Il Consiglio dei Ministri ha prorogato l’obbligo della fattura elettronica, ma permane quello di non poter procedere al pagamento di benzina o di gasolio in denaro contante. Quali saranno i cambiamenti dal prossimo 1° gennaio.
Con il Decreto Legge si è provveduto ad uniformare l’obbligo di emissione della fattura elettronica per l’acquisto di carburanti (benzina e gasolio) da parte dei titolari di partita Iva, a quello per tutte le operazioni tra gli operatori privati. Di conseguenza l’obbligo entrerà in vigore per tutti il prossimo 1° gennaio 2019. Continua, pertanto, ad essere utilizzata per altri sei mesi la scheda carburante nella quale si registrano le spese sostenute per i rifornimenti di benzina o di gasolio allo scopo della relativa deduzione ai fini fiscali.
Però, per poter procedere alla detrazione dell’Iva ed alla deduzione dei costi, sarà obbligatorio l’utilizzo della scheda carburante fino al 2019 ma solamente con pagamenti tracciabili, con la conseguenza che non sarà più possibile utilizzare il denaro contante.
Vediamo, quindi, che cosa prevede il Decreto Legge che rimanda l’obbligo della fattura elettronica per i carburanti e che cosa cambierà dal 1° gennaio 2019, data in cui entrerà in vigore quest’obbligo.
Rinvio della fattura elettronica per le cessioni di carburanti
Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri rinvia l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti (benzina e gasolio) che doveva entrare in vigore il 1° luglio 2018. Questo significa che la scheda carburante rimarrà valida ed utilizzabile fino al 1° gennaio 2019, data in cui diverrà invece obbligatoria l’emissione del documento in formato elettronico per tutte le operazioni tra gli operatori privati. Però, in questo caso, il Consiglio dei Ministri ha optato per la linea del doppio binario.
Nella pratica significa che, da un lato e per ulteriori sei mesi, non ci sarà l’obbligo della emissione della fattura elettronica da parte del titolare del distributore di carburante e che, di conseguenza, sarà ancora possibile comprovare i costi di benzina o di gasolio tramite la scheda carburante per poter ottenere la detrazione dell’Iva ed alla deduzioni dei costi.
Viceversa, dall’altro lato, l’Esecutivo non rinuncia in ogni caso ad evitare potenziali espedienti per eludere il Fisco ed esige, per poter fruire dei benefici fiscali, che i pagamenti del carburante siano tracciabili. Il che vuol dire che non è possibile pagare un rifornimento in contanti ma che necessita effettuarlo con qualunque altro strumento che sia tracciabile, come la carta di credito o di debito oppure un assegno.
Acquisti di carburante: le novità dal 1° gennaio 2019
Dal 1° gennaio 2019, pertanto, non sarà più possibile comprovare i costi della benzina o del gasolio tramite la scheda carburante ma necessiterà cominciare ad emettere (ed a ricevere e conservare) la fattura elettronica per i soggetti che hanno una partita Iva e che operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni. Tale tipo di documento deve avere tre requisiti:
- l’integrità, ossia la garanzia per il destinatario che il contenuto della fattura non sia stato alterato in fase di emissione o di trasmissione;
- l’autenticità, ossia la garanzia che la fattura elettronica ricevuta è quella trasmessa dalla persona che l’ha emessa;
- la leggibilità, ossia la garanzia che il documento sia correttamente visualizzabile su uno schermo anche attraverso la conversione del formato originale.
La fattura elettronica che subentrerà alla scheda carburante dal 2019 non deve, necessariamente, riportare il numero di targa del veicolo, anche se indicare questo dato può agevolare il collegamento del veicolo alla persona che ha sostenuto la spesa per il carburante. Quello che, viceversa, dovrà essere riportato è il costo complessivo di tutto ciò che viene acquistato presso il distributore. Ad esempio, se oltre al carburante si acquistano anche lubrificanti o materiali di ricambio, bisognerà indicare tutto.
Con quali modalità verrà emessa e trasmessa la fattura elettronica
La fattura elettronica che sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2019 in sostituzione della scheda carburante verrà emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), già impiegato per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’emissione della fattura elettronica avviene in due momenti:
- il primo consta nella trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio;
- il secondo, nel recapito della fattura al destinatario.
La trasmissione della fattura elettronica avviene tramite:
- posta elettronica certificata (PEC);
- la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- l’app per smartphone o altro dispositivo mobile;
- un software da installare nel computer.
L’emittente può anche servirsi di un sistema di cooperazione applicativa, conosciuto come Sdicoop, oppure di una rete di terminali remoti collegati tramite un protocollo ftp.
