Decreto Legge Collegato manovra: le novità introdotte dalla Legge di conversione

Fatturazione manovra bilancio 2019In occasione della conversione in Legge del Decreto Legge  n. 119/2018 Collegato manovra, il Legislatore ha introdotto molte novità di natura fiscale.
Nel prosieguo si riportano le novità più rilevanti inserite in occasione della conversione, evidenziando che le nuove disposizioni diventeranno operative solamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento legislativo.

Archivio dei rapporti finanziari

Al fine di consolidare le misure rivolte al contrasto dell’evasione fiscale, vengono modificate le disposizioni in materia di accessibilità all’archivio dei rapporti finanziari. Nello specifico:

  • viene stabilito un termine di conservazione dei dati di dieci anni;
  • viene consentita l’accessibilità ai dati alla Guardia di Finanza, nonché, per la valutazione di impatto e della determinazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale, al Dipartimento delle Finanze.

Codice del Terzo Settore

Per quanto riguarda il Codice del Terzo Settore sono state effettuate le modificazioni di seguito indicate:

  • le attività di interesse generale vengono considerate di natura non commerciale, nel caso in cui i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ogni periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi, in questa tipologia di attività sono ricomprese anche quelle accreditate, o contrattualizzate, o convenzionate con le Amministrazioni Pubbliche, con l’UE, con le amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale;
  • la detrazione del 35% prevista per le erogazioni liberali in favore di organizzazioni di volontariato non è più limitata alle sole donazioni di denaro.

Definizione agevolata dei Processi Verbali di Constatazione

Vengono variati sia i termini che la determinazione delle rate degli importi dovuti per la regolarizzazione.

In particolare, viene stabilito che le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre e sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali, che devono essere calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

Definizione delle liti pendenti

La legge di conversione, per quanto riguarda la definizione delle liti, prevede che nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, nell’ultima oppure nell’unica decisione giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, le liti possono essere definite mediante il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia, in luogo del 50%, come invece previsto dal testo originario del decreto, in caso di soccombenza nella decisione di primo grado;
  • del 15% del valore della controversia, in luogo del 20%, come invece previsto dal testo originario del decreto, in caso di soccombenza nella decisione di secondo grado.

Nel caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita mediante il pagamento del 90% del suo valore.

Per quanto riguarda le controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto, dinanzi alla Corte di Cassazione e per le quali l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutti i gradi di giudizio precedenti, le stesse possono essere definite mediante il pagamento di un importo pari al 5% del loro valore.

Delle nuove disposizioni sono state introdotte relativamente alle ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o in ogni caso di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate.

Infatti in questi casi è interamente dovuto l’importo del tributo concernente la parte di atto confermata dalla decisione giurisdizionale, mentre per la parte di atto che risulta annullata può essere applicata la misura ridotta prevista per la definizione agevolata.

Infine viene riconosciuta agli Enti Territoriali la possibilità di poter applicare le norme sulla definizione agevolata anche alle controversie tributarie che vedono coinvolti i loro enti strumentali.

Definizione agevolata per le Società e per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Relativamente alle Società ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, in sede di conversione del Decreto è stata eliminata la disposizione racchiusa nella versione originaria del Decreto Legge, in base alla quale detti soggetti potevano avvalersi della dichiarazione integrativa speciale.

Viene invece confermata l’opportunità di potersi avvalere, con talune particolarità, della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti.

Fatturazione elettronica

In conseguenza di quanto previsto dalla legge di conversione, vengono ricompresi tra i soggetti esonerati anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche che utilizzano il regime forfetario e che nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi, dall’esercizio di attività commerciali, per un ammontare non superiore a 65.000,00 euro.

Per l’anno 2019, i soggetti (medici, farmacisti, veterinari, ecc.) che trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata sono esonerati, in relazione alle informazioni già inviate, dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.

Viene previsto che, relativamente ai contribuenti che eseguono la liquidazione periodica Iva con periodicità mensile, le deroghe in materia di fatturazione elettronica previste dal Decreto Legge (non applicabilità delle sanzioni fino al 30 giugno 2019 o, a seconda dei casi, riduzione dell’80%) vengono applicate fino al 30 settembre 2019.

Viene affidato ad un imminente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito della definizione delle regole tecniche per quanto riguarda l’emissione delle fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio, da parte dei soggetti Iva che offrono servizi di pubblica utilità (quali, ad esempio, le telecomunicazioni, l’energia elettrica, ecc.), i cui corrispettivi vengono addebitati tramite bolletta.

Per quanto riguarda le semplificazioni amministrative e contabili correlate all’introduzione della fatturazione elettronica, viene previsto che a decorrere dalle operazioni Iva 2020, nell’ambito di un programma di assistenza on line, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in un’apposita area riservata del proprio sito internet, dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:

  • il registro delle fatture emesse;
  • il registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
  • la liquidazione periodica Iva;
  • la dichiarazione annuale Iva.

Per i soggetti Iva che provvedono a convalidare, oppure ad integrare nel dettaglio, i dati che vengono proposti nelle bozze dei documenti, viene meno l’obbligo della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

Infine viene assegnata ad un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la determinazione delle cause che possono autorizzare le Amministrazioni Pubbliche destinatarie di poter rifiutare le fatture elettroniche, ed inoltre delle modalità tecniche tramite le quali procedere alla comunicazione del rifiuto al cedente/prestatore.

