Aggiornato lo scadenzario Iva per l’anno 2018

I nuovi Provvedimenti normativi hanno modificato in maniera abbastanza significativa le varie scadenze relative alle comunicazioni ed ai versamenti dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Con le modificazioni della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e con il Provvedimento Agenzia delle Entrate Protocollo n. 29190 del 5 febbraio 2018, la “Comunicazione dei dati delle fatture” è stata sottoposta a modifiche sia nei termini che nella periodicità di trasmissione nonché ad una significante riduzione dei dati da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Oltre alla trasmissione della “Comunicazione dei dati delle fatture”, lo scadenzario principale degli adempimenti ai fini Iva è composto, comunque, anche dalle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e della conseguente comunicazione, ed inoltre dalla dichiarazione annuale con i correlati effetti sia sul versamento che sulle compensazioni del saldo Iva.

Visto quanto sopra, diviene, di conseguenza, necessario predisporre un riepilogo della cronologia dei termini previsti per il 2018, in relazione sia all’anno d’imposta 2017 che all’anno d’imposta 2018.

Sono rimaste invariate le scadenze (già trascorse):

  • del 28 febbraio 2018, per la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2017;
  • Il 16 marzo 2018 per il versamento, in un’unica soluzione, del saldo Iva, per l’anno d’imposta 2017, ai sensi dell’ 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 542/1999.

Calcolo saldo iva 2018

Il saldo Iva può anche essere versato entro il termine del 2 luglio 2018 (scadenza del termine di versamento delle imposte scaturenti dal Modello Redditi) con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione successivo al 16 marzo oppure, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, entro il 20 agosto 2018 in virtù del fatto che il decorso dei 30 giorni dal 2 luglio 2018, previsto dall’art. 17, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 435/2001 cade il 1° agosto 2018, quindi nel corso del periodo di proroga feriale dei versamenti. Dalle sopraindicate date è in ogni caso possibile poter effettuare il versamento in forma rateale.

La Comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017, nonché l’eventuale integrazione delle Comunicazioni per il primo semestre 2017, deve essere effettuata entro il 6 aprile 2018.

La Comunicazione entro la data anzidetta permette di potersi avvalere della riduzione del contenuto informativo dei dati da trasmettere, previsto dall’art. 1-ter del Decreto Legge n. 148/2017, ed inoltre della facoltà di poter trasmettere i dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro (comprensivo dell’Iva).

Il termine del 6 aprile 2018 e la riduzione dei dati da trasmettere riguarda, oltre che la Comunicazione obbligatoria prevista dall’art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010, anche i contribuenti che hanno effettuato la scelta per la Comunicazione opzionale dei dati prevista dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 127/2015.

Come segnalato tramite il Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2018, rimane sempre la possibilità di poter proseguire ad utilizzare i software di mercato e di poter trasmettere la Comunicazione dati fatture in forma “non semplificata”.

Come previsto dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2017, la Comunicazione dei dati delle fatture ricevute opera in base al momento della registrazione del documento e, di conseguenza, per la Comunicazione relativa al secondo semestre 2017, si deve fare riferimento solamente alle fatture annotate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017, non dovendo inserire i documenti, aventi data di emissione nell’anno 2017, ma annotati nei registri IVA, ai sensi dell’art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nel corso del 2018.

Entro il 30 aprile 2018 deve essere trasmessa la Dichiarazione Iva annuale. Questa nuova scadenza deriva dalle modificazioni apportate dall’art. 4 del Decreto Legge n. 193/2016 all’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998 ed è accompagnato dalla variazione ai termini ad iniziare dai quali è possibile poter effettuare l’eventuale compensazione orizzontale del credito Iva derivante dalla dichiarazione. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 241/1997 è difatti possibile poter compensare il credito Iva annuale, per importi superiori ai 5.000,00 euro, già a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione IVA 2018

La prima liquidazione per i contribuenti Iva trimestrali è fissata per il 16 maggio 2018 e, di conseguenza, il 31 maggio 2018 è prevista la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre del 2018. La Comunicazione è dovuta, sempre entro il 31 maggio 2018, anche da parte dei contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità mensile.

Il 31 maggio 2018 scade altresì il termine per eseguire la Comunicazione dei dati delle fatture, per i contribuenti che non intendessero avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 1-ter del Decreto Legge n. 148/2017, di trasmettere i dati periodicità semestrale.

La possibilità di poter presentare ogni semestre i dati è concessa anche ai contribuenti che si avvalgono del regime opzionale di comunicazione delle fatture.

La trasmissione relativa al primo semestre 2018 (ovvero relativa al secondo trimestre 2018) è prevista per il 1° ottobre 2018. La scadenza ordinaria prevista all’art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010 (16 settembre) è stata prorogata, solamente per l’anno 2018, al 30 settembre 2018 (e, per questo, al 1° ottobre 2018 dal momento che il 30 settembre cade di domenica) in conseguenza di quanto previsto dall’art. 1, comma 932, della Legge n. 205/2017.

Si può ragionevolmente ritenere che la proroga del termine dal 16 settembre al 1° ottobre 2018 sia riferita anche alla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche in ragione del rimando effettuato dall’art. 21-bis del Decreto Legge n. 78/2010 ai termini di cui all’art. 21 del Decreto Legge n. 78/2010.

Nella tabella che segue si riepilogano le scadenze previste relativamente agli adempimenti di prossima scadenza:

Scadenza prevista

 

Tipologia adempimento
6 aprile 2018 “Spesometro” secondo semestre 2017
30 aprile 2018 Dichiarazione annuale Iva relativa al 2017
31 maggio 2018 Comunicazione liquidazioni primo trimestre 2018
31 maggio 2018 “Spesometro” primo trimestre 2018

(per chi effettua l’invio con periodicità trimestrale)

1° ottobre 2018
(il 30 settembre è domenica)
“Spesometro” primo semestre 2018

(per chi effettua l’invio con periodicità semestrale)
“Spesometro secondo trimestre 2018

(per chi effettua l’invio con periodicità trimestrale)

1° ottobre 2018
(il 30 settembre è domenica)
Comunicazione liquidazioni secondo trimestre 2018
30 novembre 2018 “Spesometro” terzo trimestre 2018

(per chi effettua l’invio con periodicità trimestrale)

30 novembre 2018 Comunicazione liquidazioni terzo trimestre 2018
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