Con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano hanno l’obbligo, fatte salve alcune specifiche esclusioni, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 127 del 05/08/2015:
- i dati riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano;
- i dati riguardanti gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano.
Risultano esonerati dall’obbligo di questa comunicazione i soggetti passivi Iva che esercitano la loro attività:
- in base al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, della Legge n. 111 del 15/07/2011, che risulta abrogato ma che è tuttora utilizzabile da parte dei soggetti che vi avevano optato prima del 31/12/2015;
- in base al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- in regime di esonero per i produttori agricoli, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972.
Risultano escluse dall’obbligo di questa comunicazione, le operazioni:
- per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quali ad esempio le importazioni;
- per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
La trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata, secondo le regole stabilite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/4/2018, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento per le operazioni attive oppure di registrazione del documento per le operazioni passive.
In relazione a questo nuovo adempimento, vengono analizzati alcuni aspetti:
- i soggetti obbligati alla comunicazione;
- i dati da comunicare;
- le modalità di comunicazione;
- i termini di comunicazione, fissati entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, osservando che per quanto riguarda il mese di gennaio 2019, la prima comunicazione in scadenza il 28/02/2019 è stata recentemente prorogata al 30/04/2019.
La sfera soggettiva di applicazione dell’obbligo della comunicazione
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano.
Sono invece esonerati dalla comunicazione i soggetti che operano:
- in base al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, della Legge n. 111 del 15/07/2011, che risulta abrogato ma che è tuttora utilizzabile da parte dei soggetti che vi avevano optato prima del 31/12/2015;
- in base al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- in regime di esonero per i produttori agricoli, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972.
La sfera oggettiva di applicazione dell’obbligo della comunicazione
Oggetto della comunicazione sono i dati riguardanti:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano;
- gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano.
Il generico riferimento ai “soggetti” non residenti, stabiliti o identificati fa ragionevolmente ritenere che la comunicazione sia obbligatoria:
- per le operazioni nei confronti di soggetti passivi Iva non residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano;
- per le operazioni nei confronti di “privati consumatori” non residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano.
Sono invece escluse le operazioni:
- per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quali ad esempio le importazioni;
- per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
L’esterometro, o spesometro estero, non va ad influire sull’obbligo e sulle regole di compilazione e di trasmissione dei modelli Intra,che per questo motivo rimangono invariate.
La procedura di trasmissione dei dati
Solamente per quanto riguarda le fatture emesse, la comunicazione può essere effettuata trasmettendo al Sistema di Interscambio (SdI) la fattura in formato XML ed inserendo nel campo relativo al “Codice Destinatario” il codice prestabilito “XXXXXXX”.
I dati oggetto di trasmissione
La comunicazione richiede l’indicazione dei dati di seguito riportati:
- i dati identificativi del cedente o prestatore;
- i dati identificativi del cessionario o committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione, solamente per i documenti ricevuti e le relative note di variazione;
- il numero del documento;
- l’ammontare della base imponibile Iva;
- l’aliquota Iva applicata;
- l’ammontare dell’imposta;
- la natura dell’operazione, nell’eventualità in cui l’imposta non sia indicata nel documento.
La natura delle operazioni attive e passive
Relativamente alle operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato soltanto nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’Iva in fattura, avendo immesso sul documento un’apposita annotazione in luogo dell’imposta.
Per quanto riguarda gli acquisti in regime di “reverse charge”, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione”, si deve procedere alla compilazione anche dei dati relativi all’aliquota ed all’imposta.
Nel prospetto che segue vengono schematizzati i principali codici riguardanti la natura dell’operazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla precedente comunicazione dei dati delle fatture, nel dettaglio tramite la Circolare n. 1/E del 07/02/2017, tramite la Risoluzione n. 87/E del 06/07/2017 e tramite le FAQ pubblicate sul sito internet nella sezione “Fatture e Corrispettivi”.
| Codice | Natura dell’operazione | Operazioni attive | Operazioni passive |
| N1 | Escluse exart. 15 | Operazioni con esclusione dal calcolo della base imponibile Iva | = |
| N2 | Non soggette | Prestazioni di servizi “fuori campo” Iva in mancanza del requisito di territorialità (esempio: servizi extra-UE) | = |
| N3 | Non imponibili | Cessioni intra-UE Cessioni all’esportazione (comprese quelle in regime del margine) | Acquisti intra-UE non imponibili |
| N4 | Esenti ex art. 10 | Cessioni e prestazioni in regime di esenzione Iva (esempio: locazione di fabbricati) | Acquisti intra-UE esenti |
| N5 | Regime del margine / Iva non evidenziata in fattura | Regime del margine per i beni usati | = |
| N6 | Inversione contabile / Reverse charge | Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE Acquisti intracomunitari | Acquisti di servizi extra-UE (autofatture) |
| N7 | Iva assolta in altro Stato UE | Vendite a distanza Prestazioni di servizi in regime MOSS | = |
I termini di scadenza per la trasmissione dei dati
Con decorrenza dal 01/01/2019 l’obbligo della comunicazione è correlato ai documenti, sia emessi che ricevuti, così come stabilito dall’art. 1, comma 916, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018).
La trasmissione telematica della comunicazione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- a quello della data del documento emesso;
- a quello della data di ricevimento del documento che attesta l’operazione, che deve intendersi quale data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
Di conseguenza, è da ritenere che dovrebbero essere comprese nella comunicazione del mese precedente le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo e conteggiate nella liquidazione del mese precedente.
Esempio:
- mese di riferimento delle fatture: gennaio
- termine di registrazione delle fatture: 15 febbraio
- conteggio delle fatture: liquidazione Iva gennaio
La prima comunicazione, riguardante il mese di gennaio 2019, la cui scadenza era prevista per il 28/02/2019 è stata recentemente prorogata al 30/04/2019.
Nello schema che segue vengono riepilogate le scadenze relative al periodo d’imposta 2019, tenendo in considerazione le posticipazioni al primo giorno lavorativo successivo per quanto riguarda le scadenze che cadono di sabato oppure in un giorno festivo.
| Mese di riferimento | Scadenza della comunicazione |
| Gennaio 2019 | 30 aprile 2019 |
| Febbraio 2019 | 1 aprile 2019 dato che il 31 marzo 2019 cade di domenica |
| Marzo 2019 | 30 aprile 2019 |
| Aprile 2019 | 31 maggio 2019 |
| Maggio 2019 | 1 luglio 2019 dato che il 30 giugno 2019 cade di domenica |
| Giugno 2019 | 31 luglio 2019 |
| Luglio 2019 | 2 settembre 2019 dato che il 31 agosto 2019 cade di sabato |
| Agosto 2019 | 30 settembre 2019 |
| Settembre 2019 | 31 ottobre 2019 |
| Ottobre 2019 | 2 dicembre 2019 dato che il 30 novembre 2019 cade di sabato |
| Novembre 2019 | 31 dicembre 2019 |
| Dicembre 2019 | 31 gennaio 2020 |
Le sanzioni previste per omessa o errata trasmissione dei dati
In base a quanto stabilito dall’art. 11, comma 2-quater, del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997, nel caso di omessa trasmissione oppure di trasmissione di dati con completi o errati, viene applicata la sanzione di euro 2,00 per ogni fattura, con il limite massimo di euro 1.000,00 per ogni trimestre.
La sanzione viene ridotta alla metà nell’ipotesi in cui la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, oppure nel caso in cui, entro il medesimo termine, venga effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è prevista la possibilità di poter applicare il cumulo giuridico stabilito dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/1997.



Febbraio 26th, 2019
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