Attraverso la Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti a molti deidubbi di operatività manifestatisi in relazione all’applicazione degli obblighi inerenti alla memorizzazione ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi previsti dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015.
Una delle indicazioni più importanti riguarda l’obbligo dell’emissione del documento commerciale al momento del pagamento, sia totale che parziale, del corrispettivo oppure alla consegna dei beni o all’ultimazione del servizio nel caso in cui questi eventi siano anteriori rispetto al pagamento.
In ambedue queste ultime ipotesi, il documento commerciale dovrà essere emesso avendo cura di evidenziare il corrispettivo non incassato.
Nello specifico, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, si dovrà procedere all’emissione di un nuovo documento commerciale all’atto dell’incasso del corrispettivo, avendo cura di richiamare gli elementi identificativi di quello emesso in precedenza.
In alternativa, rimane immutata la possibilità di procedere all’emissione della fattura immediata oppure differita, entro il termine stabilito dall’art. 21, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ovverosia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di compimento delle stesse.
Oltre a ciò, attraverso la Circolare n. 3/E viene anche fornito il chiarimento che possono beneficiare del credito d’imposta previsto per l’acquisto o per l’adattamento dei registratori di cassa anche i soggetti che utilizzano queste apparecchiature, ad esempio tramite leasing, sostenendo il costo nell’anno 2019 oppure nell’anno 2020, e che ne diventano, nel caso, proprietari solamente in un periodo successivo, mentre rimangono esclusi da tale agevolazione i soggetti che acquistano le apparecchiature non per l’utilizzazione diretta, ma per una susseguente vendita o locazione a vario titolo.
Il momento di emissione del documento commerciale nei corrispettivi
Una delle precisazioni più importanti incluse nella Circolare n. 3/E è quella relativa al momento di emissione del documento commerciale.
In linea con quanto previsto per lo scontrino fiscale e per la ricevuta fiscale, viene evidenziato che l’emissione del documento commerciale deve essere effettuata in contemporaneità con l’effettuazione dell’operazione, oppure in un momento che può non corrispondere con quello di esecuzione ai fini Iva, come previsto dall’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.
In pratica, si deve procedere all’emissione del documento commerciale:
- al momento del pagamento del corrispettivo;
- al momento della consegna dei beni o dell’ultimazione del servizio nel caso in cui questi eventi siano anteriori rispetto al pagamento.
I corrispettivi non incassati
Nella situazione in cui il cedente o prestatore esegua operazioni per le quali non è stato incassato il corrispettivo, è necessario procedere alla distinzione degli adempimenti in base al fatto che si riferiscano a cessione di beni oppure a prestazione di servizi:
- nell’ipotesi di beni consegnati senza che avvenga il pagamento del corrispettivo relativo, è necessaria l’emissione del documento commerciale al momento della consegna, avendo cura di evidenziare l’importo del corrispettivo non incassato, mentre al momento del pagamento non ci sarà l’obbligo di procedere all’emissione di un nuovo documento commerciale, ma sarà sufficiente rilasciare una quietanza oppure riportarne l’evidenza sul documento già emesso;
- nel caso in cui la prestazione di servizi venga effettuata senza che sia eseguito il pagamento, il documento commerciale deve essere emesso avendo cura di evidenziare l’importo del corrispettivo non incassato e successivamente, in contemporaneità con il pagamento, necessiterà procedere all’emissione di un nuovo documento commerciale, avendo cura di richiamare gli elementi identificativi di quello emesso in precedenza, infatti l’operazione viene considerata effettuata ai fini Iva solamente con l’effettuazione del pagamento.
L’emissione della fattura
Il documento commerciale non deve essere emesso, ed i relativi dati non devono essere memorizzati o trasmessi, nel caso in cui il cedente o prestatore documenti l’operazione tramite fattura immediata, ovverosia procedendo all’emissione ed alla trasmissione di quest’ultimo documento entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ai fini Iva.
Viene confermato che il documento commerciale nel quale sia indicato il codice fiscale o la partita Iva del cliente può essere utilizzato al fine dell’emissione di una successiva fattura differita come previsto dall’art. 21, comma 4, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, ovverosia entro il giorno 15 del mese successivo a quello del compimento delle stesse.
