Detrazioni fiscali: bonus edilizia, arredo e risparmio energetico

Anche per l’anno 2021 è stata disposta la proroga della disciplina delle detrazioni fiscali in materia di:

  • recupero edilizio;
  • risparmio energetico;
  • bonus facciate;
  • detrazioni per il verde;
  • bonus arredi.

Infatti, in prospettiva dell’accorpamento delle suddette detrazioni con l’applicazione di un’unica aliquota di detrazione pari al 36%, il Legislatore ha stabilito gradualmente la proroga delle agevolazioni maggiorate attualmente in vigore.

Non risultano da evidenziare dei significativi cambiamenti per quanto riguarda le detrazioni sul recupero edilizio, le normative in vigore in precedenza, infatti, risultano prorogate relativamente alle spese sostenute fino al prossimo 31 dicembre 2021:

  • con la detrazione maggiorata al 50%;
  • con il limite di spesa di 96.000,00 euro.

Relativamente al risparmio energetico, sono state prorogate le normative, alle stesse condizioni stabilite per l’anno precedente, per cui risulta confermata al 65% o al 50% l’aliquotaconcernente gli interventi comprendenti l’acquisizione e la posatura di:

  • finestre comprensive di infissi;
  • schermature solari;
  • climatizzazione invernale con impianti muniti di generatori di calore alimentati a biomasse;
  • caldaie a condensazione.

Anche l’agevolazione sull’acquisizione di arredi e di elettrodomestici viene rinnovata, alle medesime condizioni degli anni precedenti, con riferimento alle spese realizzate fino al 31 dicembre 2020.

Anche per quanto riguarda il bonus verde viene prevista la proroga per tutto l’anno 2021 con gli stessi limiti fissati per gli anni precedenti.

Relativamente alle novità sono, invece, da segnalare:

  • la maggiorazione del bonus mobili, per il quale il limite di spesa viene elevato da 10.000,00 a 16.000,00 euro;
  • l’inserimento di un nuovo bonus idrico per gli interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparati a scarico ridotto e di dispositivi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi dispositivi a limitazione del flusso d’acqua, da poter applicare fino al 31 dicembre 2021, con il limite di spesa di 1.000,00 euro.
  • la proroga fino al 30 giugno 2022 della scadenza di applicazione del cosiddetto superbonus del 110% e l’inserimento delle persone fisiche nell’ambito di applicazione in relazione agli interventi sugli edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari accatastate separatamente;
  • l’inserimento degli interventi di sostituzione dei gruppi elettrogeni di emergenza esistenti con generatori di emergenza a gas di ultima generazione tra le spese ammesse ai sensi dell’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Nel prosieguo, vengono illustrate le disposizioni inserite dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 in relazione ai vari bonus sui lavori edili.

Detrazioni fiscali edilizia

Detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio

In conseguenza delle modificazioni che sono state apportate alla materia delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico i contribuenti potranno usufruire fino al prossimo 31 dicembre 2021 di una detrazione del 50% con un limite di spesa di 96.000,00 euro.

L’incremento della detrazione viene applicato a tutti gli interventi previsti nell’ambito di applicazione della detrazione del 36%, inclusi anche i casi di recupero edilizio e di restauro conservativo di fabbricati compiuto da cooperative edilizie con assegnazione dei fabbricati, per tale ipotesi opera l’ampliamento del periodo, da 6 mesi a 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, in cui può essere effettuata la cessione.

Questa ipotesi si differenzia da quelle ordinarie dal momento che l’importo della spesa detraibile viene fissato al 25% del prezzo di cessione/vendita del fabbricato, di conseguenza non si procede al conteggio delle spese ma si stabilisce a forfait la quota detraibile sulla base dell’importo della cessione/vendita.

Rimane invariata la norma in base alla quale per le spese sostenute dal 01 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici (nelle zone 1, 2 e 3) su costruzioni destinate ad abitazione oppure ad attività produttive, compete una detrazione del 50% con un limite di spesa di 96.000,00 euro per ogni unità immobiliare per ciascun anno, da ripartire in 5 quote annuali.

Nel caso in cui dalla effettuazione degli interventi si ottenga una riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio:

  • ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dell’imposta compete nella misura del 70% della spesa sostenuta oppure del 75% se riferita alle parti comuni del fabbricato;
  • a due classi di rischio inferiore, la detrazione compete nella misura dell’80% della spesa sostenuta oppure dell’85% se riferita alle parti comuni del fabbricato.

Relativamente agli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali del fabbricato, viene prevista la possibilità di poter effettuare la cessione del correlato credito ai fornitori che hanno realizzato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di poter procedere alla susseguente cessione del credito.

