Con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, i soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano hanno l’obbligo, fatte salve alcune specifiche esclusioni, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 127 del 05/08/2015:
- i dati riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano;
- i dati riguardanti gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano.
Risultano esonerati dall’obbligo di questa comunicazione i soggetti passivi Iva che esercitano la loro attività:
- in base al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, della Legge n. 111 del 15/07/2011, che risulta abrogato ma che è tuttora utilizzabile da parte dei soggetti che