I soggetti intenzionati ad iniziare un’attività indipendente e divenire lavoratori autonomi, normalmente non procedono immediatamente ad aprire la partita Iva, ma cominciano a diventare operativi tramite la prestazione occasionale con applicazione della ritenuta d’acconto.
Successivamente, dopo il consolidamento del lavoro, che così diviene più stabile ed abituale, occorre procedere all’apertura della partita Iva.
La prestazione occasionale
La prestazione occasionale di lavoro autonomo è una prestazione di tipologia non commerciale che deve essere effettuata in forma sporadica, non in forma permanente, non ripetuto, in una sola parola “occasionale”.
Può esserne un esempio il lavoratore dipendente che effettua una consulenza straordinaria:
- al di fuori del proprio ambito lavorativo;
- al di fuori dell’orario di lavoro dipendente.
Un ulteriore esempio può essere lo studente che procede alla realizzazione di un portale web per un libero professionista oppure per un’azienda.
Nel caso in cui l’attività effettuata dovesse divenire permanente, usuale ed esercitata sistematicamente, si renderebbe obbligatorio procedere all’apertura della partita Iva.
L’obbligo della dichiarazione dei redditi
Tranne poche eccezioni, in linea di massima, il soggetto che percepisce redditi che derivano da prestazioni occasionali, è obbligato ad indicare i redditi stessi nella dichiarazione dei redditi.
Infatti, nel caso in cui la sola fonte di guadagno del soggetto fosse costituita dai redditi che derivano dalle prestazioni occasionali, ed il soggetto non fosse proprietario di beni immobili oltre all’abitazione principale, ed i compensi complessivi non fossero superiori ai 4.800,00 euro, non deriverebbe l’obbligo della dichiarazione dei redditi.
Quanto sopra significa che, nell’ipotesi dell’esistenza di altri redditi oppure della volontà di procedere al recupero delle ritenute d’acconto subite, deriva l’obbligo della dichiarazione dei redditi.

La ritenuta d’acconto
Qualora un soggetto effettui una prestazione occasionale di lavoro autonomo in favore di un soggetto titolare di partita Iva, che sia rappresentato:
- da un libero professionista;
- da una ditta individuale;
- da una società di persone;
- da una società di capitali;
è necessario che venga applicata la ritenuta d’acconto del 20%, in questo caso il percipiente non incassa il 100% ma l’80% del compenso, con la sola eccezione nell’ipotesi in cui il committente si trovi in regime fiscale forfettario (libero professionista o ditta individuale).
Procedendo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la ritenuta d’acconto subita diviene un credito che può essere impiegato in compensazione per il versamento di altri tributi oppure può essere rimborsato.
Nell’ipotesi in cui si percepiscano altri redditi oppure si superi il limite dei 4.800,00 euro lordi, i compensi che derivano da prestazioni occasionali devono essere necessariamente indicati nella dichiarazione dei redditi e concorrono alla determinazione dell’Irpef, dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale.
Prestazione occasionale e Certificazione Unica
I committenti sostituti d’imposta sono obbligati a consegnare ai soggetti che hanno effettuato le prestazioni occasionali, la Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti, nella stessa vengono distintamente riportati gli importi dei compensi lordi e delle eventuali ritenute d’acconto.
Il suddetto documento deve essere consegnato entro il giorno 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la prestazione occasionale.
Ricevute tutte le Certificazioni Uniche, il lavoratore occasionale potrà valutare e decidere se procedere o meno con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Si potrebbe verificare che il lavoratore occasionale abbia subito delle ritenute d’acconto per importi superiori rispetto a quello dell’Irpef dovuta, e per questa ragione, è in ogni caso suggerito di procedere con la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche in ipotesi di un’unica prestazione occasionale di modesto importo, infatti accade abbastanza spesso che le ritenute d’acconto subite vengano perse.
Se l’importo dell’Irpef dovuta risultasse inferiore rispetto a quello delle ritenute d’acconto subite, queste potranno essere riportate negli anni successivi, essere impiegate in compensazione per il versamento di altri tributi oppure essere rimborsate.
Prestazione occasionale e contributi previdenziali
Qualora venga superato il limite dei 5.000,00 euro lordi di reddito percepito tramite prestazioni occasionali di lavoro autonomo, entra in vigore l’obbligo contributivo.
E’ importante tenere presente che il suddetto limite dei 5.000,00 euro non rappresenta, però, anche il limite annuale da non superare per non dover obbligatoriamente aprire la partita Iva, infatti si tratta della soglia superata la quale, è necessario effettuare l’iscrizione alla Gestione Separata Inps.
Al di sotto del suddetto limite, non si deve procedere al versamento di nessun contributo previdenziale, mentre se avviene il superamento dei 5.000,00 euro, scatta l’obbligo di effettuare l’iscrizione alla Gestione Separata Inps e del versamento dei contributi previdenziali.
Occorre prestare attenzione sul fatto che i contributi previdenziali da versare sono dovuti solamente sulla parte dei compensi che eccede i 5.000,00 euro e non sull’importo totale delle prestazioni occasionali effettuate.
E’ dovere del lavoratore occasionale di dare immediata comunicazione ai committenti del superamento del limite dei 5.000,00 euro, quest’ultimi saranno pertanto obbligati ad effettuare l’iscrizione del lavoratore occasionale alla Gestione Separata Inps ed al versamento dei contributi previdenziali, che saranno per la quota di 1/3 a carico del lavoratore occasionale e per la quota di 2/3 a carico del committente. Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale delle erogazioni del mese.
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com



Settembre 24th, 2021
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