Entro il prossimo 18 dicembre 2017 i contribuenti interessati dovranno provvedere ad effettuare il versamento della seconda rata, a titolo di saldo, dell’imposta IMU e TASI, tramite Modello F24. Per il relativo conteggio dell’importo da versare a saldo dovranno essere usate le aliquote approvate per l’anno 2017 da parte del Comune dove è situato l’immobile. Nell’ipotesi in cui i termini previsti per la delibera (31 marzo 2017) e per la pubblicazione delle aliquote/detrazioni (28 ottobre 2017) non vengano rispettati, proseguono ad essere applicabili anche per il saldo le misure definite per l’anno passato.
Per l’anno 2017 non si evidenziano specifiche variazioni alle imposte, ma si sottolinea che dallo scorso anno sono state inserite alcune novità che sono applicabili anche al corrente anno, tra le quali:
- l’esenzione a favore delle locazioni a canone concordato e per gli immobili dati in comodato a parenti entro il primo grado, applicabili si ai fini IMU che TASI;
- l’esenzione dell’abitazione principale ai fini TASI, applicabile a partire dal corrente anno;
- in relazione alla determinazione delle aliquote viene confermato per il 2017 il blocco che non permette la fissazione di un’aliquota TASI maggiore del 2,5 per mille.
Di seguito si illustrano le regole per il conteggio e per il versamento del saldo IMU e TASI in scadenza il prossimo 18 dicembre 2017.
Acconto | Entro lo scorso 16 giugno 2017, con applicazione delle aliquote deliberate dal Comune nell’anno precedente a quello di pagamento, e per un ammontare pari al 50% dell’imposta dovuta |
Saldo | Entro il prossimo 18 dicembre 2017, con applicazione delle aliquote eventualmente deliberate dal Comune per il 2017 ed eseguendo un conguaglio sulle somme già versate (sia in aumento che in diminuzione, a seconda che la nuova aliquota sia superiore oppure inferiore alla precedente) |
Su cosa si calcola e su cosa si paga l’IMU
In linea generale, il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili indipendentemente dall’uso cui sono destinati ed indipendentemente dalla loro classificazione catastale, di conseguenza compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. Sono, comunque, previste delle esclusioni al versamento dell’IMU per alcune tipologie di immobili che in relazione alle loro caratteristiche oggettive, sono escluse dal pagamento dell’IMU.
IUC (Imposta Unica Comunale) |
IMU (componente patrimoniale) |
TASI (servizi indivisibili) | |
TARI (rifiuti urbani) |
Immobili esclusi dall’IMU |
Gli alloggi che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinati ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari |
I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. del 22 aprile 2008 | |
Un unico immobile (iscritto oppure iscrivibile catastalmente come unica unità immobiliare) posseduto, e non dato in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia | |
La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio |
Le casistiche sopra specificate rappresentano le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale, sono poi previste ulteriori ipotesi di esenzione dall’imposta.
Immobili esenti dall’IMU per legge |
Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali |
I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 | |
I fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 (ad esempio musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.) | |
I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze | |
I fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto in data 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge n. 810 del 27 maggio 1929 | |
I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia | |
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina | |
Terreni agricoli ricadenti nei comuni delle isole minori | |
Gli immobili utilizzati dagli Enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici; in caso di attività “mista”, l’esenzione si applica solo alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale | |
I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.) | |
Terreni condotti da coltivatori diretti e IAP | |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari anche non residenti, comprese pertinenze | |
Abitazione principale e relativa pertinenza fatta eccezione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso | |
Fabbricati cosiddetti imbullonati | |
Immobili posseduti ed usati dalle imprese per l’esercizio dell’attività situati in Zona Franca Urbana (per i primi 4 anni) | |
Fabbricati invenduti posseduti da imprese costruttrici (compresi immobili acquistati e ristrutturati) | |
Immobili destinati a ricerca scientifica (modalità non commerciali) | |
Fabbricati ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali | |
Immobile sito in Italia assimilato ad abitazione principale per soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE |
Immobili esenti su delibera comunale |
Per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi |
In favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (Linee Guida Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 luglio 2012) | |
Immobili assimilati ad abitazione principale (concessi in comodato a parenti con ISEE ridotto oppure per i contribuenti residenti in istituti di cura) |
Oltre a ciò si evidenziano le riduzioni di imposta di seguito riportate:
Riduzioni IMU |
Fabbricati di interesse storico o artistico (50%) |
Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (50%) | |
Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti (50%) | |
Immobili locati in canone concordato (25%) |
Su cosa si calcola e su cosa si paga la TASI
L’imposta sui servizi indivisibili del Comune deve essere versata da chiunque possieda o detenga, a qualunque titolo, le unità immobiliari su cui grava il contributo. Il contributo deve essere versato sui fabbricati (così come indicati dalla disciplina dell’IMU) e sulle aree fabbricabili, mentre invece non è dovuto sui terreni agricoli. L’imposta deve essere versata altresì in relazione alle aree scoperte di pertinenza ovvero accessorie a locali imponibili e alle aree comuni condominiali che non siano detenute e/o utilizzate in via esclusiva.
La sfera di applicazione dell’imposta è sostanzialmente uguale all’IMU, con la sola eccezione dei terreni agricoli.
Nell’ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato da un soggetto differente dal titolare del diritto reale, l’imposta dovrà essere versata da ambedue i soggetti, nella misura stabilita dal regolamento comunale ed entro gli importi minimi e massimi fissati per legge (che corrispondono al 10% ed al 30% dell’imposta, nell’ipotesi in cui non venga deliberato in maniera diversa, viene applicato il 10%).
