Collegato alla manovra finanziaria: le disposizioni nel Decreto Legge n. 119/2018

Il Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018, collegato alla manovra finanziaria, con il quale vengono previste alcune novità di carattere fiscale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2018.

Di seguito vengono riepilogate le novità di carattere fiscale previste nel Decreto Legge collegato alla manovra finanziaria. 

Fattura elettronica
A partire dal 01/01/2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i privati. Viene prevista la non applicazione delle sanzioni connesse all’emissione della fattura con le nuove regole nel caso in cui il contribuente proceda all’emissione entro il termine per la liquidazione di periodo (mensile/trimestrale).

Qualora, invece, l’emissione venga effettuata entro il termine della successiva liquidazione, le sanzioni sono ridotte dell’80%.

 

Semplificazione in materia di fatturazione
A decorrere dal 01/07/2019 i contribuenti possono procedere all’emissione della fattura entro 10 giorni dal momento in cui viene effettuata l’operazione.

Le fatture devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda le fatture di acquisto viene abrogata la numerazione progressiva delle stesse prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Viene anche previsto che il cessionario può computare l’IVA addebitata in fattura nella liquidazione del periodo nel quale l’operazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta è divenuta esigibile. Questa facoltà non è consentita nel caso in cui le operazioni siano effettuate in un anno d’imposta le cui operazioni di acquisto sono ricevute nell’anno successivo (in questo caso ai fini della detrazione vale l’anno di ricevimento del documento).

 

Trasmissione dei corrispettivi
Viene istituito l’obbligo per i commercianti al minuto e per i soggetti assimilati di memorizzare elettronicamente e di trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri, con decorrenza dal 01/07/2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro, e per i restanti soggetti a partire dal 01/01/2020.

In conseguenza dell’introduzione di questo obbligo non sarà più necessaria registrazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972.

E’ da evidenziare che i soggetti che vendono medicinali potranno adempiere all’obbligo attraverso gli strumenti ed i canali usati per l’invio dei dati al Servizio Tessera Sanitaria.

 

Dichiarazione integrativa speciale
Entro il 31/05/2019 i contribuenti possono procedere alla correzione di errori ed omissioni sulle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/2017 ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive di quelle sui redditi, ritenute effettuate, contributi previdenziali, IRAP e IVA.

Le suddette integrazioni dovranno però avvenire entro il limite di 100.000,00 euro di maggiore imponibile ai fini delle imposte e in ogni caso entro il limite del 30% di quanto già dichiarato.

Nel caso in cui l’imponibile sia inferiore a 100.000,00 euro senza debito di imposta in conseguenza di perdite, l’integrazione degli imponibili è permessa fino a 30.000,00 euro.

Sui maggiori imponibili integrati, per ogni anno di imposta si applica (senza sanzioni, interessi ed oneri accessori) un’aliquota del 20% sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRES. Per quanto riguarda l’IVA, invece, si calcola nell’aliquota media o, nel caso in cui non possa essere determinata, nella misura del 22%.

Per completare la definizione i contribuenti interessati dovranno versare in unica soluzione quanto dovuto entro il 31/07/2019 (rateizzabile fino ad un massimo di 10 rate) senza usufruire della compensazione con eventuali altri tributi a credito .

 

Contenzioso tributario
Viene introdotto l’obbligo di trasmissione telematica degli atti relativi al procedimento a decorrere dal 01/07/2019.

 

Definizione risorse proprie UE
La definizione agevolata dei carichi viene allargata anche ai debiti tributari relativi a risorse proprie tradizionali UE e all’IVA riscossa all’importazione.

 

Definizione dell’imposta di consumo
Viene ammessa la definizione dell’imposta di consumo tramite il pagamento di un importo pari al 5%, escluse le sanzioni e gli interessi (salvo il caso in cui vi sia una sentenza passata in giudicato). In questo caso è indispensabile presentare, entro il prossimo 30/04/2019 apposita istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Definizione per le ASD e per le SSD
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono procedere al versamento volontario delle imposte per la definizione delle annualità non ancora prescritte e non oggetto di atti di verifica e di accertamento.

Per questi contribuenti c’è la possibilità di poter presentare la dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte e nel limite complessivo di 30.000,00 euro di imponibile annuo.

Tali soggetti possono anche usufruire della definizione agevolata degli atti, procedendo al versamento di un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, ad eccezione dell’IVA, e il 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi.