In attuazione delle proroghe disposte dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, i contribuenti possono usufruire delle agevolazioni di seguito indicate:

Sintesi relativa agli interventi di recupero edilizio:

Recupero edilizio, interventi conservativi:

Importo detraibile                    50%

Limite di spesa               96.000,00 euro

Scadenza                      Spese sostenute dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2020   

Interventi antisismici:

Interventi antisismici in zone ad alto rischio:

Importo detraibile                    50%

Limite di spesa               96.000,00 euro

Scadenza                      Spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

Con riduzione rischio sismico di 1 classe:

Importo detraibile                    70%

Limite di spesa               96.000,00 euro

Scadenza                      Spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

Con riduzione rischio sismico di 2 classi:

Importo detraibile                    80%

Limite di spesa               96.000,00 euro

Scadenza                      Spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

Interventi antisismici che insistono su parti comuni di fabbricati:

Importo detraibile                    +5%

Limite di spesa               96.000,00 euro per ciascun fabbricato compreso nell’intervento

Scadenza                      Spese sostenute fino al 31 dicembre 2021

L’agevolazione concernente le misure antisismiche può essere beneficiata anche da:

  • Istituto Autonomo Case Popolari;
  • Enti con le stesse finalità sociali;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
detrazioni risparmio energetico

Detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico

Per l’anno 2021 relativamente agli interventi di risparmio energetico, viene prevista, in linea generale, l’applicazione di una detrazione pari al 65%, ad eccezione di quanto previsto per gli interventi sulle parti comuni condominiali.

In mancanza di ulteriori presupposti tendenti a delineare l’applicazione della maggiore detrazione del 65% in riferimento alla data di inizio degli interventi, si può ragionevolmente ritenere che l’uso delle parole “spese sostenute” significhi che ai fini dell’imputazione delle stesse bisogna procedere come di seguito indicato:

  • al criterio di cassa e, di conseguenza, alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere dalla data di inizio degli interventi ai quali i pagamenti fanno riferimento, per quanto riguarda le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali;
  • al criterio di competenza e, di conseguenza, alla data di completamento della prestazione, a prescindere sia dalla data di inizio degli interventi ai quali le spese fanno riferimento che dalla data dei pagamenti, per quanto riguarda le imprese individuali, le società e gli enti commerciali.

Mediante la Legge di Bilancio 2017 era stata inserita una apposita possibilità di proroga per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, usufruibile anche da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, in tale circostanza la misura viene finanziata fino al prossimo 31 dicembre 2021 e la misura della detrazione può cambiare in base alle varie ipotesi.

Nello specifico, viene stabilito che per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, che riguardano come minimo il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, saranno oggetto di una detrazione maggiorata nella misura del 70%.

La detrazione maggiorata compete nella misura del 75% per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che assicurano un’ottimizzazione della prestazione energetica sia invernale che estiva adeguata alla qualità media che viene richiesta dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2015.

In ambedue le suddette ipotesi, la sussistenza dei requisiti per poter riconoscere i relativi benefici dovrà essere certificata da professionisti abilitati tramite l’Attestato di Prestazione Energetica.

Le detrazioni maggiorate verranno ammesse nel limite di spesa di 40.000,00 euro per ciascuna unità abitativa interessata dagli interventi di riqualificazione energetica.

Tramite la Legge di Bilancio 2020 sono state prorogate le detrazioni, alle stesse condizioni che risultano stabilite dalla Legge di Bilancio 2018, attraverso la quale sono state apportate varie e rilevanti modifiche alle detrazioni, che vengono di seguito riassunte:

  • la detrazione viene ridotta al 50% per quanto riguarda le spese, sostenute dal 01 gennaio 2018, concernenti gli interventi di acquisto e di posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti provvisti di caldaie a condensazione con efficienza come minimo pari alla classe A, mentre risultano esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti provvisti di caldaie a condensazione con efficienza sottostante alla classe A;
  • la detrazione fiscale viene applicata nella misura del 65% per quanto riguarda gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti provvisti di caldaie a condensazione di efficienza come minimo pari alla classe A di prodotto, prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013, e contemporanea installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti provvisti di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed appositamente progettati dal fabbricante per poter funzionare in abbinamento tra di loro, oppure per quanto riguarda le spese sostenute per l’acquisto e per la posa in opera di generatori di aria calda a condensazione;
  • viene stabilita la detrazione del 65% delle spese per quanto riguarda l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nel limite massimo della detrazione di 100.000,00 euro, con il vincolo che per poter usufruire di tale detrazione gli interventi in questione devono portare ad un risparmio di energia primaria (PES – Primary Energy Saving) equivalente come minimo al 20%;
  • la detrazione nella misura del 50% viene applicata alle spese sostenute nell’anno 2018 per quanto riguarda l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti provvisti di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo della detrazione di 30.000,00 euro;
  • per quanto riguarda le spese concernenti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, indirizzati in maniera congiunta sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica, compete una detrazione nella misura dell’80%, nel caso in cui gli interventi comportino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, oppure nella misura dell’85% nel caso in cui gli interventi comportino il passaggio a due classi di rischio inferiori, l’anzidetta detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di uguale importo e viene applicata su un importo di spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ogni edificio.

