Omaggi a clienti e fornitori, gli aspetti fiscali

Le festività di fine anno rappresentano da sempre un momento di scambio di omaggi a clienti e fornitori, è necessario comunque prestare molta attenzione a tutti gli aspetti sia fiscali che contabili correlati e queste operazioni.

Aspetti tributari degli omaggi a clienti e fornitori

Gli omaggi vengono di frequente utilizzati dalle imprese a scopo promozionale per la propria attività e comprovare il contatto con i clienti, i fornitori o i dipendenti, in pratica nello specifico, si tratta di cessioni gratuite di beni, vengono considerati omaggi tutte le spese di rappresentanza sostenute ai fini della promozione all’esterno dell’immagine dell’azienda.

Generalmente gli omaggi vengono considerati quali spese di rappresentanza deducibili in modo diretto nel caso in cui l’importo del valore totale sia inferiore o pari a 50,00 euro, come ad esempio lo è il diffuso buono regalo per clienti e fornitori.

Ai fini Iva sono possibili, invece, due alternative:

  • omaggi considerati come operazioni imponibili;
  • omaggi considerati come operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

Gli omaggi per i soggetti che esercitano attività d’impresa

Il costo sostenuto per un omaggio può assumere una diversa natura reddituale in riferimento al soggetto al quale l’omaggio è destinato:

  • clienti e fornitori;
  • dipendenti oppure soggetti assimilati dal punto di vista fiscale.

I costi sostenuti per gli omaggi destinati ai clienti e ai fornitori fanno parte delle spese di rappresentanza, ovvero i costi sostenuti per effettuare erogazioni a titolo gratuito di beni o di servizi, a titolo di esempio vi sono incluse tutti i costi sostenuti per realizzare penne, agende, calendari ed altri vari omaggi personalizzati.

Nello specifico, secondo quanto stabilito dall’art. 108, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, gli omaggi sono deducibili:

  • per l’intero costo, quando il valore unitario è inferiore o pari a 50,00 euro;
  • sulla base dei requisiti di congruità e di inerenza, nel caso in cui il valore unitario sia superiore a 50,00 euro, come riepilogato nel prospetto sotto riportato.
Ricavi e proventi della gestione caratteristicaImporto % sui ricavi
Fino a 10 milioni di euro1,50%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro0,60%
Oltre 50 milioni di euro0,40%

E’ da notare che il valore unitario dell’omaggio si riferisce al bene nel suo complesso, come a titolo di esempio un cesto natalizio, e non ai singoli beni dai quali è composto, oltre che a riferirsi anche al valore normale del bene medesimo.

Le spese di rappresentanza per poter essere deducibili dal reddito d’impresa devono essere realizzate:

  • con scopi promozionali o di pubbliche relazioni;
  • con le finalità di apporto di benefici economici per l’impresa stessa.

Occorre prestare attenzione che ciò non ha efficacia per quanto riguarda la deduzione dei costi di acquisto degli omaggi per clienti e fornitori che hanno un valore unitario inferiore o pari a 50,00 euro.

I costi sostenuti per gli omaggi destinati ai dipendenti seguono una particolare disciplina fiscale indipendentemente dallo scopo di rappresentanza o promozione pubblicitaria per l’impresa, generalmente i costi sostenuti per l’acquisto degli omaggi ai dipendenti sono deducibili dal reddito d’impresa a condizione che le finalità degli stessi non siano di natura educativa, ricreativa, di assistenza sanitaria, sociale o di culto.

Omaggi clienti e fornitori costi deducibili

Omaggi a clienti e fornitori, la gestione ai fini Irap per le imprese

Anche per quanto riguarda la deducibilità ai fini Irap è opportuno effettuare la differenziazione tra omaggi a clienti e fornitori e omaggi ai dipendenti.

Per i soggetti Ires, i costi per gli omaggi a clienti e fornitori sono deducibili per l’ammontare destinato a conto economico.

Per i soggetti Irpef, i costi per gli omaggi a clienti e fornitori non sono inclusi tra quelli deducibili, ciò sta ad evidenziare che gli imprenditori individuali e le società di persone, non possono dedurre i costi per gli omaggi a clienti e fornitori.

Per i soggetti Ires i costi relativi al personale dipendente non sono deducibili, anche se risultano contabilizzati nel conto economico.

Riassumendo, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti o i collaboratori sono:

  • deducibili se risultano essere funzionali all’attività d’impresa
  • non deducibili se sono considerati tra le spese collegate al personale dipendente, con l’eccezione per quanto riguarda gli omaggi destinati ai dipendenti per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi, come per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Omaggi a clienti e fornitori, la gestione ai fini Iva per le imprese

L’Iva è totalmente detraibile per gli omaggi che fanno parte delle spese di rappresentanza e che hanno un costo unitario inferiore o pari a 50,00 euro, mentre non è detraibile per gli omaggi che hanno un costo unitario superiore a 50,00 euro, come riepilogato nel prospetto sotto riportato.

  Omaggi a clienti e fornitoriDetrazione IvaCessione gratuita
  Si – se di costo unitario inferiore o pari a 50,00 euro
No – se di costo unitario superiore a 50,00 euro
Esclusa da Iva (art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972)

L’impresa che stabilisce di effettuare degli omaggi a clienti e fornitori, relativamente alla fatturazione dell’operazione di cessione degli omaggi stessi può procedere in varie modalità, procedendo all’emissione di:

  • fattura con rivalsa dell’Iva, con l’imposta che viene richiesta in pagamento;
  • fattura con rinuncia alla rivalsa dell’Iva, con l’imposta che rimane a carico dell’impresa;
  • autofattura ponendo in evidenza “autofattura per omaggi”;
  • registrando l’operazione su un apposito “registro degli omaggi”.

Dall’anno 2025 per la deducibilità vige l’obbligo del pagamento tracciabile

A decorrere dal 1 gennaio 2025, per poter dedurre fiscalmente gli omaggi e le spese di rappresentanza, è divenuto obbligatorio che l’acquisto avvenga attraverso modalità di pagamento tracciabili, quali bonifico, strumenti elettronici, carta di credito o di debito, assegno.

I pagamenti effettuati in denaro contante non permettono più la deduzione del costo, a prescindere dall’importo del costo unitario dell’omaggio. Tale innovazione obbliga le imprese a prestare una maggiore attenzione non solamente nella correttezza della distinzione degli omaggi, ma anche alle vigenti modalità di pagamento, pena la mancata deducibilità dei costi ai fini fiscali.

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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