I regimi fiscali e le loro caratteristiche
Di frequente, a proposito di argomenti di natura fiscale, può accadere di sentire parlare di regime contabile forfettario, regime ordinario e regime semplificato.
Dal momento che sussistono dei precisi requisiti da dover rispettare, non tutti i soggetti titolari di partita Iva possono effettuare l’opzione per operare nel regime contabile semplificato.
Come prima cosa è opportuno specificare che i regimi fiscali esistenti sono due:
- forfettario (ovverosia agevolato);
- ordinario.
Per quanto riguarda i regimi contabili esiste poi la suddivisione tra:
- regime semplificato;
- regime ordinario.
In questa trattazione viene effettuata una breve sintesi relativamente al regime contabile semplificato.
I requisiti del regime contabile semplificato
Il regime contabile semplificato comporta l’osservanza di obblighi contabili inferiori rispetto a quelli richiesti invece dal regime contabile ordinario.
Però, in linea di massima, può risultare meno conveniente rispetto al regime fiscale forfettario, e per questa ragione va a collocarsi tra le due alternative fiscali/contabili principali.
Nella pratica, potrebbe rappresentare la possibilità di passaggio per i soggetti titolari di partita iva che devono uscire dal regime fiscale forfettario in conseguenza del superamento del limite dei ricavi previsto a 85.000,00 euro.
I soggetti che possono avvalersi del regime contabile semplificato devono però rispettare dei precisi requisiti, e nello specifico, devono essere:
- persone fisiche che svolgono la propria attività in forma di ditta individuale e che non sono in possesso dei requisiti per poter accedere al regime fiscale forfettario oppure che non vogliono aderire allo stesso;
- società di persone (nello specifico le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).
Oltre a ciò, è anche indispensabile dover rispettare un determinato valore massimo di ricavi in riferimento all’anno solare, limite che è stato variato attraverso la Legge di Bilancio 2023, ed esattamente:
- 500.000,00 euro per le attività di prestazioni di servizi;
- 800.000,00 euro per tutte le altre tipologie di attività.
Le nuove imprese possono avvalersi del regime contabile semplificato nel caso in cui il volume d’affari presunto indicato in sede di attribuzione del numero di partita Iva non superi i limiti massimi sopra specificati.
Le nuove imprese entrano nel regime contabile semplificato nel caso in cui, al momento dell’istanza per l’attribuzione del numero di partita Iva, venga indicato un volume d’affari presunto che non superi i limiti massimi sopra specificati, nell’ipotesi in cui l’impresa eserciti più di un’attività, verrà presa in esame l’attività prevalente, ossia quella che genera il ricavo maggiore.
L’ammontare delle imposte sul reddito nel regime contabile semplificato
L’imposizione fiscale viene in ogni caso determinata in maniera progressiva, sulla base delle aliquote Irpef in vigore, che variano da una percentuale minima del 23% ad una percentuale massima del 43%, in base alla fascia di reddito.
Nello specifico, è vigente quanto di seguito indicato:
- 23% per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- 25% per i redditi compresi tra i 15.001,00 euro e i 28.000,00 euro;
- 35% per i redditi compresi tra i 28.001,00 e i 50.000,00 euro;
- 43% per i redditi superiori ai 50.000,00 euro.
In una ipotesi di reddito annuale di 35.000,00 euro si dovrà versare:
- il 23% su 15.000,00 euro;
- + il 25% su 13.000,00 euro (28.000,00 – 15.000,00);
- + il 35% sui rimanenti 7.000,00 euro [35.000,00 – (15.000,00 + 13.000,00)].
Gli obblighi dei soggetti che operano in regime contabile semplificato
I contribuenti che operano in regime contabile semplificato sono tenuti ad osservare degli obblighi specifici:
- registri Iva: registrazione di tutte le fatture di acquisto e di vendita, dei corrispettivi, nonché di tutti i documenti relativi ai costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi e fuori campo Iva;
- registro incassi e pagamenti: registrazione entro 60 giorni dal conseguimento degli incassi e dall’esecuzione dei pagamenti;
- libro beni ammortizzabili: non è di fatto obbligatorio nell’ipotesi in cui il contribuente sia in grado di poter fornire all’Agenzia delle Entrate i dati che conseguirebbero dalla tenuta del libro.
I vantaggi e gli svantaggi del regime contabile semplificato
Si riporta un breve riepilogo di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi del regime contabile semplificato.
Vantaggi:
- la semplificazione nelle registrazioni delle operazioni e nella gestione documentale;
- i minori costi da sostenere per la gestione amministrativa/contabile.
Svantaggi:
- l’inferiore tempestività nella valutazione dell’andamento aziendale;
- la disponibilità di informazioni meno particolareggiate;
- la problematicità nella predisposizione di bilanci di verifica periodici;
- il rischio di essere sottoposti ad accertamenti induttivi da parte dell’Agenzia delle Entrate, in conseguenza delle minori informazioni usufruibili.
Nel caso in cui il fatturato sia molto alto e/o la percentuale dei costi aziendali sia superiore al 50% del fatturato, è preferibile scegliere il regime contabile ordinario oppure semplificato.
