l. la raccomandata deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza) | 20 giugno 2020 |
Assemblea per l’approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza) | Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga) | 28 giugno 2020 |
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione bilancio presso l’Agenzia delle Entrate | Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio | 20 luglio 2020 |
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio | 28 luglio 2020 |
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari | Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi | 28 febbraio 2021 |
Le semplificazioni delle procedure per la tenuta delle assemblee
L’art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 dispone, sempre in via generale, che, attraverso l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono introdurre, sebbene non siano vincolate a farlo, anche derogando alle diverse norme statutarie:
- la possibilità di poter effettuare l’espressione del voto in via elettronica oppure per corrispondenza;
- la possibilità di poter effettuare l’intervento all’assemblea attraverso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
Oltre a ciò tutte le tipologie di società sopra nominate possono programmare che l’assemblea possa essere tenuta, anche unicamente, attraverso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione che diano garanzia circa l’identificazione dei partecipanti, della loro partecipazione e dell’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2370, comma 4, dall’art. 2479-bis, comma 4, e dall’art. 2538, comma 6, del Codice Civile, in ogni caso, senza che sia indispensabile che siano presenti nello stesso luogo il presidente, il segretario oppure il notaio, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia previsto.

Le regole stabilite per le società a responsabilità limitata
Come indicato dall’art. 106, comma 3, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata si deve tenere in considerazione la caratteristica che autorizza tali società all’espressione del voto tramite consultazione scritta oppure tramite consenso espresso per iscritto, evidenziando come questa procedura operativa possa essere sempre impiegata, anche derogando ai limiti fissati dall’art. 2479, comma 4, del Codice Civile ed alle diverse norme statutarie.
Di conseguenza, le suddette procedure possono essere impiegate anche nei casi in cui:
- non siano previste dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale;
- la delibera sia relativa a modifiche dell’atto costitutivo oppure delibere riguardanti operazioni che vadano a comportare una fondamentale modifica dell’oggetto sociale oppure una importante modifica dei diritti dei soci oppure perdite del capitale superiori ad un terzo;
- venga effettuata una richiesta di utilizzazione della delibera dell’assemblea da parte di amministratori oppure di un numero qualificato di soci, come evidenziato dalla News Legislativa Assonime pubblicata il 18 marzo 2020.
Le regole stabilite per le società per azioni quotate
Delle regole aggiuntive sono stabilite per quanto riguarda:
- le società per azioni quotate;
- le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
- le banche popolari;
- le banche di credito cooperativo;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici;
- le società a controllo pubblico.
Nello specifico si è orientati a facilitare l’utilizzazione delle deleghe di voto.
La valenza limitata nel tempo delle nuove disposizioni
Si deve tenere in considerazione che le menzionate disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono destinate ad avere un ambito temporale di validità.
Le norme fissate dall’art. 106, comma 7, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, vengono applicate alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, convocate entro il 31 luglio 2020 o in ogni caso, se posteriore, entro la data fino alla quale rimarrà vigente lo stato di emergenza riguardante il rischio sanitario collegato allo svilupparsi della pandemia da Covid-19. In conseguenza di quanto sopra, al momento attuale,queste previsioni dovrebbero avere valenza anche per le assemblee di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 le quali, in prima convocazione, non dovessero conseguire i previsti quorum costitutivi e che dovrebbero essere nuovamente convocate entro 30 giorni dalla data della prima convocazione.