Il pignoramento del conto corrente

Una più rilevante celerità nei procedimenti di pignoramento del conto corrente è senza dubbio una delle più significative novità previste nel disegno della Legge di Bilancio 2024.

Nel corso delle ultime settimane si è aperto un importante dibattito attorno a questa proposta, che sta suscitando apprensione tra le persone, preoccupate dal fatto che i propri risparmi possano essere minacciati da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il pignoramento del conto corrente nel disegno della Legge di Bilancio 2024

In conseguenza di quanto previsto nel disegno della Legge di Bilancio 2024, che non è ancora definitiva e quindi non è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di dialogare con più facilità con gli Istituti di Credito.

Si può valutare che questa nuova proposta, quanto sarà a regime, sia in grado di fare arrivare nelle casse dell’Amministrazione Finanziaria maggiori introiti per un ammontare superiore a 700 milioni di euro.

Si sta parlando di un prelievo forzoso, ma in realtà l’Agenzia delle Entrate Riscossione può effettuare il pignoramento del conto corrente già da tempo.

Nel disegno della Legge di Bilancio 2024 è stata introdotta una particolare norma che consente di prelevare direttamente le disponibilità presenti nel conto corrente, senza concedere nessuna tutela al contribuente.

Il pignoramento del conto corrente nel disegno della Legge di Bilancio 2024, nello specifico all’articolo 23, prevede un procedimento informatizzato che consente di rendere più rapido il pignoramento dei conti correnti dei soggetti debitori.

In concreto cosa prevede la norma nel disegno della Legge di Bilancio 2024

Come già detto il pignoramento del conto corrente esiste ormai da tempo e indubbiamente continuerà ad esistere in futuro come una reale possibilità, a prescindere da quanto previsto nel disegno della Legge di Bilancio 2024.

La nuova norma prevede che l’Agenzia delle Entrate Riscossione possa verificare in anticipo il conto corrente da pignorare, in modo da riscontrare se nello stesso fossero presenti o meno delle disponibilità.

In pratica si può asserire che si tratta di una norma che fa risparmiare risorse, infatti il pignoramento del conto corrente potrà essere avviato esclusivamente nella circostanza in cui il conto corrente presenti delle disponibilità, contrariamente al fatto di procedere comunque in ogni caso, anche in mancanza di informazioni certe, come si sta verificando a tutt’oggi.

Infatti, nella prima redazione del disegno della Legge di Bilancio gli ambiti all’interno dei quali l’Agenzia delle Entrate Riscossione poteva agire erano sufficientemente definiti:

  • prima di iniziare una procedura di pignoramento, aveva l’opportunità di avere accesso alle informazioni riguardanti le disponibilità presenti sul conto corrente;
  • una volta verificato che ci fossero disponibilità sufficienti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva la possibilità di proseguire con le adeguate richieste all’Istituto Bancario e al debitore.

Tuttavia, non era stato ancora rappresentato quale sarebbe stato il procedimento seguito da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dal momento che la determinazione di queste specificità sarebbe stata effettuata tramite un apposito Decreto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe pubblicato, dopo averlo esaminato con il Garante della Privacy, con l’Associazione Bancaria Italiana e con Poste Italiane.

Da tutto questo procedimento di riscontro sarebbero stati esclusi i singoli debiti di importo inferiore a 1.000,00 euro.

Il meccanismo del pignoramento del conto corrente

Le normative che provvedono a disciplinare le operazioni di pignoramento sono indicate nell’articolo 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

Nel caso specifico sono state fornite le regole per la riscossione delle imposte sui redditi, con la sola eccezione dei crediti pensionistici, l’atto di pignoramento verso terzi di un credito, può includere l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione, fino alla concorrenza dell’intero ammontare del credito, di conseguenza già al momento attuale l’Agenzia delle Entrate Riscossione può avere direttamente accesso a qualsiasi conto corrente.

Il Consiglio dei Ministri sta apportando delle modifiche alla Legge di Bilancio, tali modifiche sono inerenti esclusivamente alle procedure ed alla rapidità attraverso le quali vengono eseguite le indagini.

La procedura del pignoramento del conto corrente

L’atto di pignoramento è composto di due parti distinte:

  • la prima riguarda la citazione del debitore a comparire;
  • la seconda è responsabilità dell’ufficiale giudiziario e comprende la dichiarazione di pignoramento e l’intimazione al debitore e a terzi di non disporre delle somme pignorate prima dell’ordine del Giudice dell’Esecuzione.

In conseguenza del ricevimento dell’atto di pignoramento, l’Istituto Bancario è obbligato a dare comunicazione al creditore entro 10 giorni dalla notifica dell’atto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure Posta Elettronica Certificata, dei seguenti dettagli in conformità a quanto stabilito dall’articolo 547, 1° e 2° comma, del Codice di Procedura Civile:

  • le somme di debito e le relative scadenze a favore del debitore;
  • l’eventuale esistenza di sequestri effettuati prima del pignoramento;
  • l’eventuale esistenza di cessioni di credito precedentemente al pignoramento;
  • l’eventuale esistenza di pignoramenti, sia preesistenti che successivi al pignoramento del credito.

L’Istituto Bancario è obbligato alla custodia dell’importo pignorato, nel limite dell’ammontare previsto aumentato del 50%.

Nell’ipotesi in cui il terzo pignorato effettui una dichiarazione affermativa e questa non venga contestata da parte del creditore, il Giudice dell’Esecuzione, previo consulto con il creditore e con il debitore esecutato, provvederà all’emissione di un ordine per l’assegnazione delle somme pignorate a favore del creditore. Questo potrebbe comportare una eventuale ripartizione pro quota con altri creditori concomitanti, nel caso in cui il credito risulti esigibile immediatamente oppure entro un termine non superiore a 90 giorni.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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