La detrazione può essere beneficiata anche da:

  • Istituto Autonomo Case Popolari;
  • Enti con le medesime finalità sociali;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

In linea generale, fatta eccezione per quanto sopra riportato, le detrazioni maggiorate sono applicabili entro i termini di seguito indicati:

Sintesi relativa agli interventi di risparmio energetico:

Interventi di risparmio energetico per le spese sostenute dal 06 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2021 (previsione generale):

Importo detraibile                    65%

Limite di spesa               In base al tipo di intervento

Ripartizione in quote       10 rate annuali

Interventi di risparmio energetico per le spese sostenute dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2021 (eccezioni):

Importo detraibile                    50%

Limite di spesa               In base al tipo di intervento

Ripartizione in quote       10 rate annuali

Interventi di risparmio energetico su parti comuni, con  almeno il 25% di superficie disperdente, per le spese sostenute dal 01 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021:

Importo detraibile                    70%

Limite di spesa               40.000,00 euro

Ripartizione in quote       10 rate annuali

Interventi di risparmio energetico su parti comuni, per miglioramento prestazioni energetiche estive e invernali, per le spese sostenute dal 01 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021:

Importo detraibile                    75%

Limite di spesa               40.000,00 euro

Ripartizione in quote       10 rate annuali

Interventi antisismici di risparmio energetico:

Importo detraibile                    85%

Limite di spesa               136.000,00 euro

Ripartizione in quote       10 rate annuali

Bonus facciate 2021

Il bonus facciate, sintesi delle detrazioni fiscali

Come segnalato in precedenza, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’inserimento di una particolare caso di detrazione collegata agli interventi edilizi effettuati nell’anno 2020 sulle strutture opache della facciata, sui balconi, sui fregi e sugli ornamenti, compresi quelli di sola pulitura o di sola tinteggiatura esterna destinati al recupero ed al restauro della facciata esterna degli edifici situati nelle zone A e B di cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministero per l’Interno n. 1444 del 02 aprile 1968, riferito ai centri storici o ai centri totalmente/parzialmente edificati.

Con la Legge di Bilancio 2021 i termini previsti per il sostenimento delle suddette spese vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

La detrazione viene applicata nella misura del 90% delle spese sostenute e viene ripartita in 10 quote annuali di uguale importo.

E’ da evidenziare che, relativamente al limite di spesa, la norma non fornisce nessuna indicazione.

Sintesi relativa al bonus facciate:

Importo detraibile                               90%

Limite di spesa                        N/D

Ripartizione in quote                 10 rate annuali

Bonus spazi verdi

Il bonus verde

Sul modello delle detrazioni relazionate in precedenza, viene fissata la proroga anche relativamente alle spese sostenute nell’anno 2021 per quanto riguarda i lavori di sistemazione a verde.

Con la Legge di Bilancio 2018 viene previsto il riconoscimento di un detrazione, nella misura del 36%, relativamente alle spese sostenute, con un limite di spesa di 5.000,00 euro, per:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici;
  • la realizzazione di coperture a verde;
  • la realizzazione di giardini pensili.

La detrazione compete anche con riferimento alle parti comuni degli edifici condominiali:

  • con il limite di spesa di 5.000,00 per ciascuna singola unità abitativa;
  • è prevista ripartizione in quote in 10 rate annuali;
  • con pagamenti effettuati unicamente mediante strumenti tracciabili.

Sintesi relativa al bonus verde:

Lavori di sistemazione a verde sostenuti nell’anno 2021:

Importo detraibile                                                             36%

Limite di spesa                                                       5.000 euro

Limite di spesa su parti comuni condominiali               5.000 euro per unità abitativa

Bonus arredo

Il bonus arredi

In relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ai contribuenti che beneficiano della detrazione per il recupero edilizio viene riconosciuta anche una detrazione dall’imposta lorda, fino al raggiungimento del suo importo totale, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per gli acquisti, diretti al completamento dell’arredamento del fabbricato oggetto di ristrutturazione, di:

  • mobili;
  • arredi;
  • grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+;
  • forni, per i quali sia prevista l’etichetta energetica, di classe non inferiore alla A.

In base alle nuove disposizioni, i requisiti richiesti sono:

  • che l’intervento di recupero abbia avuto inizio dal 01 gennaio 2020;
  • che le spese per gli acquisti siano sostenute nell’anno 2021.