Fatture elettroniche 2019
Fatturazione elettronica 2019

Irregolarità e infrazioni formali

Viene previsto che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o di adempimenti, di natura formale, che non influiscono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap nonché sul pagamento dei tributi, compiute fino al 24/10/2018, possono essere regolarizzate tramite il versamento di 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta.

Il relativo pagamento deve essere effettuato in due rate di uguale importo entro il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020.

La regolarizzazione viene perfezionata attraverso il pagamento degli importi dovuti e con l’annullamento delle irregolarità o delle omissioni.

La regolarizzazione non può invece essere usufruita:

  • per gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure, procedimento di collaborazione volontaria regolamentata dall’articolo 5-quater del Decreto Legge n. 167/1990;
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali realizzate o possedute all’estero;
  • per le violazioni già contestate in atti diventati definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge.

Viene inoltre previsto che, in relazione alle violazioni compiute fino al 31 dicembre 2015, oggetto del Processo Verbale di Constatazione, i termini di prescrizione previsti ordinariamente in cinque anni, vengono prorogati di due anni.

Infine, l’articolo 9, a specifiche condizioni, riconosce la priorità nei rimborsi ai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici che impiegano un sistema informatizzato di controllo dei prodotti medesimi.

Istanza di interpello sui nuovi investimenti

Viene ridotto da 30 a 20 milioni di euro il limite minimo di investimenti che permette alle imprese di presentare l’apposita istanza di interpello prevista dallo specifico Decreto Legislativo Internazionalizzazione (vedi articolo 2, D.Lgs. n. 147/2015).

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o per l’adattamento degli apparecchi tramite i quali eseguire la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento, per ogni singolo apparecchio.

Tale contributo viene anticipato da parte del fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e viene a questo restituito sotto forma di credito d’imposta di uguale importo, da poter usufruire in compensazione.

Viene allargata anche al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti.

In conseguenza di questa deroga, la tenuta di tali registri mediante sistemi elettronici viene, in ogni caso, valutata regolare in mancanza di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, di ispezione o di verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati in conseguenza della richiesta avanzata da parte degli organi procedenti ed in loro presenza.

A partire dal 1° gennaio 2020 viene disposto il mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese per i contribuenti ammessi al regime di contabilità semplificata.Inoltre viene stabilito che l’obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva perdura per i contribuenti che effettuano l’opzione per la tenuta dei registri senza eseguire annotazioni riguardanti gli incassi ed i pagamenti.

Procedimento dell’inversione contabile

Viene prorogata fino al 30 giugno 2022 l’applicazione del procedimento dell’inversione contabile per alcune particolari operazioni (vendite di pc, laptop, tablet, telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console da gioco, ecc.).

Rottamazione ter

Viene confermata, in linea di massima, la struttura complessiva delladefinizione agevolata dei ruoliconsegnati all’Agente per la Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017. Le variazioni introdotte si riferiscono agli aspetti di seguito indicati:

  • in relazione al numero di rate, viene previsto l’innalzamento da 10 a 18 rate,le prime due rate devono coincidere con il 10% dell’importo complessivo, mentre viene eliminata la previsione in base alla quale le rate devono essere di uguale importo;
  • in relazione alla scadenza delle rate, rimangono immutate le scadenze del 31/07 e del 30/11 dell’anno 2019, mentre le restanti rate hanno scadenza il 28/02, il 31/05, il 31/07 ed il 30/11 di ogni anno ad iniziare dal 2020;
  • in relazione alle inadempienze, viene fissato che è possibile poter versare tardivamente le rate entro 5 giorni di ritardo, con l’esclusione di conseguenze;
  • viene consentito il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in conseguenza della presentazione della domanda di definizione agevolata, a patto che sussistano tutti gli ulteriori requisiti di regolarità previsti dalla disciplina attualmente in vigore per il rilascio del documento.

Sanzioni sulla clausola di non trasferibilità

Viene prevista la variazione delle sanzioni adottabili nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni bancari, nel caso in cui dette infrazioni riguardino importi inferiori a 30.000,00 euro.

Nello specifico, nel caso in cui la violazione riguardi importi inferiori a 30.000,00 euro, l’ammontare della sanzione minima è pari al 10% dell’importo che viene trasferito in violazione della suddetta disposizione.

Inoltre viene stabilito che la disposizione è adottabile nel caso in cui ricorrano le condizioni di minore gravità dell’infrazione.

Le nuove norme inserite sono adottabili anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data del 24 ottobre 2018.

Stralcio delle cartelle fino a 1.000,00 euro

Al momento della conversione in Legge è stato confermato l’annullamento, in via automatica, alla data del 31/12/2018, dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro, conteggiato alla data di entrata in vigore del Decreto, con esclusione delle risorse proprie comunitarie.

L’importo viene determinato alla data di entrata in vigore del Decreto ed è comprensivo del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, scaturenti dai singoli carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dal 01/01/2000 fino al 31/12/2010.

Trasferimenti di denaro all’estero

A decorrere dal 01 gennaio 2019 viene istituita un’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero, ad esclusione tuttavia delle transazioni commerciali, che vengono effettuati verso paesi non appartenenti all’Unione Europea da parte degli istituti di pagamento (i cosiddetti money transfer) che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. Tale imposta è dovuta nella misura pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10,00 euro.

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