I soggetti titolari di partita Iva che operano in regime fiscale forfettario sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica “tra soggetti privati”, salvo il caso di specifica rinuncia.
Tuttavia il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha l’obiettivo di allargare l’obbligo anche ai soggetti che operano in regime fiscale forfettario, a tale proposito in seguito all’avvenuta approvazione della relazione finale delle Commissioni congiunte della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sulla riforma fiscale, viene anche previsto di generalizzare l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o di professione, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria, possono avere accesso al regime fiscale agevolato, meglio conosciuto come regime fiscale forfettario, regolato dall’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, a patto che, nell’anno precedente:
- vengano realizzati ricavi oppure incassati compensi per un importo non superiore a 65.000,00



Settembre 22nd, 2021
Paolo Chiari
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