In conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, e tenendo in attenta valutazione il notevole aumento dei casi di contagio da virus Covid-19 su tutto il territorio nazionale, si è resa indispensabile l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 per il Covid-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, portante misure aggiuntive per quanto riguarda il contenimento del Covid-19, alla cui osservanza sono tenuti le persone fisiche, le imprese e le attività professionali.
Il Decreto stabilisce che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Di conseguenza adesso non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Oltre a ciò il Decreto prescrive che “le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11 marzo 2020” per l’esecuzione dei servizi urgenti e non differibili oppure assoggettati a termini di scadenza, ovvero le raccomandazioni riguardanti l’incentivazione del lavoro agile, delle ferie e dei congedi retribuiti, e all’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio quale il rispetto della distanza interpersonale e, nel caso ciò non fosse possibile, la dotazione ai dipendenti di adeguati strumenti di protezione quali guanti e mascherine.
Al contrario vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad esclusione di quelle specificate nell’allegato 1 dello stesso Decreto che comprende, fra l’altro:
- l’industria alimentare (codice Ateco 10);
- l’industria delle bevande (codice Ateco 11);
- l’industria chimica (codice Ateco 20);
- i servizi dell’informazione e tutte le altre attività che sono state ritenute sostanziali da parte del Consiglio dei Ministri, tra le quali figurano le attività legali e contabili (codice Ateco 69).
Le nuove disposizioni introdotte per contrastare il Covid-19 generano i loro effetti dal giorno 23 marzo 2020 e rimangono attive fino al giorno 3 aprile 2020, tuttavia alle imprese che devono sospendere la loro attività viene concessa la possibilità di terminare quanto occorre per procedere alla sospensione entro il giorno 25 marzo 2020, inclusa anche la spedizione delle merci in giacenza.
Le nuove misure sono in vigore, congiuntamente, a quelle stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, ed anche a quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 per il Covid-19 i cui termini di effetto, già fissati al 25 marzo 2020, vengono ambedue prorogati al 3 aprile 2020.

Le misure di contrasto Covid-19 per tutte le persone fisiche
Al fine di fronteggiare e di limitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19, sull’intero territorio nazionale, viene fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi utilizzando mezzi di trasporto sia pubblici che privati in un Comune diverso rispetto a quello in cui si trovano al momento, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Di conseguenza non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
La suddetta misura va ad aggiungersi alle ulteriori misure restrittive emanate nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 Covid-19 attraverso la quale sono stati vietati:
- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici;
- lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all’aperto Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, rimanendo in ogni caso consentito lo svolgimento individuale di attività motoria in prossimità della propria abitazione, a condizione che venga tuttavia rispettata la distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, ivi comprese le seconde case utilizzate per vacanza nei giorni festivi e prefestivi, come pure negli altri giorni che immediatamente precedono oppure seguono detti giorni.
Le misure per le imprese e per le attività professionali
Sempre al fine di fronteggiare e di limitare il diffondersi del contagio del virus Covid-19, è stata inoltre disposta la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad esclusione di quelle specificate nell’allegato 1 del Decreto del 22 marzo 2020, sempreché dette attività, che sonoautorizzate a rimanere aperte, rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
L’elenco dei codici Ateco di cui all’anzidetto allegato 1, che viene di seguito riportato, può essere integrato con apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Codice Ateco | Descrizione |
01 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
03 | Pesca e acquacoltura |
05 | Estrazione di carbone |
06 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 | Industrie alimentari |
11 | Industria delle bevande |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.94 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24.20 | Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 | Fabbricazione di carta |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.1 | Fabbricazione di articoli in gomma |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche |
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettriche di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità |
28.3 | Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura |
28.93 | Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
33 | Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 | Gestione delle reti fognarie |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 | Ingegneria civile |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.19 | Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto |
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici |
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.1 | Alberghi e strutture simili |
j (da 58 a 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
69 | Attività legali e contabili |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
74 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | Servizi veterinari |
80.1 | Servizi di vigilanza privata |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20.00 | Attività dei call center |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 | Istruzione |
86 | Assistenza sanitaria |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | Assistenza sociale non residenziale |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
Contrariamente a quanto diffuso da parte di alcuni organi di stampa on line, il Decreto non ha disposto la sospensione delle attività professionali per l’esecuzione dei servizi indifferibili ed urgenti oppure sottoposti a termini di scadenza.
