Per la totalità dei soggetti passivi d’imposta è previsto l’obbligo, stabilito dall’art. 8 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, di presentare la dichiarazione annuale Iva, nella quale devono essere evidenziate tutte le operazioni sia attive che passive, che rilevano ai fini del tributo, compiute nell’anno solare precedente, allo scopo di indicare:
- il volume d’affari conseguito nel periodo stesso;
- la posizione Iva debitoria, creditoria oppure in pareggio, generale del periodo.
L’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale Iva riguarda la totalità dei soggetti passivi Iva, salvo alcuni specifici casi di esonero. La presentazione della dichiarazione annuale Iva riguardante l’anno 2017 deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2018 ed il 30 aprile 2018.
In linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i soggetti titolari di partita Iva, anche nel caso in cui, nel periodo d’imposta, non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile.
Sono, al contrario, esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva:
- i soggetti passivi Iva che, per l’anno 2017, hanno registrato unicamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 o che hanno effettuato unicamente operazioni esenti, usufruendo della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972;
- i soggetti passivi Iva, “contribuenti minimi”, che usufruiscono del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, della Legge n. 111 del 15 luglio 2011 ed i contribuenti che si usufruiscono del regime forfetario per gli “autonomi” previsto dall’art. 1, commi 54 – 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- i produttori agricoli in regime Iva di esonero, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972;
- i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti ai fini Iva ai sensi dell’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, purché non abbiano effettuato l’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che, nell’anno 2017, hanno concesso in affitto l’unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell’Iva;
- le associazioni sportive dilettantistiche, ed i soggetti equiparati, che, in presenza dei relativi presupposti, hanno effettuato l’opzione per l’applicazione del regime di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, consistente nella dispensa dagli adempimenti Iva per tutti i proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali collegate agli scopi istituzionali;
- i soggetti passivi Iva non residenti che hanno nominato il “rappresentante fiscale leggero” ai sensi dell’art. 44, comma 3, della Legge n. 427 del 29 ottobre 1993, nel caso in cui, nell’anno 2017, abbiano effettuato solamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in ogni modo senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, non identificati in altri Stati dell’Unione, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, per il compimento degli adempimenti riguardanti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro.
Il modello per la dichiarazione annuale Iva 2018 (relativa al periodo d’imposta 2017) e le relative istruzioni sono stati approvati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 10581 del 15 gennaio 2018, congiuntamente al modello Iva Base 2018 ed al modello Iva 74-bis.
Il modello di dichiarazione Iva è predisposto in una forma a moduli ed è formato da un frontespizio, dove devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente, e da un modulo composto da vari quadri.
I QUADRI DEL MODELLO IVA 2018
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Quadro VA | Informazioni e dati relativi all’attività |
Quadro VB | Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari |
Quadro VC | Esportatori e operatori assimilati – acquisti e importazioni senza applicazione dell’Iva |
Quadro VD | Cessione del credito Iva da parte delle società di gestione del risparmio (art. 8 della Legge n. 410 del 23 novembre 2001) |
Quadro VE | Operazioni attive e determinazione del volume d’affari |
Quadro VF | Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione |
Quadro VJ | Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni |
Quadro VI | Dichiarazioni di intento ricevute |
Quadro VH | Variazioni delle comunicazioni periodiche che, rispetto al modello dichiarativo dello scorso anno, deve essere compilato qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, istituite a partire dal 2017 |
Quadro VM | Versamenti immatricolazione auto Unione Europea |
Quadro VK | Società controllanti e controllate che hanno partecipato nell’anno d’imposta 2017 alla liquidazione Iva di gruppo, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 |
Quadro VN | Dichiarazioni integrative a favore. Il quadro deve essere compilato dai soggetti passivi Iva che hanno presentato, nell’anno 2017, una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Iva 2015, relativa al 2014, presentata nel 2017) |
Quadro VL | Liquidazione dell’imposta annuale |
Quadro VT | Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti Iva |
Quadro VX | Determinazione dell’Iva da versare o a credito |
Quadro VO | Comunicazione delle opzioni e revoche |
Quadro VG | Adesione al regime previsto per le società commerciali controllanti e controllate, riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono esercitare l’opzione per la liquidazione Iva di gruppo a decorrere dall’anno solare in cui la dichiarazione viene presentata (Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate n. 34 del 10 febbraio 2017) |
Le principali novità presenti nel modello Iva 2018, relativo all’anno 2017, rispetto al modello precedente, riguardano:
- il quadro VH, la funzione del quale è variata in conseguenza dell’istituzione della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, ed il contemporaneo inserimento del nuovo quadro VM;
- i quadri VE e VJ, allo scopo di includere le modifiche di cui all’art. 1 del D.L. n. 50/2017 che hanno allargato l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment alle società controllate e quotate di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/1972;
- il frontespizio e i quadri VK, VX e VG, allo scopo di includere le modifiche di cui all’art. 1, comma 27, della Legge n. 232/2016 e dal D.M. del 13 febbraio 2017 alla disciplina della liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Inoltre, a fronte delle modificazioni, intervenute da parte dell’art. 2 del D.L. n. 50/2017, in relazione ai termini di esercizio della detrazione Iva e di registrazione degli acquisti, le istruzioni alla dichiarazione sono state modificate per permettere di poter indicare, all’interno del quadro VF, non solamente le operazioni con Iva detraibile nel 2017 annotate sul registro degli acquisti entro lo stesso anno, ma anche le operazioni con Iva detraibile nel 2017 annotate sul registro degli acquisti nel 2018, nell’ambito di appositi sezionali, in base ai nuovi dettami di registrazione precisati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018.
Si ricorda che a decorrere dal 2007, tutti i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva, devono ottemperare, a norma dell’art. 37, comma 10, lettera c), n. 2, della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, all’adempimento direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), oppure tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, i quali hanno l’obbligo di:
- rilasciare al dichiarante l’impegno, datato e sottoscritto, a trasmettere i dati della dichiarazione e a consegnare allo stesso, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della dichiarazione, unitamente ad una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne certifica la ricezione;
- conservare copia, anche su supporti informatici, delle dichiarazioni trasmesse, per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973).
Le specifiche tecniche di trasmissione del modello Iva 2018 sono state approvate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 24883 del 30 gennaio 2018.
L’art. 4, comma 4, lettera c), della Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, prevede che la presentazione della dichiarazione annuale Iva deve essere effettuata:
- tra il 1 febbraio 2017 ed il 28 febbraio 2017 per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2016;
- tra il 1 febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo, per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta decorrenti dal 2017.
In conseguenza di quanto sopra rappresentato, la dichiarazione Iva 2018, relativa al 2017, dovrà essere presentata dal 1 febbraio 2018 al 30 aprile 2018.