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Azioni e obbligazioni

Azioni e obbligazioni, quali sono i rendimenti e i rischi

E’ fondamentale procedere ad identificare le differenze tra azioni e obbligazioni in modo particolare nel momento in cui di sta per decidere di effettuare un investimento delle proprie disponibilità.


La primaria e più rilevante differenza tra le azioni e le obbligazioni è lo stato giuridico del soggetto che le possiede, nello specifico:

  • se si possiedono delle azioni di una società, ne diveniamo socio / azionista, dato che questa tipologia di titolo rappresenta una quota del capitale sociale, di conseguenza l’investimento viene remunerato tramite il pagamento di una quota parte dell’utile netto di bilancio della società che viene chiamato dividendo;
  • se si possiedono delle obbligazioni, nel caso anche della stessa società, ne diveniamo obbligazionista / creditore, dato che questa tipologia di titolo rappresenta un debito per la società, di conseguenza l’investimento viene remunerato tramite il pagamento degli interessi, dal momento che è stato effettuato un prestito
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Contribuzione pagamenti pensione Inps

Contribuzione Inps nel lavoro dipendente e partita Iva

Contribuzione Inps per le nuove attività

Contribuzione previdenziale Inps

L’inizio di una nuova attività in qualità di impresa e l’apertura della partita Iva, non fa in ogni caso derivare automaticamente l’obbligo della contribuzione inps, ossia della iscrizione alla Gestione Inps Commercianti o Artigiani.

Infatti esistono delle particolari circostanze nelle quali esiste la possibilità di non avere l’obbligo dell’iscrizione e di conseguenza quello del versamento dei contributi Ivs (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) Inps.

Nel prosieguo della presente trattazione verranno esaminate le ipotesi nelle quali viene contemplata la possibilità di non iscrivibilità, con particolare riguardo specialmente alla circostanza di non iscrivibilità nell’ipotesi di prevalenza del proprio lavoro da dipendente rispetto a quello della propria ditta individuale.

Le ipotesi della non iscrivibilità alla gestione Inps sono quelle di seguito riportate:

  • lavoro dipendente a tempo pieno (40 ore di lavoro settimanali);
  • partecipazione ai fini sociali esclusivamente per aver conferito capitale;
  • ulteriore attività prevalente con relativa iscrizione
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Regime forfettario passaggio regime ordinario

Il passaggio dal regime fiscale forfettario al regime ordinario e viceversa

Al momento attuale il regime fiscale forfettario è, in linea di massima, la soluzione più vantaggiosa per i soggetti che si apprestano all’apertura di una nuova attività di dimensioni medio-piccole, anche se è comunque bene precisare che non in tutte le situazioni può valere tale principio. Proprio per questo occorre valutare con attenzione l’eventuale passaggio dal regime fiscale forfettario al regime ordinario.

Per i soggetti che sono già titolari di partita Iva e devono effettuare le opportune valutazioni per stabilire se continuare con il regime fiscale utilizzato oppure cambiarlo, il momento migliore per procedere è l’ultimo periodo dell’anno.

Infatti, molte volte, proprio nel corso delle ultime settimane dell’anno, il titolare di partita Iva deve comprendere se uscire dal regime fiscale forfettario oppure proseguire con il regime agevolato stesso. 

L’uscita dal regime fiscale forfettario

Il passaggio dal regime fiscale forfettario al regime fiscale ordinario può avvenire in due casi:

  • per convenienza
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Perdite su crediti deducibili 2022

Perdite sui crediti deducibili senza azioni esecutive

La Corte di Cassazione Civile, Sezione V, con la Sentenza n. 1147 del 17 gennaio 2022, ha affermato che, al di fuori dei presupposti di deducibilità ex lege, per la deduzione delle perdite sui crediti nei confronti di debitori diversi da quelli assoggettati alle procedure concorsuali ed agli istituti assimilati, non è indispensabile che il creditore debba comprovare di:

  • essersi attivato in maniera positiva per ottenere una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore e, di conseguenza, il suo assoggettamento ad una procedura concorsuale;
  • aver messo in atto azioni esecutive risultate inefficaci, dal momento che la perdita può emergere anche da altri elementi certi e precisi.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E del 1 agosto 2013, al paragrafo 2, ha precisato che:

  • relativamente alle perdite sui crediti per inesigibilità individuate a livello interno, mediante una procedura di stima:

in tale ipotesi, il credito rimane nella sfera … Leggi di più

Limiti uso contante 2022

Limite contante, nel 2022 si ritorna a 2.000 euro

Si può certamente affermare che quella riguardante il limite all’utilizzo del denaro contante appare ormai come una storia interminabile.

Infatti, il limite del contante diminuito a 1.000 euro dal 1 gennaio 2022, ritorna a 2.000 euro in conseguenza di un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Milleproroghe.

Pertanto, il limite diminuirà a 1.000 euro solamente dal 1 gennaio 2023, però la variazione ha efficacia sulle eventuali violazioni compiute dall’inizio dell’anno 2022, quando il limite è momentaneamente diminuito a 1.000 euro, in applicazione del principio del “favor rei”, gli eventuali trasferimenti di denaro contante eseguiti oltre il limite adesso variato vengono considerati come mai effettuati, ovviamente a condizione di non aver oltrepassato l’importo di 1.999,99 euro.

Le conseguenze sui trasferimenti di denaro contante già effettuati

Con tutto ciò, questa novità avrà efficacia anche per quanto riguarda le eventuali violazioni compiute dall’inizio dell’anno 2022, vale a dire quando … Leggi di più