In relazione alle esenzioni d’imposta, si segnala che alcune sono disposte per legge, mentre altre sono definite con la deliberazione di un appropriato regolamento comunale.
Esenzioni
d’imposta |
Disposte per legge (che sono riconosciute in maniera automatica) |
Disposte dal Comune (che necessitano della delibera comunale) |
Esenzioni TASI previste per legge |
Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, consorzi fra Enti, Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali |
Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 | |
Fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, del D.P.R. n. 601/1973 | |
Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze | |
Fabbricati di proprietà della Santa Sede ex articoli da 13 a 16 del Trattato Lateranense | |
Fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia | |
Immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc. (in questo caso, tuttavia, l’esenzione è ammessa solamente per gli immobili destinati unicamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge n. 222/1985 con modalità non commerciali, mentre per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”) | |
Rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi | |
Immobili adibiti ad abitazione principale | |
Immobili concessi in comodato ai parenti | |
Immobili locati a canone concordato | |
Fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici |
Esenzioni TASI previste dal Comune |
Abitazioni con unico occupante |
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo | |
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente | |
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero | |
Fabbricati rurali ad uso abitativo | |
Il comune può determinare riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE |
Esenzioni in comune ad entrambe le imposte, decorrenti dall’anno 2016
Con decorrenza dall’anno 2016 si evidenzia l’istituzione di varie esenzioni applicabili sia all’IMU che alla TASI (alcune anche in via congiunta alle due imposte). Tenendo in considerazione che il cambiamento di destinazione potrebbe permettere la loro applicazione nel corso dell’anno 2017, si riepilogano di seguito le ipotesi di applicazione delle esenzioni:
Esenzioni applicabili ad IMU e TASI |
Immobili dati in comodato a parenti:
le unità immobiliari (con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9) date in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale possono usufruire di un’esenzione del 50% della base imponibile IMU (utilizzata anche per il calcolo della TASI, e di conseguenza applicabile anche a questa imposta). Per poter usufruire dell’esenzione viene richiesto:
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Immobili dati in locazione a canone concordato:
per le unità immobiliari locate a canone concordato viene prevista un’esenzione IMU/TASI pari al 25%, di conseguenza, nel caso in cui ne ricorrano i requisiti, i contribuenti dovranno conteggiare l’imposta dovuta sul 75% del totale. |
Esenzioni applicabili all’IMU |
Esenzione IMU terreni condotti da coltivatori diretti e IAP:
viene inserito un’esenzione totale per quanto riguarda il versamento dell’IMU per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e IAP (iscritti alla previdenza agricola). Quindi, a differenza di quanto previsto negli anni precedenti, con decorrenza dal 2016 non si applicano più i coefficienti previsti in detta ipotesi, bensì il più conveniente esenzione totale dal versamento, che prescinde dall’ubicazione del terreno. |
Esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane:
vengono variati i parametri per stabilire l’esenzione prevista a favore dei terreni ubicati in aree collinari e montane. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, adesso l’agevolazione si applica secondo i criteri stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Al riguardo è da tenere in considerazione che, qualora nella Circolare non siano presenti annotazioni con riferimento al Comune, l’esenzione si applica per tutto il suo territorio, mentre nel caso in cui sia parzialmente delimitato, si dovrà aver attenzione di riscontrare se l’esenzione sia applicabile o meno al caso concreto. |
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Altri terreni esenti:
viene stabilito che sono esenti dal versamento i terreni agricoli situati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della Legge n. 448/2001, oltre ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. |
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Cooperative edilizie:
viene stabilito che l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari anche non residenti (comprese le pertinenze). |
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Esclusione cosiddetti imbullonati:
viene prevista l’esclusione nella determinazione della rendita dei macchinari e degli impianti (cosiddetti imbullonati) per i fabbricati registrati nelle categorie D ed E. |
Esenzioni applicabili alla TASI |
Esenzione dell’abitazione principale:
viene introdotta, sul modello di quanto già previsto in materia di IMU, l’esenzione TASI per le abitazioni principali non di lusso (per gli immobili non classificati, quindi, nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e per le rispettive pertinenze. Si segnala che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 30 maggio 2016, ha fornito alcune precisazioni su questo punto. Viene chiarito che la definizione di abitazione principale ai fini TASI è la stessa ai fini IMU, pertanto si applicano tutte le esclusioni IMU collegate all’assimilazione all’abitazione principale. Nel dettaglio, le ipotesi di assimilazione applicabili anche alla TASI sono le seguenti:
Inoltre il tributo non risulta più applicabile agli occupanti dell’immobile nel caso di locazione abitativa: in questo caso verserà l’imposta unicamente il proprietario nella misura definita dal Comune con regolamento. |
Fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici:
viene fissata allo 0,1% l’aliquota applicabile ai fabbricati invenduti delle imprese costruttrici (cosiddetti immobili-merce) fino a quando non vengono venduti o locati. Il Comune può ridurre l’aliquota fino ad azzerarla, oppure aumentarla fino allo 0,25%. |
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Ripartizione imposta tra locatore e locatario:
viene stabilito che nell’ipotesi in cui il Comune non deliberi la percentuale dell’imposta di competenza del locatario (ad oggi esente per effetto della equiparazione ad abitazione principale), il possessore dovrà versare il 90% dell’imposta nel caso di mancato invio della delibera nel termine previsto o nel caso di mancata definizione della percentuale stabilita dal Comune con regolamento del 2016. Viceversa, in relazione alla determinazione delle aliquote, è stata mantenuta la maggiorazione dello 0,08% a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. |