In arrivo gli avvisi di anomalia tra i dati fatture e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva

Attraverso il Provvedimento Direttoriale n. 314644 del 23 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che saranno inviati avvisi di anomalia ai soggetti che non hanno trasmesso le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’art. 21-bis del Decreto Legge n. 78/2010, al contrario, nel caso in cui siano stati comunicati all’Amministrazione Finanziaria, nel trimestre di riferimento, i dati relativi a fatture emesse, in osservanza agli obblighi di cui all’art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010.

Sono le comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate invia “al fine di promuovere l’adempimento spontaneo” e che permettono ai titolari di partita Iva di poter, in ipotesi, fornire elementi, fatti e circostanze non a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria, in grado di motivare le anomalie o di procedere alla rettifica di possibili errori, usufruendo di una riduzione delle sanzioni, in base a quanto stabilito dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

Gli avvisi di anomalia vengono inviati ai soggetti passivi agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai medesimi a norma dell’art. 16, commi 6 e 7, del Decreto Legge n. 185/2008 e dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, ma in ogni caso potranno essere consultati tramite accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione” dell’area “Dati rilevanti ai fini Iva”, dove potranno essere rintracciati sia i dati relativi al numero di documenti trasmessi dal soggetto passivo e dai suoi clienti per il trimestre di riferimento, che i dati identificativi di clienti e fornitori ed i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti.

Agenzia delle Entrate

Introduzione

L’art. 1, comma 634, della Legge di Stabilità 2015 ha stabilito che, allo scopo di facilitare la trasparenza e la collaborazione nel rapporto tra Fisco e contribuente, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dello stesso o dell’intermediario abilitato, gli elementi e le informazioni relative “ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione … alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti”.

È stata in sostanza inserita una particolare forma di collaborazione tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate, finalizzata all’ottemperamento degli obblighi tributari ed all’emersione spontanea delle basi imponibili.

Questa attività si è tradotta con l’inoltro, dall’anno 2015, di una serie di comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d’imposta 2018 la suddetta attività ha riguardato le anomalie di seguito riportate:

  • omessa dichiarazione, per il 2016, delle attività finanziarie possedute all’estero e dei redditi eventualmente incassati;
  • presenza di fatture emesse e mancata presentazione del modello Iva 2018 ovvero presentazione dello stesso con la sola compilazione del quadro VA;
  • raffronto dei dati indicati nel quadro VE del modello Iva 2017 rispetto ai dati  ricavabili dallo spesometro 2016;
  • omessa o non corretta indicazione dei dati nei modelli studi di settore per il triennio 2014/2016.

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Direttoriale n. 314644 del 23 novembre 2018, allo scopo di incoraggiare  l’ottemperamento degli obblighi tributari e facilitare l’emersione spontanea delle basi imponibili, ha reso noto di aver messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni che derivano dal raffronto tra:

  • i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva;
  • i dati relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.

Nello specifico, vengono messe a disposizione le informazioni dalle quali risulta che, relativamente al trimestre di riferimento, sono stati comunicati dati di fatture emesse e non risulta presentata nessuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

La comunicazione delle anomalie tra i dati fatture e le liquidazioni periodiche Iva

La comunicazione connessa alle anomalie in esame comprende le informazioni di seguito indicate:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto;
  • modalità tramite le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio riguardanti l’anomalia rilevata;
  • invito a fornire chiarimenti ed idonea documentazione, anche attraverso il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente individui delle inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure intenda tuttavia fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

In particolare, vengono resi disponibili i dati di seguito indicati:

  • numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti / fornitori per il trimestre di riferimento;
  • dati identificativi dei clienti e dei fornitori (denominazione / cognome e nome / identificativo estero / codice fiscale / partita Iva);
  • dati di dettaglio dei documenti emessi / ricevuti:
    • tipo documento;
    • numero documento;
    • data emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione;
    • imponibile / importo;
    • aliquota Iva ed importo dell’imposta;
    • natura operazione;
    • esigibilità Iva;
  • dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI / file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

Le modalità di invio delle comunicazioni di anomalia

Gli avvisi di anomalia vengono recapitati ai soggetti passivi agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dagli stessi ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del Decreto Legge n. 185/2008 e dell’art. 5 comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, ma saranno tuttavia consultabili tramite accesso al portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione” dell’area “Dati rilevanti ai fini Iva”, in cui potranno essere recuperati sia i dati relativi al numero di documenti trasmessi dal soggetto passivo e dai suoi clienti per il trimestre di riferimento, che i dati identificativi di clienti e fornitori e i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti.

Le attività del contribuente destinatario della comunicazione

Come stabilito dal Provvedimento Direttoriale n. 314644 del 23 novembre 2018, il contribuente, anche attraverso un intermediario abilitato, può richiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate, a mezzo di e-mail da inviare agli indirizzi riportati nella comunicazione, ovvero comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non a conoscenza di quest’ultima.

Infatti, con la comunicazione in questione, l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente “a fornire chiarimenti e idonea documentazione”, anche tramite CIVIS, nel caso in cui quest’ultimo individui delle inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate ovvero intenda tuttavia fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

I dati e le informazioni contenuti nella comunicazione verranno inoltre messi a disposizione della Guardia di Finanza.

Il contribuente destinatario della comunicazione può procedere alla regolarizzazione degli errori / violazioni tramite il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997, “beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse”.

Tale possibilità è garantita nell’ambito delle forme di collaborazione fra Amministrazione Finanziaria e contribuente, la cosiddetta “compliance”.

Di conseguenza, come menzionato nelle motivazioni del Provvedimento, i procedimenti di regolarizzazione potranno essere posti in essere a prescindere dal fatto che la violazione sia stata già constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il soggetto passivo interessato abbia già avuto conoscenza ufficiale, con il vincolo che:

  • non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni o di accertamento;
  • non sia già stata ricevuta una comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 o di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
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