La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 743 del 19 gennaio 2021, ha deciso che, ai fini della deducibilità della perdita conseguente alla rinuncia al credito, necessita che l’atto unilaterale di rinuncia venga comprovato da una reale non recuperabilità del credito medesimo.
Contrariamente, sarebbe compreso negli atti di liberalità, che non sono deducibili dal reddito d’impresa.
In relazione alla odierna normativa, gli elementi certi e precisi, idonei a basare il diritto alla deducibilità della perdita, sono validi in ogni caso, quando, tra l’altro, i crediti vengono eliminati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
A tale proposito l’Organismo Italiano di Contabilità con il Documento n. 15 del dicembre 2016, paragrafi 71 e 72, ha affermato che la rinuncia è da considerarsi un atto valido a determinare tale eliminazione.
Ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/E del 4 giugno 2014, paragrafo 1, ha … Leggi di più



Aprile 16th, 2021
Paolo Chiari
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