La
bozza della Legge di Bilancio 2019 prevede importanti e profondi cambiamenti per
quanto riguarda il regime forfetario, in modo particolare in relazione ai
limiti per l’accesso ed alle condizioni per l’applicazione.
Il nuovo regime forfetario è stato approvato senza emendamenti e senza articoli aggiuntivi in data 7 dicembre 2018 e prevede la possibilità di applicare un’aliquota agevolata del 15%, ridotta al 5% per le nuove iniziative, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, entro un massimale di ricavi/compensi di 65.000,00 euro.
Il massimale di ricavi/compensi è sicuramente la variazione più determinante in termini applicativi: infatti le disposizioni attualmente in vigore prevedono una soglia di ricavi/compensi diversificata sulla base dell’attività esercitata (produzione, commercio, professionale, ecc.), adesso viene stabilita un’unica soglia, pari a 65.000,00 euro, per tutte le tipologie di attività esercitate dai contribuenti.
In relazione agli ulteriori requisiti, viene previsto che non possono avere accesso al regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata in prevalenza nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
In conseguenza della suddetta modificazione un contribuente potrà, nello stesso tempo, esercitare attività sia come lavoratore subordinato che come lavoratore autonomo, con il vincolo che detta attività non venga svolta in prevalenza nei confronti dell’attuale oppure di precedenti datori di lavoro, mentre invece la precedente disposizione impediva la possibilità di accedere al regime in caso di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, per effetto delle modificazioni in previsione, l’accesso al regime con sarà consentito ai soggetti che possiedono partecipazioni in società di persone, associazioni o società a responsabilità limitata.
Invece proseguirà ad avere applicazione il coefficiente di redditività previsto per il conteggio del reddito imponibile che è previsto tra un minimo del 40%, per le attività di commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, ed un massimo dell’86%, per le attività di costruzioni e le attività immobiliari.
Si ricorda che le modifiche sono attualmente allo studio delle Camere e pertanto le disposizioni potranno essere considerate definitive solamente in conseguenza dell’approvazione finale del provvedimento.
Il nuovo regime forfetario
- la soglia massima dei ricavi/compensi è pari a 65.000,00 euro per tutte le attività;
- il reddito imponibile è conteggiato sulla base di un coefficiente di redditività diversificato in base all’attività svolta,
- viene applicata un’aliquota agevolata sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15%, ridotta al 5% per le nuove iniziative.
In relazione alle condizioni di preclusione, le proposte di modifica sono le seguenti:
- ci si può avvalere del regime anche in contemporanea presenza di un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che l’attività autonoma non venga esercitata in modo prevalente od esclusivo nei confronti del datore di lavoro oppure di precedenti datori di lavoro riferiti ai due periodi d’imposta precedenti;
- l’accesso al regime non viene ammesso in caso di possesso di partecipazioni in società di persone, in associazioni o in società a responsabilità limitata.
Le nuove regole del regime forfetario
Sulla base di quanto previsto dalla bozza della Legge di Bilancio 2019, i contribuenti persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario se nell’anno precedente hanno realizzato ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non maggiori di 65.000,00 euro.
Riguardo ai limiti di applicazione del regime viene disciplinata l’eliminazione delle condizioni previste al momento dal comma 54, nello specifico le spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori non superiori a 5.000,00 euro ed il costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000,00 euro.
Salvo la circostanza in cui esistano condizioni di esclusione dal regime, i contribuenti potranno avvalersi dello stesso nel caso in cui nell’anno precedente non abbiano avuto compensi o ricavi oltre il limite previsto di 65.000,00 euro, a prescindere dagli importi sostenuti per le collaborazioni e per i beni strumentali.
Nel complesso le modificazioni proposte, e che sono allo studio delle camere, prevedono inoltre la revisione di due delle ipotesi di esclusione dal regime:
- la diminuzione dei limiti previsti in materia di lavoro subordinato;
- la previsione di limiti più ridotti per quanto riguarda la partecipazione a società ed associazioni, infatti viene impedita l’accessibilità al regime in qualunque ipotesi di partecipazione a società a responsabilità limitata, mentre al momento l’impedimento riguarda soltanto le società a responsabilità trasparenti.

In particolare, non possono usufruire del regime forfetario:
- le persone fisiche che utilizzano regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto oppure regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad esclusione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito totalmente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente realizzano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del Decreto Legge n. 331 del 30/08/1993, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 427 del 29/10/1993;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contestualmente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata; la disposizioneattuale stabilisce: “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni”;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro; la disposizione attuale stabilisce: “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
Allo scopo del riscontro della sussistenza del requisito per poter accedere al regime forfetario, non hanno rilevanza gli ulteriori componenti positivi inseriti nelle dichiarazioni fiscali in ossequio alle disposizioni previste in materia di Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale.
Nel caso in cui vengano esercitate contemporaneamente attività caratterizzate da differenti codici ATECO, deve essere calcolato l’ammontare totale dei ricavi e dei compensi riguardanti le diverse attività esercitate.
La determinazione del reddito imponibile e dell’imposta sostitutiva da versare
In riferimento alle disposizioni in vigore al momento attuale, si devono evidenziare le modifiche di seguito indicate:
- il limite massimo di ricavi non viene più fissato, nel suo massimale, sulla base dell’attività esercitata, ma, come già segnalato, detto limite è pari a 65.000,00 euro per qualunque attività esercitata;
- il reddito imponibile viene conteggiato sulla base di un coefficiente diversificato a seconda dell’attività esercitata, le variazioni proposte dalla bozza di Legge di Bilancio 2019 prevedono la sostituzione della tabella fornita con la Legge n. 190/2014 con nuova la tabella sotto riportata.
Coefficienti di redditività
Gruppo di settore | Codici ATECO | Coefficiente di redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41-42-43) – (68) | 86% |
Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55-56) | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) | 78% |
Altre attività economiche | (01-02-03) – (05-06- 07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28- 29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78- 79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94- 95-96) – (97-98) – (99) | 67% |
Nel dettaglio i contribuenti ammessi al regime forfetario definiscono il reddito imponibile applicando al totale dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività differenziato sulla base del codice ATECO che caratterizza l’attività esercitata.
Sul reddito imponibile, come sopra determinato, viene calcolata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15%.
Nell’ipotesi di imprese familiari l’imposta sostitutiva, conteggiata sul reddito al lordo delle quote attribuite ai collaboratori familiari dell’impresa, è dovuta dal titolare dell’impresa.
Allo scopo di sostenere l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta nel quale viene iniziata l’attività e per i quattro successivi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva viene fissata nella misura del 5%, a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività d’impresa, ovvero artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non rappresenti, in alcun modo, un mero proseguimento di altra attività esercitata in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con esclusione del caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di praticantato necessario ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
nel caso in cui venga continuata un’attività esercitata in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del suddetto beneficio, non sia maggiore ai limiti previsti.