E’ doveroso premettere che l’art. 95, comma 5, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), stabilisce che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”.
Di conseguenza, allo scopo che il compenso spettante agli amministratori di società possa essere deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto,e pertanto non si debba rinviare la deduzione del costo, è indispensabile che la società provveda a corrispondere il saldo del debito entro il 31 dicembre, quindi entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta, con la possibilità, però, di potere utilizzare il principio della cosiddetta “cassa allargata”, venendo meno al generale principio fiscale della competenza, perciò con inserimento dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell’anno successivo, ma solamente nel caso in cui il compenso percepito dall’amministratore rappresenti per quest’ultimo reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
In caso contrarioil costo dovrà rimanere imputato in bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile, dovrà essere operata una variazione in aumento nel modello della dichiarazione dei redditi, con consequenziale aumento del carico fiscale del periodo e diminuzione del risultato netto di esercizio.
In base al richiamato principio di cassa allargata, i compensi che vengono corrisposti entro il 12 gennaio, sono in ogni caso deducibili da parte della società erogante nel periodo di imposta precedente.
Comunque, per poter utilizzare il principio di cassa allargata, è indispensabile distinguere se l’amministratore percepisce i compensi in qualità di:
- libero professionista nell’esercizio dell’attività propria e pertanto il compenso rappresenta reddito di lavoro autonomo, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002, punto 7.1;
- altra qualifica professionale e pertanto il compenso rappresenta reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La suddetta distinzione è essenziale dal momento che il principio di cassa allargata può valere solamente per i redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente, ma non per i redditi percepiti in qualità di libero professionista.
Riassumendo i compensi degli amministratori, da un punto di vista fiscale, possono assumere differente natura in base alla tipologia di soggetto che riveste detta carica, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 67/E/2001 e dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105/E/2001.
Nello specifico, i compensi che vengono percepiti dagli incarichi di amministratore, di sindaco o di revisore di società ed enti vengono considerati:
- come principio generale, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente perché rientrano nelle cosiddette “collaborazioni coordinate e continuative”;
- in via straordinaria, redditi di lavoro autonomo quando l’incarico di amministratore rientra nei compiti istituzionali oggetto della libera professione.
Conseguentemente, per l’anno 2018:
- nel caso di amministratore libero professionista, che emette fattura nei confronti della società per il proprio compenso, non vale il dettame di cui sopra, ma quella della deduzione del compenso solo se effettivamente pagato entro la data del 31 dicembre 2018;
- nel caso di amministratore non professionista, vale il dettame in base al quale i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2019, sono deducibili dalla società erogante nel periodo di imposta precedente, in osservanza al principio di cassa allargata.
L’amministratore libero professionista
I redditi che derivano da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quali, a titolo di esempio, cariche di amministratore, di sindaco o di revisore di società, di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, di partecipazione a collegi ed a commissioni, rientrano nell’ambito di quelli professionali, a condizione che le cariche ricoperte o le collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali inclusi nell’attività di lavoro autonomo.
In base al paragrafo 2 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 67/E/2001, allo scopo di determinare se possa sussistere o meno un collegamento tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata è necessario stabilire se, per l’esercizio dell’attività di collaborazione, “siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attività saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo”.
L’amministratore non professionista
L’inserimento dei redditi che derivano da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente richiede che, ai fini IRPEF, si possano rendere adottabili i dettami contenuti nell’art. 51 del T.U.I.R., in base al quale il reddito imponibile: “(…) è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Alle somme percepite da parte degli amministratori non professionisti è applicabile il cosiddetto principio di cassa allargatain base al quale si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello al quale si riferiscono.
La deducibilità ai fini fiscali dei compensi corrisposti agli amministratori
L’art. 95, comma 5, del T.U.I.R. stabilisce che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”.
Per questo motivo, affinché il compenso spettante agli amministratori di società possa essere deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto, e pertanto non si debba rinviare la deduzione del costo, è indispensabile che la società provveda a corrispondere il saldo del debito entro il 31 dicembre, quindi entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta.
In caso contrarioil costo dovrà rimanere imputato in bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile, dovrà essere operata una variazione in aumento nel modello della dichiarazione dei redditi, con consequenziale aumento del carico fiscale del periodo e diminuzione del risultato netto di esercizio.
Ciò nonostante, si deve tenere in considerazione che icompensi pagati fino al 12 gennaio, sono deducibili da parte della società erogante nel periodo di imposta precedente, nel rispetto del criterio di cassa allargata.