La composizione del documento commerciale nei corrispettivi
Nel corpo del documento commerciale la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi può essere effettuata anche in modo riassuntivo, a condizione che risulti adeguato all’identificazione degli stessi.
Si riporta l’esempio effettuato per i servizi di ristorazione, evidenziando che risulta adeguato indicare la descrizione “primo, secondo, dolce” oppure “pasto completo”.
Oltre a ciò, allo stesso modo di quanto stabilito per lo scontrino fiscale e per la ricevuta fiscale, il documento commerciale è esente da imposta di bollo.
Il credito d’imposta per l’acquisto di registratori telematici
In base a quanto previsto dall’art. 2, comma, 6-quinquies, del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, i soggetti che acquistano i registratori telematici oppure che procedono all’adeguamento dei vecchi misuratori fiscali usufruiscono di un credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione di tipo orizzontale.
Il sopraindicato credito d’imposta è pari, per ciascuna apparecchiatura, al 50% del costo sostenuto, fino ad un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50,00 euro in caso di adeguamento, il relativo pagamento deve essere effettuato tramite strumenti tracciabili, quali bonifico, assegno, carta di debito e di credito, ecc..
In base a quanto specificato dalla Circolare n. 3/E, il suddetto credito d’imposta compete:
- in riferimento solamente ai costi sostenuti nell’anno 2019 e nell’anno 2020;
- per l’acquisto oppure per l’adeguamento sia di modelli nuovi che usati, a condizione che siano conformi alle disposizioni in vigore;
- anche ai soggetti che utilizzano le apparecchiature, ad esempio tramite leasing, sostenendo il costo nel periodo indicato, ma che ne diventano, nel caso, proprietari solamente in un periodo successivo, mentre il credito non compete ai soggetti che acquistano le apparecchiature non per l’utilizzazione diretta, ma per la susseguente vendita o locazione a vario titolo.
Ai fini della sua determinazione il credito d’imposta deve essere conteggiato in relazione all’ammontare del costo sostenuto.
Per quanto riguarda i soggetti che non hanno portato in detrazione la relativa imposta, come ad esempio i soggetti in regime forfetario, il costo deve essere calcolato al lordo dell’Iva.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione Iva periodica successiva al mese nel quale è stata registrata la fattura d’acquisto e nel quale è stato effettuato il pagamento tramite mezzi tracciabili.
Nella Circolare n. 3/E viene indicato come esempio quello di un soggetto che liquida l’imposta con periodicità trimestrale su opzione e che registra e paga la fatturadell’acquisto nel mese di dicembre 2019, e che di conseguenza potrà procedere all’utilizzazione del credito d’imposta in compensazione a decorrere dal 16 marzo 2020.
Per quanto concerne i soggetti esonerati dalla registrazione Iva, come ad esempio i soggetti in regime forfetario, il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione, in questo caso figurativa, successiva al mese di acquisto/adeguamento e di effettuazione del pagamento tramite mezzi tracciabili.
Nell’ipotesi di pagamento rateizzato, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nella misura di quanto realmente pagato.
L’omessa memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi
La Circolare n. 3/E specifica che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi rappresentano un adempimento unico ai fini dell’esatta documentazione dei corrispettivi, per cui, a norma dell’art. 2, comma 6, del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, è sanzionabile:
- sia il soggetto che esegue una corretta memorizzazione ma omette la trasmissione dei dati;
- sia il soggetto che, dopo una memorizzazione infedele, trasmette normalmente i dati.
Se la condotta illegittima si riferisce sia alla fase di memorizzazione che a quella di trasmissione viene in ogni caso applicata un’unica sanzione a norma dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
Il guasto del registratore telematico
Le sanzioni vengono applicate anche nel caso in cui il regolare adempimento degli obblighi venga impedito in conseguenza di avvenimenti eccezionali come ad esempio il guasto del registratore telematico.
In questa circostanza, il soggetto utilizzatore dovrà provvedere:
- all’annotazione dei dati nell’apposito registro la cui tenuta può essere effettuata anche in modalità informatica;
- alla trasmissione mediante le apposite procedure web di emergenza che sono utilizzabili nel portale Fatture e Corrispettivi.