Oltre a ciò, tenendo in considerazione che la potestà legislativa sulla materia rimane in capo al Governo centrale, questa disposizione deve intendersi valida anche per quelle regioni, come la Lombardia ed il Piemonte, nelle quali delle specifiche ordinanze emanate da parte dei Governatori regionali il 21 marzo 2020 ne avevano disposto la chiusura.
In più il nuovo Decreto del 22 marzo 2020 stabilisce, che per le attività di impresa o professionali, autorizzate a rimanere operative dal momento che per le stesse non è in vigore la sospensione, vale quanto già stabilito dall’art. 1, punto 7, del Decreto del 11 marzo 2020.
Relativamente alle attività produttive ed alle attività professionali, il menzionato art. 1, punto 7, del Decreto del 11 marzo 2020 ammonisce che:
- venga effettuata la massima utilizzazioneda parte delle imprese e delle attività professionali della modalità di lavoro agile per tutte le attività che possono essere eseguite al proprio domicilio oppure in modalità a distanza;
- venga effettuata l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti ed anche degli altri strumenti contemplati dalla contrattazione collettiva;
- vengano sospese le attività dei reparti aziendali che non risultano essere essenziali ai fini della produzione;
- vengano assunti i protocolli di sicurezza anti-contagio e, nel caso in cui non risultasse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro quale primaria misura di contenimento, con la dotazione al personale dipendente di adeguati strumenti di protezione quali guanti e mascherine.
Invece coloro che esercitano una delle attività commerciali autorizzate a non sospendere la propria attività, oltre al fatto di doversi attenere alle prescrizioni emanate con il menzionato Decreto del 11 marzo 2020 Covid-19, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, di conseguenza avranno il dovere di garantire senza eccezioni il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Le disposizioni per le attività sospese
Il Decreto del 22 marzo 2020 prescrive che tutte le attività produttive sospese, ovvero quelle che non risultano indicate nel menzionato allegato 1, sono in ogni caso in grado di poter continuare lo svolgimento dell’attività se risultano strutturate in modalità a distanza o in lavoro agile.
Nel caso in cui questo non fosse possibile, le suddette imprese potranno soltanto terminare le attività indispensabili alla sospensione entro il 25 marzo 2020, inclusa anche la spedizione delle merci in giacenza.
Le altre attività autorizzate o sospese
Il Decreto stabilisce che sono tuttavia permesse le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, come pure dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previsti dalla Legge n. 146 del 12 giugno 1990, previa apposita comunicazione al Prefetto della Provincia nel cui territorio è situata l’attività produttiva, nella quale devono essere dettagliatamente specificate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi relativi alle attività autorizzate.
Il Prefetto può far sospendere le suddette attività nel caso in cui valuti che non risultino validi i requisiti specificati nel periodo precedente.
Fino al momento dell’emanazione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, la stessa viene lecitamente svolta sulla base della comunicazione resa.
Viene autorizzata senza eccezioni l’attività di produzione, di commercializzazione, di trasporto e di consegna:
- di farmaci, di tecnologia sanitaria e di dispositivi medico-chirurgici;
- di prodotti agricoli e di prodotti alimentari.
Inoltre rimane permessa qualsiasi attività che sia in qualunque modo efficiente e funzionale al fine di contrastare l’emergenza.
Vengono altresì autorizzate le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia nel cui territorio è situata l’attività produttiva, dalla sospensione della quale scaturisca un rilevante pregiudizio agli impianti medesimi oppure un rischio di incidenti.
Il Prefetto può far sospendere le suddette attività nel caso in cui valuti che non siano fondati i vincoli di cui al periodo precedente.
Ciò nonostante non è subordinata a comunicazione nel caso in cui l’attività dei suddetti impianti sia indirizzata ad assicurare la somministrazione di un servizio pubblico primario.
Per concludere vengono permesse le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, così come le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa specifica autorizzazione del Prefetto della Provincia nel cui territorio sono situate le attività produttive. Rimane confermata anche la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e di altri istituti e luoghi della cultura, come pure dei servizi relativi all’istruzione nel caso in cui non vengano forniti a distanza oppure in modalità da remoto nei limiti al momento permessi.