Coacervo successorio: abolizione e cambiamenti sui tributi

Cosa implica l’abolizione del coacervo successorio sui tributi sulle eredità e donazioni

Ogni volta che parliamo dell’argomento tributi sulle eredità e sulle donazioni, uno dei termini tecnici che più spesso origina dubbi e incertezze è sicuramente il “coacervo“, che recentemente è stato comunque abolito, di conseguenza non esiste più il coacervo successorio, il che comporta dei cambiamenti per i soggetti che ricevono un’eredità.

Nel diritto tributario italiano il termine “coacervo” fa espresso riferimento nei fatti a due ben distinte procedure, con obiettivi e campi di attuazione diversi.

Questa abrogazione interessa in modo specifico uno di questi, esattamente quello denominato “coacervo successorio”, mentre resta del tutto funzionante il “coacervo donativo”.

La presente trattazione è stata predisposta allo scopo di fare chiarezza su questa sostanziale distinzione, illustrando cosa non viene più applicato, cosa permane ad essere applicato e quali sono i concreti effetti per quanto riguarda i contribuenti.

Coacervo successorio tassazione eredi

Cosa è il coacervo

Per lungo tempo, un soggetto che beneficiava di un’eredità da un soggetto deceduto spesso si trovava nella situazione di dover valutare non solamente quello che gli veniva lasciato in tale circostanza, ma anche con tutto quello che aveva ricevuto in vita dal soggetto deceduto, sotto forma di donazioni.

Si trattava del cosiddetto “coacervo successorio”, vale a dire un procedimento che totalizzava i beni lasciati in eredità “relictum” con le donazioni ricevute in vita “donatum, con la conseguenza che si creava un incremento della base sulla quale conteggiare l’imposta di successione.

Il coacervo successorio era un procedimento che in passato era stabilito dalle norme sull’imposta di successione e che prescriveva di addizionare il valore netto totale dei beni lasciati in eredità dal soggetto deceduto, il cosiddetto relictum, al valore dei beni donati in vita dallo stesso soggetto deceduto agli eredi e legatari, il cosiddetto donatum, dopo aver proceduto all’attualizzazione del suo valore economico.

Il fine di questa totalizzazione era quello di determinare il valore complessivo sul quale conteggiare l’imposta di successione, utilizzando un insieme di aliquote progressive, maggiore era il valore globale delle eredità e delle donazioni, più elevata era l’aliquota da applicare.

Tassazione più equa e semplice per le successioni

In conseguenza dell’ultima riforma normativa, esattamente con il Decreto Legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, è stato eliminato, con decorrenza dal 1 gennaio 2025, il comma 4 dell’articolo 8 del Testo Unico dell’Imposta sulle Successioni e Donazioni che stabiliva il conteggio dell’imposta di successione su tutto il valore dei beni ricevuti nel tempo.

Attualmente, invece, il conteggio dell’imposta di successione viene effettuato solamente sulla quota ricevuta in eredità, senza considerare le eventuali donazioni effettuate in precedenza da parte del soggetto deceduto.

A titolo di esempio: nel caso in cui un genitore abbia effettuato dieci anni fa la donazione di un appartamento al figlio e oggi lascia allo stesso un appartamento in eredità, il conteggio dell’imposta di successione viene effettuato solamente sul valore dell’appartamento ereditato e non sul valore totale dei due appartamenti.

La nuova ed attuale enunciazione dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 (TUS – Testo Unico dell’Imposta sulle Successioni e Donazioni), che stabilisce le modalità di calcolo della base imponibile dell’imposta di successione, non comprende più il richiamo alle aliquote progressive da applicare al “valore globale netto dell’asse ereditario” incrementato delle donazioni.

L’attuale sistema di tassazione delle successioni stabilisce che venga effettuata l’applicazione di aliquote fisse, diversificate solamente sulla base del grado di parentela tra il soggetto deceduto ed il soggetto beneficiario, erede o legatario.

Tali aliquote fisse vengono applicate non al valore globale dell’asse ereditario, bensì al valore della singola quota di eredità oppure del singolo legato spettante ad ogni erede o legatario, al netto delle eventuali franchigie spettanti.

E’ da rilevare che la Suprema Corte di Cassazione si era già pronunciata di frequente in tal senso con emanazione di varie sentenze (tra le altre la n. 24940 del 6 dicembre 2016, la n. 758 del 15 gennaio 2019 e la n. 22738 del 20 ottobre 2020), sempre avvalorando la non applicabilità del coacervo successorio nel regime tributario attuale.

Anche l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023, ha preso atto di tale orientamento ormai consolidato, riconoscendo e chiarendo che il coacervo successorio deve essere ritenuto implicitamente abolito e di conseguenza non applicabile sia per la determinazione delle aliquote, che attualmente sono fisse, sia per la determinazione delle eventuali franchigie dell’imposta di successione.

tasse di successione

Il coacervo rimane, ma con un altro fine, per le donazioni

E’ necessario precisare, però, che il coacervo non è stato interamente abolito, infatti rimane per quanto riguarda le donazioni, ma ha una funzione diversa.

Nel caso delle donazioni, il coacervo donativo ha solamente la funzione di riscontrare se viene superata la franchigia di esenzione, ad esempio, ogni figlio ha diritto a ricevere fino a 1 milione di euro in donazioni da parte di ogni genitore senza l’obbligo di versamento di imposte.

Di conseguenza, se un genitore nel 2022 ha donato al figlio un appartamento del valore di 800.000 euro, e adesso dona al figlio un altro appartamento del valore di 500.000 euro, vige l’obbligo di effettuare la somma dei due importi, pertanto, avendo superato la franchigia per l’importo di 300.000 euro, il figlio deve effettuare il versamento dell’imposta solamente sull’importo di quell’eccedenza, e non sull’importo complessivo delle donazioni.

Considerazioni finali

Questa riforma è rilevante poiché contribuisce a far risultare il sistema fiscale più imparziale, equilibrato e trasparente, in grado di evitare che un soggetto che ha beneficiato di sostegni nel corso della vita si possa ritrovare a dover versare delle imposte per importi elevati sull’eredità ricevuta.

Inoltre per i soggetti che intendono pianificare e predisporre il trasferimento dei patrimoni, diviene sicuramente più semplice poter impostare e programmare il tutto senza poi andare in contro a degli accadimenti inaspettati dal punto di vista fiscale. Infine è opportuno precisare il fatto che, anche se le donazioni antecedenti non hanno più rilevanza ai fini del conteggio dell’imposta di successione attraverso il meccanismo del coacervo successorio, in ogni caso, le stesse permangono di estrema rilevanza per quanto riguarda altri aspetti del diritto civile successorio, che non risultano essere rilevanti in modo diretto per i conteggi ai fini fiscali, bensì per la salvaguardia e la tutela dei diritti degli eredi legittimari.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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