Precisamente, la società deduce dal proprio reddito i compensi spettanti agli amministratori nell’esercizio di erogazione, quindi con il criterio di cassa, con la possibilità di poter applicare il principio di cassa allargata,venendo meno al generale principio fiscale della competenza, a condizione che provveda al pagamento dei compensi entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Ovviamente rimane inteso che il criterio di cassa allargata è valido solamente per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma non per i redditi percepiti in qualità di libero professionista.
La deducibilità dei compensi corrisposti all’amministratore libero professionista
Nella circostanza in cui l’amministratore sia un libero professionista e, perciò, per il proprio compenso emetta fattura nei confronti della società, non ha validità il principio della cassa allargata, ma la deducibilità del compenso può essere effettuata solo se effettivamente pagato entro la data del 31 dicembre 2018.
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto fiscale personale di un amministratore libero professionista, per le prestazioni rese nell’anno 2018, o anche negli anni precedenti, si possono verificare le condizioni di seguito indicate:
- se il compenso viene percepito dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, lo stesso concorrerà alla formazione del reddito fiscale per l’anno 2018;
- se il compenso viene percepito dal 01 gennaio 2019, lo stesso concorrerà alla formazione del reddito fiscale per l’anno 2019.
La deducibilità dei compensi corrisposti all’amministratore non professionista
Nella circostanza il cui compenso rappresenta per l’amministratore reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, la corresponsione dei compensi entro il 12 gennaio, consente alla società erogante la deduzione della somma pagata nel periodo di imposta precedente, nel rispetto del principio di cassa allargata.
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto fiscale personale di un amministratore non professionista, per le prestazioni rese nell’anno 2018 si possono verificare le condizioni di seguito indicate:
- se il compenso viene percepito dal 01 gennaio 2018 al 12 gennaio 2019, lo stesso concorrerà alla formazione del reddito fiscale per l’anno 2018;
- se il compenso viene percepito dal 13 gennaio 2019, lo stesso concorrerà alla formazione del reddito fiscale per l’anno 2019.
Gli adempimenti di fine anno
Nei casi in cui l’assemblea dei soci avesse già provveduto a deliberare di assegnare un compenso per l’anno 2018 agli amministratori, la società stessa, di conseguenza, deve:
- verificare che il costo del compenso deliberato dall’assemblea sia stato imputato a conto economico;
- verificare che l’importo del compenso venga saldato entro e non oltre:
- la data del 12 gennaio 2019, quale termine finale per poter considerare l’erogazione di competenza dell’anno 2018, nel caso di amministratore il cui compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
- la data del 31 dicembre 2018, quale termine finale per poter considerare l’erogazione di competenza dell’anno 2018, nel caso di amministratore il cui compenso rientra nelle prestazioni professionali.
Oltre a ciò è opportuno che le società si debbano assicurare di avere la conferma dell’effettiva movimentazione finanziaria, in riferimento alla quale, si rammenta che:
- per i pagamenti mediante denaro contante, deve essere preso in considerazione il giorno di avvenuta erogazione;
- per i pagamenti mediante assegno bancario, deve essere preso in considerazione il giorno di consegna dello strumento, opportunamente munito della data, al beneficiario;
- per i pagamenti mediante bonifico bancario, deve essere preso in considerazione il giorno di compimento dell’operazione.
Il trattamento delle somme corrisposte all’amministratore non professionista
Per concludere si ricorda che nel caso in cui il compenso venga corrispostoad un amministratore non professionista:
- entro il giorno 31 dicembre 2018: dovranno essere versate, con il relativo Modello F24, le ritenute fiscali ed i contributi INPS, entro il termine di scadenza del 16 gennaio 2019;
- entro il giorno 12 gennaio 2019: dovranno essere versate, con il relativo Modello F24, le ritenute fiscali ed i contributi INPS, entro il termine di scadenza del 16 febbraio 2019.
Si deve anche considerare che in conseguenza dell’utilizzazione del criterio di cassa allargata, sulle somme corrisposte fino al 12 gennaio 2019, attinenti a prestazioni effettuate nell’anno 2018, la società deve:
- eseguire la ritenuta fiscale sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito in vigore nell’anno 2018;
- attribuire le detrazioni spettanti (per carichi di famiglia, ecc.) nella misura prevista per l’anno 2018.
Per i compensi attinenti a prestazioni effettuate nell’anno 2018 ma corrisposti dopo il 12 gennaio 2019, la società deve:
- eseguire la ritenuta fiscale sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito in vigore nell’anno 2019;
- calcolare le detrazioni spettanti (per carichi di famiglia, ecc.) nella misura prevista per l’anno 2019.