La detrazione, usufruibile dal 01 gennaio 2021, può essere beneficiata:

  • su un limite di spesa di 16.000,00 euro, invece che sugli abituali 10.000,00 euro;
  • con ripartizione in quote in 10 rate annuali.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che possono rappresentare un legittimo presupposto per poter beneficiare della detrazione, l’esecuzione di interventi edilizi sia sulle singole unità immobiliari residenziali che sulle parti comuni di edifici residenziali, rispettivamente per l’acquisto di mobili e arredi destinati all’abitazione e per l’acquisto di mobili e arredi destinati alle parti comuni.

Nell’insieme le varie ipotesi in cui viene consentita la detrazione su mobili e arredi vengono di seguito indicate:

  • interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali;
  • interventi necessari alla ricostruzione oppure al ripristino del fabbricato danneggiato in conseguenza di eventi calamitosi, sebbene non rientranti nelle categorie precedenti, con la condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, riguardanti interi fabbricati, effettuati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da parte di cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori alla successiva cessione o assegnazione del fabbricato.

I beni rientranti nella detrazione devono essere di nuova costruzione e sono costituiti da:

  • mobili;
  • arredi;
  • elettrodomestici per i quali è prevista l’etichetta energetica.

A solo titolo di esempio, fanno parte dei mobili e degli arredi che rientrano nella detrazione:

  • letti, armadi, comodini, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze;
  • materassi ed apparecchi di illuminazione che rappresentano un indispensabile completamento dell’arredamento del fabbricato oggetto di ristrutturazione.

Diversamente, non rientrano nella detrazione gli acquisti di:

  • porte;
  • pavimentazioni (compreso il parquet);
  • tende e tendaggi;
  • altri complementi di arredo.

Relativamente ai grandi elettrodomestici, la norma pone dei limiti alla detrazione per quanto riguarda l’acquisto delle tipologie corredate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, nei casi in cui per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.

L’acquisto di grandi elettrodomestici privi di etichetta energetica risulta rientrante nella detrazione solamente nei casi in cui per quelle tipologie non sia al momento previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Al fine di poter correttamente individuare i grandi elettrodomestici, in mancanza di specifiche indicazioni nella norma agevolativa, rappresenta un valido raffronto l’elenco di cui all’allegato 1B del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, in base al quale, a titolo di esempio, rientrano nella categoria dei grandi elettrodomestici:

  • frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, apparecchi di cottura, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, stufe elettriche, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Per l’effettuazione del pagamento dei mobili, degli arredi e degli elettrodomestici rientranti nella detrazione si deve ricorrere all’utilizzazione di:

  • i bonifici, con l’indicazione del codice fiscale e della partita iva del beneficiario e la specificazione del pagamento di ristrutturazioni fiscalmente agevolabili;
  • le carte di credito/debito.

Sintesi relativa al bonus arredi:

Acquisto di mobili, di arredi, di grandi elettrodomestici in concomitanza di interventi di recupero edilizio:

Importo detraibile             50%

Limite di spesa       16.000,00 euro

Scadenza               Spese sostenute nell’anno 2021 su interventi di recupero dell’anno 2020

E’ importante precisare che i contribuenti possono beneficiare della detrazione d’imposta a prescindere dall’ammontare dell’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

Bonus idrico 2021

Il bonus idrico

Attraverso la Legge di Bilancio 2021 viene inserita un nuova detrazione a favore delle persone fisiche residenti in Italia che, entro il 31 dicembre 2021, eseguono interventi di sostituzione di:

  • vasi sanitari in ceramica con nuovi apparati a scarico ridotto;
  • di dispositivi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi dispositivi a limitazione del flusso d’acqua.

I suddetti interventi possono essere effettuati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti oppure su singole unità immobiliari esistenti, con il limite di spesa di 1.000,00 euro.

Sintesi relativa al bonus idrico:

Interventi di sostituzione eseguiti nell’anno 2021:

Limite di spesa               1.000 euro

Il superbonus del 110%

Per quanto riguarda, infine, il cosiddetto superbonus del 110%, si evidenziano le novità di seguito indicate:

  • la proroga della detrazione alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
  • la ripartizione in 4 quote annuali della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2022;
  • la proroga della possibilità di effettuare l’opzione per la cessione del credito connesso alla detrazione spettante oppure per il cosiddetto sconto sul corrispettivo;
  • l’introduzione tra i soggetti beneficiari delle persone fisiche nell’ambito di applicazione in relazione agli interventi sugli edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari accatastate separatamente;
  • interventi cosiddetti trainati per gli interventi relativi all’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che fatto parte dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • l’introduzione tra gli interventi cosiddetti trainati, degli interventi relativi all’isolamento del tetto, indipendentemente dal fatto che nell’edificio sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’introduzione tra gli interventi cosiddetti trainati, di quelli rivolti alla soppressione delle barriere architettoniche;
  • l’allargamento della detrazione alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici su strutture che risultano di pertinenza degli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per quanto riguarda gli interventi di installazione di impianti per la ricarica di veicoli elettrici.
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