Obbligo PEC per gli amministratori di società

Gli amministratori di società dovranno dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata

Di seguito si riportano le informazioni operative più rilevanti che ha fornito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), attraverso la Circolare del 12 marzo 2025, relativamente all’obbligo degli amministratori di società di dotarsi di una PEC (Posta Elettronica Certificata) e di comunicarla al Registro delle Imprese.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), è stato istituito l’obbligo per gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (domicilio digitale).

I soggetti obbligati alla PEC

Questo nuovo obbligo della PEC riguarda tutti gli amministratori delle imprese che risultano costituite in forma di:

  • società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
  • società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative).

Sono, invece, esonerati dall’obbligo gli amministratori di:

  • società semplici (ad eccezione di quelle che esercitano attività agricola);
  • società di mutuo soccorso;
  • consorzi e società consortili.

Fanno parte dell’obbligo anche le reti di impresa che hanno soggettività giuridica mentre sono, di conseguenza, escluse le reti di impresa che non hanno personalità giuridica, ossia quelle vengono chiamate “reti oggetto”.

Obbligo PEC amministratori societari

L’entrata in vigore dell’obbligo PEC

L’obbligo PEC decorre dal 1 gennaio 2025 e viene applicato:

  • alle società di nuova costituzione, dal 1 gennaio 2025 e successivamente;
  • alle società già costituite anteriormente al 1 gennaio 2025, per le quali la scadenza per l’adeguamento viene fissata al 30 giugno 2025.

Le procedure per la comunicazione della PEC

Tutti gli amministratori devono dotarsi obbligatoriamente di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale e comunicarla al Registro delle Imprese attraverso la Camera di Commercio di competenza.

Non viene ammessa l’utilizzazione della stessa casella di Posta Elettronica Certificata della società per l’amministratore, ogni amministratore deve disporre di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale e differente da quello della società.

Le società che sono state costituite dopo il 1 gennaio 2025, che hanno comunicato come indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale degli amministratori, il medesimo indirizzo di Posta Elettronica Certificata in corso di utilizzazione da parte della società, avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare il nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale.

Nell’ipotesi in cui un soggetto sia amministratore di più società, potrà utilizzare lo stesso indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale per ognuna di esse oppure, a sua libera scelta, dotarsi di indirizzi distinti.

L’eventuale variazione o aggiornamento della PEC

L’obbligo della comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale (PEC) viene applicato anche nell’ipotesi di:

  • nomina di nuovi amministratori;
  • rinnovo di amministratori già in carica;
  • nomina di liquidatori.
Mail PEC imprese

Le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione della PEC

In mancanza della comunicazione dell’indirizzo della mail PEC (Posta Elettronica Certificata) degli amministratori avviene la sospensione della procedura istruttoria della domanda di iscrizione oppure della nomina degli amministratori stessi.

Oltre a ciò, nell’ipotesi di inadempimento, viene applicata la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, con un’ammenda da un minimo di 103,00 euro ad un massimo 1.032,00 euro. Nel caso in cui la comunicazione venga effettuata entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione viene ridotta ad un terzo dell’importo previsto.

Adempimento esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria

Sia la comunicazione che le eventuali successive variazioni dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) degli amministratori sono escluse dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, eccetto i casi nei quali la comunicazione venga effettuata in modalità contestuale ad altre domande di iscrizione o di deposito di atti.

Alla data odierna sia la norma istitutiva del nuovo obbligo che la Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy non hanno fornito chiarimenti circa l’effettiva utilità di questo nuovo adempimento a carico delle società.

Per eventuali ulteriori approfondimenti è possibile aprire ed effettuare il download:

Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com

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