In quale momento si considera emessa la fattura elettronica
La fattura elettronica si considera effettivamente emessa nel momento in cui sono stati superati tutti i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio. Al momento della consegna al destinatario, viene recapitata all’emittente una ricevuta che conferma l’esito positivo del processo di controllo, di recapito e di consegna della fattura. In caso contrario, ossia se il processo di controllo non è andato a buon fine, all’emittente viene trasmessa una ricevuta di scarto, questo significa che la fattura non è stata considerata emessa. In questo caso, l’emittente sarà obbligato a fare una nota di variazione interna ed a rielaborare il file e la sua trasmissione, in pratica, dovrà rifare l’intero procedimento dall’inizio.
Con quale modalità verrà inviata la fattura elettronica all’acquirente
Il recapito della fattura elettronica all’acquirente del carburante avviene con il medesimo modo della trasmissione, eccetto che per la procedura web o per l’app da smartphone o da altro dispositivo mobile.
La ricevuta viene considerata tale nel momento in cui risulta che la fattura è stata recapitata all’acquirente, a seconda della modalità, ovverosia:
- tramite la PEC: la data della ricevuta di consegna inviata dal gestore della posta elettronica certificata;
- tramite il canale accreditato Sdicoop: la data riportata all’interno della “response” del servizio;
- tramite ftp: la data in cui si conclude con successo la trasmissione del file.
Per il recapito della fattura elettronica il destinatario può avvalersi del servizio di registrazione dell’indirizzo telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con questa procedura le fatture verranno sempre inviate all’indirizzo registrato.
Cosa accade se per un problema tecnico non si riceve la fattura elettronica
Potrebbe accadere che un problema tecnico impedisca il recapito della fattura elettronica che dal 1° gennaio subentrerà alla scheda carburante. In questo il Sistema di Interscambio è di aiuto, infatti, da una parte rilascia sempre un duplicato nell’area personale del destinatario presso il sito dell’Agenzia delle Entrate e, dall’altra, informa l’emittente, il quale è obbligato ad avvisare l’acquirente di avere a disposizione la fattura anche attraverso l’invio telematico della stessa.
La fattura elettronica non sarà solamente per i titolari di partita Iva
A richiedere la fattura elettronica per l’acquisto di benzina o di gasolio non dovrà essere necessariamente il contribuente titolare di partita Iva. Ci saranno alcune casistiche particolari come quelle di seguito riportate.
Acquisto di carburanti da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori
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Possono richiedere la fattura elettronica per l’acquisto di benzina o gasolio riconducibile al soggetto passivo di imposta gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori in trasferta con veicolo aziendale che abbiano effettuato il pagamento con la propria carta di credito (e non con quella della società per la quale lavorano). Fondamentale è che i costi siano riconducibili all’azienda con strumenti tracciabili e che i suddetti soggetti vengano rimborsati, anche in questo caso, con strumenti tracciabili come il bonifico bancario. |
Acquisto di carburanti tramite utilizzo di buoni e card
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Per il pagamento della benzina o del gasolio con obbligo di emissione della fattura elettronica, possono essere impiegati buoni e carte monouso, ossia buoni carburante e carte, sia ricaricabili che non, presso i distributori della stessa compagnia.
Per quanto riguarda, al contrario, i buoni e le carte multiuso, ossia buoni carburante e carte, sia ricaricabili che non, presso distributori gestiti da compagnie diverse o che consentono l’acquisto di più beni o servizi (lubrificanti, materiali di ricambio, lavaggio) la cessione o la ricarica non è soggetta a Iva e, conseguentemente, non è richiesta la fattura elettronica. |
In quali casi non si dovrà richiedere la fattura elettronica
L’obbligo di emissione della fattura elettronica in sostituzione della scheda carburante per l’acquisto di benzina o di gasolio ha, comunque, delle eccezioni. Infatti tale procedura non è obbligatoria per:
- l’acquisto di carburante diverso dalla benzina o dal gasolio (gpl o metano), in questi casi, e fino al 31 dicembre 2018, deve essere utilizzata la scheda carburante;
- l’acquisto di benzina o di gasolio impiegati per uso diverso dall’autotrazione (impianti di riscaldamento, gruppi elettrogeni, macchine da giardinaggio, ecc.)
Sono inoltre esclusi dall’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di carburanti i soggetti passivi che si avvalgono del regime dei minimi oppure del regime forfettario.
I benefici della fattura elettronica per i contribuenti
Coloro che dal 1° gennaio 2019 comunicheranno in modalità elettronica le operazioni di vendita di gasolio o di benzina tramite la fattura elettronica potranno usufruire di questi benefici:
- nessun obbligo di annotazione dei corrispettivi, poiché memorizzati e trasmessi telematicamente;
- nessun obbligo di rilascio di ricevute e scontrini fiscali;
- esonero dall’obbligo di presentare lo Spesometro, la Black List, nonché i contratti stipulati da società di leasing;
- esonero dalla presentazione dei modelli Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni;
- esonero di comunicazione degli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino;
- accessibilità in via prioritaria ai rimborsi Iva;
- assistenza fiscale per i contribuenti minori, dispensa dal visto di conformità e dalla garanzia per i rimborsi Iva;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per la notificazione degli accertamenti.
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile
paolo.chiari@studiochiari.com