L’art. 43, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, introdotto in sede di conversione in Legge del citato Decreto, proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 la scadenza per apportare le modifiche necessarie per l’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti alle disposizioni previste dall’art. 101, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore” e dall’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 112 del 20 luglio 2017, “Riforma dell’Impresa Sociale”.
In sostanza viene disposto che: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, i termini per l’adeguamento degli statuti delle Bande Musicali, delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, delle Organizzazioni di Volontariato, e delle Associazioni di Promozione Sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle Imprese Sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, è differito al 30 giugno 2020”.
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) avranno tempo fino al 30 giugno 2020, in luogo del precedente termine del 03 Agosto 2019, per modificare ed adeguare i propri statuti, usufruendo delle maggioranze semplificate previste per l’assemblea ordinaria, allo scopo di recepire le nuove inderogabili disposizioni oppure per inserire clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili attraverso apposita clausola statutaria di adeguamento.

Alle suddette organizzazioni, previste dall’art. 101, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017, vengono aggiunte anche le Bande Musicali, che precedentemente non erano interessate da questa scadenza.
Sempre allo scopo di modificare ed adeguare gli statuti con maggioranze semplificate, una particolare riapertura dei termini, viene accordata anche alle Imprese Sociali, i cui termini per le modifiche statutarie agevolate sono scaduti il 20 gennaio 2019, così come disponeva il Decreto Legislativo n. 112 del 20 luglio 2017.
Quanto sopra, in sintesi, è ciò che ha stabilito l’art. 43 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, cosiddetto “Decreto Crescita”, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno 2019.
Quella disposta dal “Decreto Crescita” convertito rappresenta la seconda proroga dei termini per ODV, APS e ONLUS dopo che con il Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 erano già stati posticipati dal 3 febbraio al 3 agosto 2019 i limiti temporali per i suddetti adeguamenti semplificati.
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)
In conseguenza della proroga prevista dal Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) avranno tempo fino al 30 giugno 2020 per modificare ed adeguare i propri statuti con le maggioranze semplici, almeno per adeguarsi alle nuove inderogabili disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017.
Per le ODV, le APS e le ONLUS gli adeguamenti statutari apportabili usufruendo delle maggioranze semplificate previste per l’assemblea ordinaria, allo scopo di recepire le nuove inderogabili disposizioni oppure di inserire clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili attraverso apposita clausola statutaria di adeguamento, avrebbero dovuto essere effettuati entro il 3 Agosto 2019, vale a dire entro i 24 mesi successivi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 avvenuta il 03 agosto 2017.
Al momento attuale, in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge di Conversione del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019,le suddette modifiche potranno continuare, salvo deroghe statutarie, ad essere effettuate con le maggioranze semplici previste dall’art. 21, comma 1, del Codice Civile ovvero con deliberazioni valide, in seconda convocazione, qualunque risulti il numero degli intervenuti, ferma restando la necessità dell’atto pubblico per gli statuti degli Enti in possesso di personalità giuridica, così come previsto dalla Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le Bande Musicali
Alle anzidette Organizzazioni (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale), previste dall’art. 101, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017, che devono provvedere all’adeguamento dello statuto con procedura semplificata, vengono aggiunte le Bande Musicali, che in precedenza non risultavano interessate da questa scadenza.
Infatti una delle novità previste dalla Legge di conversione del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 riguarda l’introduzione fra gli Enti che potranno usufruire di maggioranze assembleari semplificate, anche delle “Bande Musicali” (associazioni musicali, corali e bandistiche) che, se non fossero regolamentate nella struttura di APS, senza l’intervento previsto dal Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, non avrebbero potuto usufruire di alcun beneficio per quanto riguarda le modifiche statutarie.
Infatti le circa 6.000 bande musicali esistenti in Italia sono generalmente regolamentate nella forma di associazioni non riconosciute, raramente come APS, e come tali non facenti parte di quegli Enti, iscritti in appositi registri ai quali l’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore acconsentiva un adeguamento statutario agevolato.
Le Imprese Sociali
Sempre per quanto riguarda le modifiche statutarie con maggioranze semplificate, una specifica riapertura dei termini viene concessa anche alle Imprese Sociali di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 30 luglio 2017, i cui termini per le modifiche statutarie agevolate sono scaduti il 20 gennaio 2019, come in tal senso prevedeva il suddetto Decreto Legislativo. Anche le Imprese Sociali, al pari degli Enti del Terzo Settore, avrebbero potuto, entro il suddetto termine del 20 gennaio 2019, modificare ed adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria allo scopo di adeguarli alle nuove inderogabili disposizioni oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili attraverso apposita clausola statutaria.