Gli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, Decreto “Cura Italia”, prevedono la concessione di un’indennità, non imponibile ai fini Irpef, dell’importo di 600,00 euro a favore di specificate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, che lavoratori subordinati e parasubordinati.
L’indennità di 600 euro viene accreditata solamente per il mese di marzo 2020, ma potrebbe essere accreditata anche per periodi successivi, in rapporto al proseguire dell’emergenza sanitaria, con un successivo opportuno provvedimento.
L’Inps tramite il Messaggio n. 1288 del 20 Marzo 2020 ed il relativo Allegato n. 1, riassume le nuove misure di solidarietà preavvisando la successiva pubblicazione di una circolare illustrativa tramite la quale saranno fornite le istruzioni operative e procedurali per la presentazione delle istanze, che dovranno essere effettuate in via telematica mediante l’utilizzazione dei canali telematici del sito internet dell’Inps.
Contrariamente a quanto riportato dalle anticipazioni dei giorni scorsi, le istanze non verranno presentate attraverso un click day inteso come finestra dentro la quale si possono presentare le domande di prestazioni, ma ci saranno domande aperte a tutti, e un giorno di inizio, con un click.
Le istanze verranno rese fruibili, entro la fine del mese di marzo, non appena terminerà l’adeguamento delle procedure informatiche.
Viceversa non fa parte della competenza dell’Inps l’indennità prevista a favore dei collaboratori sportivi le cui risorse, pari a 50 milioni di euro, sono state assegnate in gestione alla società Sport e Salute S.p.A. che si occuperà alla preparazione delle istanze, alla distribuzione delle somme ed al continuo controllo dei fondi stanziati, come stabilito dall’art. 96 del Decreto “Cura Italia”.
Le misure di sostegno gestite da parte dell’Inps
Le misure di sostegno gestite da parte dell’Inps sono beneficiabili, entro i limiti degli importi determinati per ognuna delle stesse, dalle categorie di soggetti analiticamente indicate, e nel dettaglio:
- i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici con attività di lavoro autonomo, e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, come stabilito art. 27 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria Inps, ovverosia, come specificato dalla Relazione Tecnica al Decreto e confermato dal Messaggio n. 1288, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della Gestione Separata Inps, come stabilito dall’art. 28 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno terminato non intenzionalmente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020,data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, come stabilito dall’art. 29 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020);
- gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano completato come minimo 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, come stabilito dall’art. 30 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, che nell’anno 2019 abbiano come minimo 30 contributi giornalieri versati al Fondo stesso, da cui proviene un reddito che non superi l’importo di 50.000,00 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, come stabilito dall’art. 38 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Le suddette indennità non sono cumulabili tra di esse e non vengono accreditate a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Come fare e presentare l’istanza per il bonus da 600 euro
I lavoratori, possibili beneficiari delle sopraindicate indennità, allo scopo di percepire la prestazione di interesse, dovranno procedere alla presentazione dell’istanza in via telematica all’Inps mediante l’utilizzazione dei canali telematici abituali, che sono a disposizione dei cittadini e dei patronati nel sito internet dell’Istituto, www.inps.it.
Le istanze verranno rese fruibili, entro la fine del corrente mese di marzo, non appena terminerà l’adeguamento delle procedure informatiche.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio
Relativamente all’ambito soggettivo, è stata rimarcata la specifica circostanza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, i quali sono soggetti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione Commercianti Inps che presso la Fondazione Enasarco.
Dal momento che l’art. 28 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 non ammette a beneficiare dell’indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della Gestione Separata Inps, le associazioni rappresentative della categoria hanno richiesto di precisare se il riferimento contenuto nella norma debba essere inteso alle gestioni obbligatorie e non anche alla gestione integrativa Enasarco.
Infatti l’interpretazione alla lettera della norma, potrebbe portare all’esclusione da tale beneficio della categoria, come da Comunicato Stampa unito Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci del 18 marzo 2020.
In questo stato di cose il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dato confermain un video del 21 marzo 2020 che gli agenti ed i rappresentanti di commercio che sono iscritti sia all’Assicurazione Generale Obbligatoria che all’Enasarco potranno avere accesso all’indennità dei 600,00 euro previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
I professionisti iscritti alle casse di previdenza private
Non sono considerati tra i soggetti fruitori dell’indennità di 600 euro i professionisti che sono iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria.
Tuttavia vi sarebbero la volontà e l’impegno da parte del Consiglio dei Ministri di allargare la misura di sostegno anche a queste categorie di professionisti, nei casi in cui il reddito risulti contenuto al di sotto di specificati limiti.
In ogni caso, a queste categorie di professionisti potrebbe essere destinata una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, che è stato istituito dall’art. 44 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 a vantaggio dei casi di cessazione, di riduzione o di sospensione dell’attività come diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria. Il suddetto fondo è stato ideato “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600,00 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini”, come risulta dal Comunicato Stampa n. 37 del 16 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.