L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 28 novembre 2018, ha pubblicato, nell’area tematica destinata alla fatturazione elettronica del proprio portale internet istituzionale, alcune risposte alle domande che vengono più frequentemente proposte in riferimento a questo nuovo adempimento che, come ormai ben sappiamo, entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio 2019.
Di seguito vengono riepilogate alcune delle precisazioni più rilevanti.
Le deleghe agli intermediari
In relazione alle disposizioni contenute nel Provvedimento n. 291241 del 05/11/2018 dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che:
- la creazione di un nuovo procedimento, che rende possibile la comunicazione telematica per l’attivazione della delega, si rifà alla procedura al momento in uso per l’accesso alla dichiarazione precompilata;
- eventuali modelli di conferimento delega già ottenuti dall’intermediario prima della data di approvazione dei nuovi modelli del 05/11/2018, possono essere annotati nel registro cronologico, precisando che si tratta di deleghe conferite prima di questa data.
La tenuta del registro cronologico fa parte nel “sistema di garanzie previsto a tutela del delegante”, rispondendo, nello specifico, allo scopo di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della richiesta dell’attivazione. Il registro cronologico deve essere tenuto nei casi:
- di “invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe” (punto 4.3 del Provvedimento n. 291241/2018);
- di “invio a mezzo PEC del file firmato digitalmente” (punto 4.8 del Provvedimento n. 291241/2018).
La compilazione e l’emissione delle fatture elettroniche
Nelle risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica, sono stati date alcune precisazioni in merito alla corretta compilazione ed emissione del documento:
- i fornitori degli esportatoriabituali, tenuti a riportare all’interno della fatturaelettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento, a tale scopo possonoutilizzare uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura,che le specifiche tecniche allegate al Provvedimento n. 89757/2018 lasciano adisposizione dei contribuenti;
- l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha variatole disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 in materia di emissione di fatture in caso di operazioni “fuori campo IVA”, diconseguenza il soggetto passivo, in tale situazione, non sarà obbligato ademettere il documento; tuttavia è da evidenziare come le specifiche tecniche allegateal Provvedimento n. 89757/2018 autorizzino la generazione di fattureelettroniche relative ad operazioni fuori campo Iva, in questo caso, ilcedente/prestatore, non indicando l’imposta nel documento, sarà tenuto ariportare il codice “N2” (operazioni non soggette) nel campo relativo allanatura dell’operazione;
- il soggetto cheemette fattura per conto di altri (ad esempio le cooperative per conto deisoci ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972), risulta anchedestinatario della stessa; in questo caso l’emittente ha la facoltà di poterindicare l’indirizzo telematico del cedente/prestatore per permettere a quest’ultimodi poter ricevere il documento, il Sistema di Interscambio consegnerà lafattura a questo indirizzo, salvo il caso in cui il cessionario/committenteabbia usufruito del servizio di registrazione gratuito concesso dall’Agenziadelle Entrate;
- considerata l’entrata in vigore obbligatoria della fattura elettronica,dal 01/01/2019, i cosiddetti “modulipolivalenti delle ricevute/fatture fiscali” potranno essere utilizzati solamentedai soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica;
- il cessionario che riceve unafattura per merce mai acquistata non potrà respingere il documento oppure contestarlo attraverso il Sistema di Interscambio, potendo procederenei confronti della controparte solamente tramite i cosiddetti mezzi “tradizionali”(lettera, e-mail, fax, telefono, ecc.).
La registrazione delle fatture
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, considerata la “piena equiparazione” tra fattura elettronica e analogica, i soggetti passivi non sono obbligati alla tenuta di registri sezionali ai fini della registrazione dei documenti. La numerazione delle fatture, elettroniche o analogiche, può proseguire senza interruzione a condizione che sia assicurata l’identificazione univoca della fattura (Risoluzione n. 1 del 10/01/2013 dell’Agenzia delle Entrate).
I contribuenti in regime forfettario e di vantaggio
ed i consumatori finali
- in conseguenza del fatto che la Legge n. 205/2017 ha abolito il cosiddetto “spesometro” previsto dall’art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010, le fatture ricevute dai soggetti passivi che rientrano nei suddetti regimi non dovranno più essere oggetto di nessuna comunicazione nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria;
- i contribuenti di cui all’art. 27 del Decreto Legge n. 98/2011 che abbiano superato, nel corso dell’anno, di oltre il 50%, il limite di 30.000,00 euro, avendo già emesso, in via opzionale, una fattura elettronica non soggetta ad Iva, dovranno emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’imposta non addebitata nella fattura elettronica originaria;
- salvo poche eccezioni, la generalità dei soggetti passivi sarà obbligata ad emettere, dal 01/01/2019, fatture elettroniche anche nei confronti dei consumatori finali, in questo caso potrà essere consegnata agli stessi una copia della fattura elettronica, nell’ipotesi anche in formato analogico, salvo che il cliente non rinunci a detta copia;
- i soggetti che applicano il regime forfettario oppure quello di vantaggio che scelgano di comunicare ai propri fornitori un indirizzo telematico (ad esempio una PEC) a cui il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura, dovranno comunque provvedere alla conservazione in modo elettronico del documento ricevuto; diversamente, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, tali soggetti potranno conservare la fattura anche in formato analogico;
- sia i consumatori finali persone fisiche che i soggetti ad essi equiparati, come i condomìni e gli enti non commerciali, possono decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai fornitori, comunicando il proprio indirizzo telematico (ad esempio una PEC).
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com