Il TFR da lavoro dipendente: come viene calcolato

Trattamento di fine rapporto: un accantonamento del datore di lavoro da liquidare

Il trattamento di fine rapporto, in sigla TFR, costituisce una parte della retribuzione del lavoratore dipendente per la quale viene effettuato l’accantonamento mese per mese da parte del datore di lavoro per poi essere liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia che questa avvenga per dimissioni oppure per licenziamento, anche se per giusta causa.

La liquidazione del trattamento di fine rapporto deriva direttamente dalla stessa retribuzione e di conseguenza dal suo importo.

Anche se le operazioni di conteggio di questa componente retributiva compete ai professionisti esperti del settore, quali i commercialisti e i consulenti del lavoro, comprendere come viene calcolato il trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente è importante per capire quali sono i propri diritti e per poter riscontrare delle eventuali inesattezze da parte del datore di lavoro.

La determinazione dell’importo del TFR

L’importo del trattamento di fine rapporto (TFR per lavoro dipendente) viene determinato addizionando, per ciascun anno di rapporto di lavoro, la retribuzione utile del lavoratore suddivisa per 13,5.

La suddetta disposizione normativa è da considerarsi non derogabile sia dal punto di vista favorevole che da quello sfavorevole per il lavoratore dipendente.

La retribuzione annuale per il conteggio del TFR

Nella retribuzione annuale da prendere in considerazione per il conteggio del trattamento di fine rapporto per lavoratore dipendente sono incluse tutte le somme versate in relazione al rapporto di lavoro, ad esclusione dei rimborsi spese.

La retribuzione valida annuale deve includere anche il corrispettivo delle prestazioni in natura nonché tutti le remunerazioni non occasionali.

Le remunerazioni relative ad arretrati dovuti in conseguenza di vertenze, di conciliazioni e di rinnovi contrattuali aventi decorrenza retroattiva devono essere accantonati unitamente alla retribuzione del corrispondente periodo.

Le remunerazioni aventi cadenza superiore al mese, come ad esempio la quattordicesima mensilità, devono essere conteggiati nell’anno nel corso del quale vengono corrisposti.

Calcolo TFR lavoro dipendente

La determinazione della retribuzione valida per il TFR da lavoro dipendente

La retribuzione valida ai fini del trattamento di fine rapporto si basa solamente sulla normativa legale oppure contrattuale risultante in vigore al momento dell’effettuazione dei singoli accantonamenti.

Di conseguenza non ha alcuna rilevanza la normativa risultante in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il caso in cui un credito retributivo venga meno per prescrizione

Nel caso in cui un credito retributivo venga meno in seguito a prescrizione, il lavoratore dipendente non può effettuare la richiesta del pagamento del relativo importo, tuttavia ha comunque diritto ad un conteggio del trattamento di fine rapporto che comprenda anche la retribuzione non pagata.

Gli emolumenti da considerare nel conteggio del TFR per il lavoratore dipendente

Nel conteggio del TFR da lavoro dipendente devono essere presi in considerazione tutti gli elementi retributivi correlati al rapporto di lavoro oppure collegati all’organizzazione del lavoro, a prescindere dalla loro frequenza o ciclicità.

Non devono essere prese in considerazione unicamente le remunerazioni di natura occasionale oppure sporadica.

Gli obblighi del datore di lavoro relativi al TFR

Il datore di lavoro è obbligato all’effettuazione dell’accantonamento della quota annuale di trattamento di fine rapporto, all’iscrizione della stessa in bilancio ed alla comunicazione al lavoratore dipendente del relativo l’ammontare.

Quanto sopra allo scopo di garantire chiarezza, esattezza e regolarità nella gestione del trattamento di fine rapporto.

TFR datore di lavoro

I benefits in natura nel conteggio del TFR

Ai fini del conteggio del trattamento di fine rapporto, è indispensabile stabilire il valore economico dei benefits in natura, avendo cura di fare riferimento al loro valore normale e non a quello convenzionale fissato sia ai fini fiscali che contributivi.

E’ comunque da tenere in considerazione che possibili metodi diversi possono essere determinati dal contratto collettivo.

Le fasi di interruzione del rapporto di lavoro per il TFR

Le fasi di interruzione del rapporto di lavoro, nel corso dei quali l’anzianità di servizio procede comunque a decorrere ma non avviene nessuna erogazione della retribuzione, generalmente  non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del TFR per il lavoratore dipendente.

Comunque, le normative prevedono delle eccezioni per alcune situazioni specifiche, nelle quali si deve procedere all’accantonamento del trattamento di fine rapporto prendendo a base una retribuzione figurativa, come se il lavoratore dipendente stesse effettuando in modo regolare la sua attività.

Le deroghe per quanto riguarda l’accantonamento del trattamento di fine rapporto nel corso dei periodi di sospensione comprendono:

  • infortuni;
  • malattie;
  • gravidanza;
  • puerperio;
  • cassa integrazione guadagni.

Nelle suddette circostanze, deve essere tenuta in considerazione una retribuzione figurativa equivalente a quella che il lavoratore dipendente avrebbe riscosso abitualmente, compresi i compensi e le maggiorazioni come, a titolo di esempio, lo straordinario fisso oppure l’indennità per turni.

Contratto fine rapporto TFR

Il contratto collettivo può fissare delle eccezioni per il conteggio del TFR

In effetti il contratto collettivo può fissare delle eccezioni per il conteggio del trattamento di fine rapporto, però solamente se queste sono migliorative e quindi vantaggiose per il lavoratore dipendente.

A titolo di esempio, possono essere previsti degli aggiuntivi periodi di sospensione del rapporto di lavoro che risultano utili al conteggio del trattamento di fine rapporto.

Il TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno

Nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, la quota di trattamento di fine rapporto accantonata fino al 31 dicembre dell’anno precedente viene rivalutata in base all’indice Istat del mese nel quale avviene la cessazione, con la parte fissa (1,5%) rapportata in dodicesimi rispetto al periodo lavorato. Invece, se il rapporto di lavoro inizia e termina nel corso dello stesso anno solare, non si procede alla rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto accantonata.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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