A decorrere dal 1 luglio 2018 pagamento delle retribuzioni solamente con mezzi tracciati

In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, a decorrere dal 1 luglio 2018, per i datori di lavoro, entrerà in vigore l’obbligo di effettuare il pagamento della retribuzione, od ogni eventuale suo anticipo, ai lavoratori dipendenti, tramite una banca oppure un ufficio postale, impiegando specifici mezzi tracciati.

Con tale disposizione normativa, il pagamento delle retribuzioni dovrà essere effettuato attraverso:

  1. bonifico su conto corrente identificato dal codice IBAN comunicato dal lavoratore;
  2. emissione di un assegno non trasferibile consegnato direttamente al lavoratore;
  3. strumenti di pagamento elettronico;
  4. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale presso il quale il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. 

Il nuovo obbligo non si applica nel pubblico impiego e nemmeno ai rapporti di lavoro domestico ed a quelli che in ogni caso rientrano nella cerchia di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Nel caso in cui questo obbligo venga violato, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo che può variare da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.

Il pagamento del corrispettivo spettante a fronte del lavoro prestato segue i dettami prescritti dall’articolo 1277 del Codice Civile, infatti, dal momento che si tratta di un debito di natura pecuniaria, lo stesso può essere estinto “con moneta legale avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”.

Salario online tracciato

La sopraindicata disposizione deve, tuttavia, sottostare a quanto stabilito dall’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 che prevede delle “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”.

E’ opportuno ricordare che l’articolo 12, comma 1, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 n. 201, aveva stabilito in euro 999,99 la soglia di trasferimento di denaro contante senza l’intervento di operatori finanziari.

In un secondo tempo, la Legge di Stabilità 2016 ha fissato, con decorrenza dal 01 gennaio 2016, l’aumento del limite, da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00, per l’utilizzo del denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore e di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Di conseguenza, la suddetta soglia limite per i pagamenti in contanti, si applica anche ai rapporti di lavoro dipendente. 

Infatti, fino al prossimo 30 giugno 2018, in base alla anzidetta norma, lo strumento di pagamento alternativo al denaro contante diventa la regola per le buste paga il cui netto negli stessi indicato supera l’importo di 2.999,99 euro, di conseguenza il datore di lavoro non può corrispondere la retribuzione in denaro contante nel caso in cui l’importo indicato nel cedolino paga superi il suddetto importo.

Nel caso in cui questo limite venga superato, il pagamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente tramite mezzi di pagamento tracciati, quali il bonifico bancario, l’assegno (circolare o bancario) non trasferibile, gli strumenti elettronici, il mandato di pagamento.

Il suddetto limite deve, ulteriormente, essere rispettato anche nel caso in cui il datore di lavoro debba procedere a rimborsare al proprio lavoratore dipendente le spese sostenute da quest’ultimo in occasione di eventuali trasferte effettuate.

L’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che è vietato al datore di lavoro, allo scopo di eludere la norma, frazionare l’importo della retribuzione da pagare, eseguendo più corresponsioni a titolo di acconto e saldo.

Ministero Economia e FinanzaAnche il Ministero dell’Economia e delle Finanze (a Telefisco 2012) ha precisato che il trasferimento deve essere considerato pienamente compiuto al momento del pagamento dell’anticipo e che lo stesso, se superiore ad euro 999,99 (attualmente 2.999,99), trasgredisce il divieto con consequenziale applicabilità delle sanzioni. 

L’articolo 1, comma 910, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 stabilisce che il lavoratore dipendente, in caso di comprovato impedimento, può delegare un altro soggetto, precisando altresì che l’impedimento si intende comprovato nel caso in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente oppure un familiare, in linea retta o collaterale, di età non inferiore a 16 anni.

Ai datori di lavoro è, quindi, vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore dipendente, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro che intercorra tra le parti. 

A tal fine, l’articolo 1, comma 912, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 fornisce la definizione di “rapporto di lavoro”, in presenza del quale viene a scattare l’obbligo di pagamento della retribuzione con mezzi tracciati:

  • qualunque rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del Codice Civile, a prescindere dalle modalità di esecuzione della prestazione e dalla durata del rapporto;
  • qualsiasi rapporto di lavoro creato da contratti di collaborazione e da contratti di lavoro stabiliti in qualunque forma dalle cooperative con propri soci.

Sono invece esclusi dall’obbligo in questione, solamente i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni nonché i rapporti di lavoro che rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Come già evidenziato in precedenza, per la violazione dell’obbligo di impiegare strumenti tracciati per il pagamento della retribuzione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’importo minimo di 1.000,00 euro e l’importo massimo di 5.000,00 euro.

 

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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