L’anno fiscale è arrivato già a buon punto, e sono in tanti tra i liberi professionisti e imprese, quelli che nonostante la crisi hanno guadagnato tanto e ricercano costi per ridurre il proprio reddito, in modo da alleggerirne la relativa tassazione.
Una delle spese più controverse è quella della telefonia, la cui deducibilità cambia notevolmente a seconda della professione presa in considerazione.
Secondo l’art. 102 del Tuir i costi di telefonia, sono deducibili dal reddito di impresa, nell’ordine dell’80%. Nei costi rientrano sia l’acquisto o la locazione delle apparecchiature telefoniche, che quelli connessi all’effettivo consumo (bollette telefoniche, ricariche, abbonamenti di telefonia mobile, ecc..).
E’ deducibile ed integralmente anche l’Iva. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, al fine della deducibilità, è necessario che il costo sia inerente rispetto all’effettiva attività esercitata dal soggetto e venga utilizzato interamente per l’esercizio dell’attività.
Il principio di inerenza è fondamentale per comprendere se un costo rientra o meno nell’attività di imprese e quindi può esser considerato costo. Questo rappresenta un concetto generale, quindi non riferito solo alle spese telefoniche ma a qualunque costo sostenuto dal professionista.
Tornando al discorso Iva, qualora il contribuente non sia in grado di scinderne l’utilizzo tra la sua attività professionale e la vita di tutti i giorni, potrà portarne in deduzione il 50%. L’Agenzia delle Entrate, in un intervento del 2008 ha specificato che i controlli verranno effettuati solo su chi mette in deduzione la spesa oltre il 50%.
Discorso similare quello relativo alla telefonia mobile, dove continua a dominare il principio di inerenza. Anche in questo caso qualora il servizio venga utilizzato promiscuamente tra attività professionale e non, è possibile portarlo in deduzione solo per il 50% dei relativi importi.
La regolamentazione quindi è molto semplice, fermo restando che come in altre situazioni ci sono delle particolari eccezioni. La prima riguarda imprese che godono del regime dei minimi, per le quali la deducibilità è del 50%.
Particolarmente vantaggiosa la situazione per le imprese di autotrasporto, per le quali la deducibilità è totale.