Contribuzione Inps per le nuove attività
L’inizio di una nuova attività in qualità di impresa e l’apertura della partita Iva, non fa in ogni caso derivare automaticamente l’obbligo della contribuzione inps, ossia della iscrizione alla Gestione Inps Commercianti o Artigiani.
Infatti esistono delle particolari circostanze nelle quali esiste la possibilità di non avere l’obbligo dell’iscrizione e di conseguenza quello del versamento dei contributi Ivs (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) Inps.
Nel prosieguo della presente trattazione verranno esaminate le ipotesi nelle quali viene contemplata la possibilità di non iscrivibilità, con particolare riguardo specialmente alla circostanza di non iscrivibilità nell’ipotesi di prevalenza del proprio lavoro da dipendente rispetto a quello della propria ditta individuale.
Le ipotesi della non iscrivibilità alla gestione Inps sono quelle di seguito riportate:
- lavoro dipendente a tempo pieno (40 ore di lavoro settimanali);
- partecipazione ai fini sociali esclusivamente per aver conferito capitale;
- ulteriore attività prevalente con relativa iscrizione alla correlata cassa previdenziale;
- iscrizione alla cassa previdenza artigiani o commercianti per un’ulteriore attività di impresa.
Lavoro dipendente a tempo pieno e a tempo parziale
Il lavoro dipendente a tempo parziale, non dispensa dalla contribuzione inps iscrivendosi alla gestione previdenziale artigiani o commercianti, dal momento che l’attività a tempo parziale, in quanto tale, non può essere considerata prevalente rispetto all’attività di impresa.
Solamente nell’ipotesi di lavoro dipendente a tempo pieno, vale a dire 40 ore di lavoro settimanali, il titolare dell’impresa viene dispensato dall’iscrizione alla gestione previdenziale artigiani o commercianti.
La dichiarazione della non iscrivibilità alla gestione previdenziale Inps deve essere effettuata mediante il quadro “AC” di ComUnica, contestualmente all’apertura della partita Iva.
Chiaramente, possono verificarsi circostanze nelle quali l’attività di lavoro dipendente a tempo pieno possa sopraggiungere in un secondo tempo rispetto all’apertura della partita Iva.
Di conseguenza, in tale ipotesi, il titolare dell’impresa che fino a quel momento aveva regolarmente provveduto al versamento della somme per la contribuzione inps, può effettuare la richiesta di cancellazione della sua posizione contributiva nella gestione artigiani o commercianti, sempre mediante ComUnica.
Lavoro dipendente a tempo determinato e a tempo indeterminato
Di regola non è indispensabile un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per essere dispensati dal versamento dei contributi per la gestione artigiani o commercianti, infatti l’Inps prevede la dispensa nell’ipotesi di attività di lavoro dipendente prevalente, senza precisare la durata del contratto.
Tuttavia, mentre nell’ipotesi di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non nascono difficoltà, risulta sicuramente più particolare l’aspetto relativo al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.
Infatti, ipotizzando che alla scadenza il contratto non venga sottoposto a rinnovo, il titolare dell’impresa dovrà provvedere alla contribuzione iscrivendosi alla gestione inps per il versamento dei contributi relativi, per poi eventualmente effettuare la cancellazione nell’ipotesi di un altro contratto a tempo determinato.
L’iscrizione alla gestione separata Inps
Sono frequenti i casi di lavoratori dipendenti che esercitano una seconda attività di lavoro autonomo, sia come imprenditori che come liberi professionisti.
Per queste tipologie di lavoratori si pone la questione della contribuzione inps, nello specifico si pone il dubbio se per i lavoratori dipendenti titolari di partita Ivasia dovuta la doppia contribuzione all’Inps, sia come dipendenti che come autonomi, oppure se sia possibile evitare il versamento dei contributi sul reddito di lavoro autonomo.
Quanto sopra dipende dalle gestioni previdenziali alle quali si risulta iscritti, oppure si deve effettuare l’iscrizione, pertanto dalla tipologia di attività in esecuzione, nonché dall’attività esercitata in prevalenza.
