E’ doveroso premettere che l’art. 95, comma 5, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), stabilisce che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”.
Di conseguenza, allo scopo che il compenso spettante agli amministratori di società possa essere deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto,e pertanto non si debba rinviare la deduzione del costo, è indispensabile che la società provveda a corrispondere il saldo del debito entro il 31 dicembre, quindi entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta, con la possibilità, però, di potere utilizzare il principio della cosiddetta “cassa allargata”, venendo meno al generale principio fiscale della competenza, perciò con inserimento dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell’anno successivo, ma solamente nel caso in cui il compenso percepito dall’amministratore rappresenti per quest’ultimo reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
In caso … Leggi di più