Possono inoltre procedere alla definizione della lite tramite il versamento del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi, del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi nel caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione Finanziaria, del 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi nel caso di soccombenza in giudizio dell’associazione o della società.

La definizione non trova invece applicazione nell’ipotesi in cui l’ammontare delle imposte accertate o in contestazione sia superiore a 30.000,00 euro per ogni imposta accertata o contestata.

 

Definizione dei Processi Verbali di Constatazione
Il decreto prevede la possibilità di poter definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto.

Attraverso questa regolarizzazione i contribuenti potranno provvedere al versamento delle imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute effettuate, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA tramite apposita dichiarazione da presentare entro il 31/05/2019.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme (non applicando le sanzioni previste dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e gli interessi) che può essere effettuato in unica soluzione oppure con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione con eventuali altri tributi a credito.

In relazione ai periodi di imposta fino al 31/12/2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, viene prevista una proroga di due anni.

 

Definizione degli atti di accertamento
Possono essere definiti, in via agevolata, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, gli avvisi di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.

Possono essere definiti gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, ancora impugnabili.

Relativamente agli atti di accertamento con adesione, questi devono essere stati sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto.

La definizione si perfeziona attraverso il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori (per quanto riguarda i dazi il debitore è invece tenuto a versare gli interessi di mora previsti dalle disposizioni della UE).

Il termine per il pagamento corrisponde:

  1. a 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per quanto riguarda gli avvisi di accertamento e al contraddittorio;
  2. a 20 giorni dalla redazione dell’atto per quanto riguarda gli accertamenti con adesione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione oppure della prima rata entro i termini sopra indicati, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

 

Definizione delle liti pendenti
Viene prevista la possibilità di poter definire le liti pendenti con il fisco tramite il pagamento di una somma pari al valore della lite, e di fatto corrispondente all’importo delle imposte contestate con il ricorso introduttivo (o all’entità delle sanzioni per le liti attinenti alla sola irrogazione delle sanzioni).

Nell’ipotesi di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo e secondo grado viene prevista la possibilità di poter definire la lite tramite il pagamento di una somma pari al 50% ed al 20% del valore della controversia.

Per le liti attinenti alle sole sanzioni si segnala la possibilità di poter definire la lite tramite il pagamento del 40% dell’importo contestato oppure del 15% nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

La domanda deve essere presentata entro il 31/05/2019 e nell’ipotesi di versamento superiore all’importo di 1.000,00 euro viene consentita la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali.

 

Definizione dei carichi fino a 1.000,00 euro
E’ previsto l’annullamento di tutti i carichi residui di importo fino a 1.000,00 euro (comprendente capitale, sanzioni ed interessi), con la sola esclusione riguardante le risorse proprie comunitarie. Sono interessati dalla definizione automatica i carichi affidati all’Agente per la riscossone dal 01/01/2000 al 31/12/2010.

 

Rottamazione “potenziata” delle cartelle
Possono essere definiti in maniera agevolata, mediante il pagamento del capitale, degli interessi, dell’aggio, dei diritti di notifica e delle spese esecutive, i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017.

Il nuovo procedimento di rottamazione prevede il pagamento delle somme dovute entro il 31/07/2019 oppure in un massimo di 10 rate consecutive e di pari importo da versare entro il 31/07 e il 30/11 di ogni anno a partire dal 2019 con un interesse annuale del 2%.

Per procedere alla definizione degli importi i contribuenti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30/04/2019. L’Agente per la riscossione, entro il 30/06/2019, invierà comunicazione dell’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché della scadenza di ciascuna rata ai debitori che hanno aderito alla definizione.

I soggetti che hanno definito i ruoli usufruendo della “rottamazione bis” potranno rideterminare il carico dovuto comprovando di aver versato gli importi dovuti entro il 07/12/2018. In questo caso il versamento dovrà essere effettuato in 10 rate consecutive con scadenza il 31/07 ed il 30/11 di ogni anno a partire dal 2019 (con interessi calcolati al tasso dello 0,3% a decorrere dal 01/08/2019).

Possono usufruire della nuova rottamazione anche i soggetti che hanno aderito alla “prima rottamazione” nonché i soggetti che, dopo aver aderito alla “rottamazione bis” non hanno poi  provveduto al versamento di quanto dovuto.

 

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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