Andiamo adesso ad esaminare in quali circostanze deve essere versata la doppia contribuzione Inps, in conseguenza delle attività esercitate.
Se il lavoratore dipendente esercita anche un’attività di lavoro autonomo come libero professionista, ma non appartiene ad una categoria per la quale esiste una specifica cassa previdenziale, quali ad esempio commercialisti, ingegneri, avvocati, geometri, ecc., ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, anche se sta già versando i contributi in qualità di lavoratore dipendente.
Tuttavia il soggetto in questione non deve effettuare il versamento della contribuzione piena pari al 25,72% come avviene per la totalità dei professionisti, infatti l’aliquota viene ridotta al 24%.
Per i soggetti che versano l’aliquota ridotta non vengono erogate le prestazioni di assistenza, quali l’indennità di disoccupazione, alla quale hanno diritto i soli lavoratori parasubordinati, le prestazioni per malattia, ricovero, maternità e gli assegni al nucleo familiare, mentre vengono in ogni caso erogate le corrispondenti prestazioni nella gestione dei lavoratori dipendenti.
L’aliquota contributiva del 24% è dovuta anche da parte dei pensionati che esercitano attività libero-professionale senza essere iscritti ad una specifica gestione previdenziale.
Contribuzione Inps per lavoro dipendente e libero professionista iscritto ad un albo
Nell’ipotesi in cui, in base alla tipologia dell’attività professionale esercitata, esiste una cassa previdenziale di categoria, il dipendente-professionista ha l’obbligo dell’iscrizione e del versamento dei contributi, se previsto dal regolamento dell’ente pensionistico.
La maggioranza delle gestioni previdenziali stabilisce, per i liberi professionisti che svolgono anche l’attività di lavoro dipendente, il versamento di contributi previdenziali ridotti, approssimativamente la metà, rispetto alla contribuzione intera.
Contribuzione Inps per lavoro dipendente e lavoro autonomo
Nel caso in cui il lavoratore dipendente svolga anche attività in proprio in forma di impresa individuale, impresa familiare oppure società, può non effettuare l’iscrizione presso la specifica gestione Inps dei lavoratori autonomi esclusivamente se l’attività di lavoro dipendente risulta essere quella prevalente.
In caso contrario, ad esempio se il contratto di lavoro dipendente è a tempo parziale, non venendo considerata l’attività di lavoro dipendente come prevalente, il soggetto può essere obbligato ad effettuare l’iscrizione ed al versamento della doppia contribuzione inps.
Nello specifico, sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps, le ipotesi nelle quali non è prevista l’iscrizione obbligatoria ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi, e quindi l’esonero contributivo, sono:
- lo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente a tempo pieno;
- la partecipazione all’attività di una società unicamente attraverso conferimento di capitale; essere componente dell’organo amministrativo oppure di altro organo di una persona giuridica non invalida il rapporto di lavoro dipendente, se c’è una reale subordinazione al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo amministrativo della società;
- lo svolgimento di un’altra attività autonoma prevalente, non come libero professionista, con l’iscrizione alla relativa cassa previdenziale;
- l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o dei commercianti per un’altra attività d’impresa.
Nel caso in cui il dipendente imprenditore, socio oppure collaboratore ha un contratto di lavoro a tempo parziale, l’obbligo del versamento della doppia contribuzione all’Inps, in ogni caso dipende dall’abitualità e dalla prevalenza dell’attività esercitata e non è quindi automatico.
Il controllo dell’abitualità e della prevalenza non dipende rigorosamente dall’orario previsto nel contratto di lavoro, tempo parziale sotto o sopra il 50%, né dall’attività che produce il reddito maggiore, ma è solamente l’attenta osservazione del caso tangibile, ad esempio un fattore di valutazione può essere il tempo destinato all’attività d’impresa, che può prescrivere l’obbligo, o meno, del versamento della doppia contribuzione inps. L’Inps con il Messaggio n. 3974 del 15.11.2021, il Messaggio n. 4184 del 26.11.2021 ed il Messaggio n. 4620 del 23.12.2021 ha rilasciato vari chiarimenti sugli argomenti esaminati nella presente trattazione.
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com