Quale opzione, nel limite dei particolari requisiti da dover osservare, il regime forfettario è da considerarsi più vantaggioso.
Le principali differenze tra i 3 regimi fiscali/contabili
In chiusura allo scopo di offrire un resoconto completo, si riporta un riepilogo delle principali differenze tra i 3 regimi fiscali/contabili.
Regime fiscale forfettario:
- esonero dalla registrazione delle fatture e dalla tenuta delle scritture contabili;
- esonero dall’applicazione dell’Iva sulle fatture;
- esonero dalla fatturazione elettronica fino al 31/12/2023;
- esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto, dell’Irap, dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali;
- versamento dell’imposta sostitutiva del 15% sui redditi (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività);
- limite massimo di ricavi stabilito a 85.000,00 euro;
- limite massimo di compensi, di spese per lavoro accessorio e dipendente stabilito a 20.000,00 euro;
- possibilità per gli artigiani ed i commercianti di richiedere una riduzione del 35% sui contributi previdenziali da versare all’Inps.
Regime contabile semplificato:
- determinazione del reddito tramite il principio di cassa (ricavi e costi in base alla data effettiva di incasso o di pagamento);
- obbligo della tenuta dei registri Iva, incassi e pagamenti;
- esercitando l’apposita opzione triennale, è possibile effettuare la tenuta dei registri Iva senza compiere le annotazioni relative agli incassi ed ai pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva, adottando tale metodo contabile, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o di pagamento (regime delle registrazioni);
- obbligo dell’applicazione dell’Iva sulle fatture;
- obbligo della fatturazione elettronica;
- obbligo dell’applicazione e del versamento della ritenuta d’acconto;
- obbligo del versamento dell’Irap, dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali;
- limite massimo di ricavi stabilito a 500.000,00 euro per le attività di prestazioni di servizi, ed a 800.000,00 euro per tutte le altre tipologie di attività.
Regime contabile ordinario:
- per le società di capitali obbligo dell’applicazione di questo regime contabile a prescindere dall’importo dei ricavi conseguiti;
- determinazione del reddito tramite il principio di competenza (ricavi e costi in base alla data di maturazione);
- obbligo della tenuta dei registri Iva, dei beni ammortizzabili, del libro giornale, del libro inventari, delle scritture ausiliarie relative ai conti di mastro o partitari contabili;
- obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, solo per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano sia i ricavi superiori a 5.164.000,00 di euro che il valore complessivo delle rimanenze finali superiore a 1.100.000,00 di euro, l’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tali limiti;
- per le società di capitali obbligo della tenuta dei libri sociali previsti;
- obbligo della redazione del bilancio di esercizio, composto dalla situazione patrimoniale e dal conto economico elaborati a sezioni contrapposte;
- per le società di capitali obbligo della redazione del bilancio di esercizio, composto dalla situazione patrimoniale e dal conto economico elaborati in schema Cee, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione;
- obbligo dell’applicazione dell’Iva sulle fatture;
- obbligo della fatturazione elettronica;
- obbligo dell’applicazione e del versamento della ritenuta d’acconto;
- obbligo del versamento dell’Irap, dell’Irpef e addizionali regionali e comunali;
- per le società di capitali obbligo del versamento dell’Ires e dell’Irap;
- nessun limite massimo di ricavi per le attività di prestazioni di servizi e per tutte le altre tipologie di attività.
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com
Salve,
sono un artigiano/commerciante in regime semplificato.
Secondo il commercialista applico il regime di competenza (nel suo articolo è specificato per cassa, come credevo anch’io), causando per una sola fattura emessa (da incassare nel 2024 a 90gg), il superamento del limite di 85.000 per rientrare nel forfettario.
Potrei chiedere lo storno dell’ultima fattura e riemetterla nel 2024?
Grazie,
G.Aprile
Buongiorno,
nel regime contabile semplificato la determinazione del reddito viene effettuata tramite il principio di cassa, quindi con i ricavi ed i costi in base alla data effettiva di incasso o di pagamento.
In base a quello che è stato scritto nel commento mi pare di capire che non è stata esercitata l’apposita opzione triennale, con la quale è possibile effettuare la tenuta dei registri Iva senza compiere le annotazioni relative agli incassi ed ai pagamenti.
L’adozione di tale metodo contabile, opera una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o di pagamento, cosiddetto regime delle registrazioni.
Se non ho capito male sarebbe intenzionato a passare al regime forfettario dall’anno 2024.
L’emissione di una nota di credito a storno totale di una fattura potrebbe essere fatta, però non conoscendo bene l’attività esercitata e neppure la tipologia di lavoro specifica in conseguenza della quale è stata emessa la fattura, non sono in grado di poter dare una risposta sicura.
Ci potrebbero benissimo essere delle situazioni che non conosco e non mi pare il caso di correre dei rischi, purtroppo la materia fiscale è molto complessa e bisogna avere conoscenza delle singole situazioni per poter dare delle risposte da considerare sicure.
Cordialità
Paolo Chiari