Con il Decreto Legislativo n. 105 del 03.08.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 10.09.2018, il Legislatore ha inserito alcune modifiche al Codice del Terzo Settore, al fine di semplificarne la disciplina, che sono entrate in vigore dal 11.09.2018.
In base a quanto previsto dal Decreto, gli enti interessati avranno adesso a disposizione 24 mesi di tempo per procedere all’adeguamento degli statuti, mentre in precedenza, il termine concesso era pari a 18 mesi.
Il Decreto di modifica prevede, anche, l’estensione della deroga riservata agli enti non commerciali che non utilizzano il regime forfettario, i quali possono presentare un rendiconto di cassa in luogo del bilancio di esercizio, per effetto della modifica, il limite di proventi passa da 50.000,00 a 220.000,00 euro.
Relativamente alla revisione legale dei conti, viene previsto che solamente gli enti di maggiore dimensione soggiacciono all’obbligo di sottoporsi alla revisione legale.
Per quanto riguarda l’imposta di registro viene prevista l’esenzione su tutti gli atti costitutivi e quelli correlati allo svolgimento delle attività di organizzazioni di volontariato.
Viene previsto, inoltre, che le organizzazioni e le associazioni di promozione sociale hanno la possibilità di integrare il numero degli associati per evitare la cancellazione dal registro, allo scopo il Decreto di modifica ha precisato che se successivamente alla costituzione il numero degli associati diventa inferiore a quello stabilito, lo stesso deve essere integrato entro un anno, decorso il quale l’organizzazione di volontariato (o l’associazione) viene cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non presenta richiesta di iscrizione in un’altra sezione dello stesso.
Le principali modifiche apportate alla nuova disciplina del
Terzo Settore
Adeguamento statuti |
Con riferimento al termine di adeguamento degli statuti, viene esteso il termine in precedenza concesso, da 18 a 24 mesi. |
Semplificazioni enti di minori dimensioni |
Il decreto di modifica prevede anche l’estensione della deroga riservata agli enti non commerciali che non utilizzano il regime forfettario, i quali possono presentare un rendiconto di cassa in luogo del bilancio di esercizio, in conseguenza della modifica, la soglia di proventi passa da 50.000,00 a 220.000,00 euro. |
Revisione legale dei conti |
Solamente gli enti di maggiore dimensione hanno l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti. Qualora la revisione sia prevista con disposizione statutaria in quanto obbligatoria, tutti i componenti dell’organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro. |
Esenzione imposta di registro |
Gli atti costitutivi e quelli correlati allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro. |
Associazione di promozione sociale |
Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta oppure non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o (in conseguenza dell’integrazione del decreto) delle persone aderenti agli enti associati.
In maniera analoga a quanto previsto in materia di organizzazioni di volontariato, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diventa inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non presenta richiesta di iscrizione in un’altra sezione dello stesso. |
Disposizioni in materia di imposte sui redditi |
Con il decreto di modifica, viene precisato che si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 79 (attività di interesse generale, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, fondi raccolti da privati e finanziamenti pubblici) tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.
La variazione della qualifica, da ente di Terzo Settore non commerciale a ente di Terzo Settore commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale. |
Acquisto della personalità giuridica |
Le modifiche apportate prevedono che le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 che ottengono l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono sospesi dall’iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche previsto dal D.P.R. n. 361/2000 fino a quando sia conservata l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la anteriore iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 361/2000. |
Attività svolte dall’ente |
La modifica apportata indica che l’attività svolta deve avere carattere esclusivo o principale. Per effetto di questa modifica possono considerarsi enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. |
Attività di interesse generale |
Tra le attività di interesse generale viene inserita la tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge n. 281 del 14 agosto 1991. |
Attività di volontariato |
In conseguenza delle modifiche apportate, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, con eccezione per gli operatori che prestano attività di soccorso nelle province autonome di Trento e Bolzano.
I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo Settore hanno anche diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale. |
Organizzazioni di volontariato |
Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta oppure non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
Il decreto di modifica ha precisato che se successivamente alla costituzione il numero degli associati diventa inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non presenta richiesta di iscrizione in un’altra sezione dello stesso. |
Convenzioni con pubbliche amministrazioni |
Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Il decreto di modifica prevede che le pubbliche amministrazioni procedenti diffondano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti ed i relativi provvedimenti finali. Gli stessi atti devono inoltre formare oggetto di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti nella sezione “Amministrazione trasparente”. |
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com